Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.414/2005 /biz
Sentenza del 5 gennaio 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Eusebio e Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Flavio Magri,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Alessandra Allievi Ghiringhelli,
Municipio di Losone, 6616 Losone,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
licenza edilizia per la posa di una pompa termica all'esterno di una casa d'abitazione,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
1° giugno 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ è proprietario del fondo part. n. 844 di Losone sul quale sorge la sua casa di abitazione: il terreno confina con la particella n. 843 di A.________. A cavallo dei mesi di agosto e settembre 2004 B.________ ha iniziato la costruzione della fondazione in cemento per l'installazione di una pompa termica, a confine del fondo del vicino. L'8 settembre 2004, su intervento di quest'ultimo, il Municipio ha constatato che l'opera non era prevista dalla licenza edilizia e ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori. Il giorno seguente B.________ ha presentato una domanda di costruzione per la posa di una pompa di calore di 1,39 m per 1,28 m e alta 1,45 m, che verrebbe installata su un basamento in cemento di 2,85 m per 2,15 m delimitato su tre lati da muretti alti circa 1 m. A.________ si è opposto al rilascio della licenza edilizia, asserendo che l'impianto non rispettava le distanze dal suo confine e avrebbe potuto provocare inquinamento fonico.
Con decisione 26 ottobre 2004 il Municipio di Losone, acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, ha rilasciato la licenza edilizia respingendo nel contempo l'opposizione del vicino. L'esecutivo comunale ha osservato d'un canto che la pompa termica costituisce una costruzione accessoria che può sorgere a confine, d'altro canto che, con riserva di una verifica al momento del collaudo finale, Io studio fonico presentato dall'istante garantisce il rispetto dei limiti prescritti dal diritto federale.
B.
A.________ è insorto davanti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale ha accolto il ricorso con decisione del 5 aprile 2005 e annullato la risoluzione municipale. Secondo l'esecutivo cantonale la pompa termica andava trattata come costruzione autonoma, non accessoria, per cui dovevano essere rispettate le distanze ordinarie dal confine prescritte dal diritto comunale.
II successivo ricorso di B.________ è stato accolto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 1° giugno 2005, che ha annullato la decisione governativa e ha confermato la licenza edilizia 26 ottobre 2004 rilasciata dal Municipio di Losone. I giudici cantonali hanno confermato la risoluzione municipale sia riguardo alla natura accessoria dell'opera sia relativamente agli aspetti fonici.
C.
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico del 5 luglio 2005: chiede l'annullamento della sentenza della Corte cantonale e la conferma di quella del Consiglio di Stato. Fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio. B.________, con risposta del 3 agosto 2005, chiede in via principale di dichiarare il ricorso irricevibile, in via subordinata di respingerlo. Pure il Tribunale cantonale amministrativo postula la reiezione del gravame. Il Consiglio di Stato e il Municipio di Losone si rimettono invece al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti (DTF 131 II 352 consid. 1 e rinvii).
1.2 II litigio verte sul permesso di costruire un'opera in zona edificabile ed è fondato su disposizioni del diritto comunale. Le considerazioni addotte dalla Corte cantonale riguardo alle immissioni foniche prodotte dall'impianto non sono infatti censurate dal ricorrente e non sono quindi in discussione in questa sede. Presentato tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione dell'ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico è quindi di principio ammissibile ( art. 34 cpv. 1 e 3 LPT , art. 86 cpv. 1 OG). La pretesa violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) può quindi essere censurata dal ricorrente con il rimedio esperito (art. 84 cpv. 1 lett. a OG).
1.3 Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta a colui che è colpito dalla decisione impugnata nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti. Per prassi costante il vicino è legittimato a interporre un ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia quando invoca la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto I'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini, come è il caso, tra I'altro, per le norme concernenti le dimensioni, le distanze dai confini, l'indice di sfruttamento, l'altezza e il numero dei piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2c-d e rinvii, 117 la 18 consid 3b, 112 la 413 consid. 1 e rinvii). Egli deve inoltre trovarsi nella sfera di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 la 232 consid. 1a e rinvii). Anche sotto questo profilo il gravame è ammissibile, visto che il ricorrente lamenta la violazione di una norma comunale che influisce sulla distanza dell'opera litigiosa dal confine con il suo fondo.
2.
La sentenza impugnata è fondata sull'art. 8.5 delle norme di attuazione del piano regolatore di Losone (NAPR). Come accertato dalla Corte cantonale, secondo questa disposizione sono considerate accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale che non sono destinate all'abitazione o al lavoro, che non hanno una funzione industriale artigianale o commerciale, le cui dimensioni non superano 10 metri di lunghezza e 3 metri di altezza. I giudici cantonali, rinviando a prassi e dottrina ticinesi, hanno rilevato che tali costruzioni possono sorgere a distanze inferiori a quelle altrimenti prescritte dal confine o dagli edifici, se sono prive di una destinazione autonoma e stanno in un rapporto di subordinazione funzionale con la costruzione principale. Hanno quindi constatato che l'impianto di pompa termica in discussione ha dimensioni assai inferiori a quelle massime prescritte dalla norma citata e sta in un rapporto di subordinazione funzionale evidente rispetto allo stabile principale; pur essendo necessario all'abitabilità dell'edificio principale, l'impianto non è destinato all'abitazione. Per questi motivi l'autorità cantonale ha concluso che si tratta di una costruzione accessoria nel senso dell'art. 8.5 NAPR.
3.
3.1 Il ricorrente sostiene che l'autorità cantonale ha applicato in modo arbitrario l'art. 8.5 NAPR, considerando accessoria un'opera che tale non è. Egli riprende a sua volta i criteri utilizzati dai giudici cantonali e si sofferma sul requisito della subordinazione funzionale: a suo avviso il carattere accessorio è da escludere perché la pompa termica, assimilabile a un impianto di riscaldamento, è indispensabile per I'edificio principale. A sostegno di questa tesi il ricorrente accenna al significato dell'aggettivo accessorio e al concetto di accessorio secondo il diritto civile; menziona anche un passaggio della decisione del Consiglio di Stato che aveva accolto il suo gravame.
3.2 II ricorrente designa con precisione la norma del diritto comunale che a suo giudizio è stata applicata in modo manifestamente errato (l'art. 8.5 NAPR) e ne spiega il motivo (in breve, perché è arbitrario considerare accessorio ciò che è indispensabile per l'esercizio dell'edificio principale). Contrariamente a quanto obietta il resistente, la motivazione del ricorso rispetta pertanto i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 130 I 258 consid. 1.3, 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). Nel merito, i suoi argomenti sono tuttavia infondati.
3.3 La distinzione tra costruzione principale e accessoria deve essere eseguita sulla base dei criteri definiti dal diritto edilizio ticinese, in primo luogo, nel caso specifico, dall'art. 8.5 NAPR. Al proposito non è quindi determinante il raffronto con termini analoghi utilizzati in altri campi del diritto e, ancor meno, il significato comune dell'aggettivo accessorio. È indubbio che l'impianto di pompa termica non ha destinazione autonoma: in quanto parte costitutiva dell'impianto di riscaldamento, esso è al servizio della casa d'abitazione. Di conseguenza non è affatto insostenibile considerare ch'esso si trovi in un rapporto di subordinazione funzionale per rispetto alla costruzione principale, nel senso dell'art. 8.5 NAPR. Il carattere necessario o facoltativo dell'impianto, come criterio per distinguere le costruzioni principali da quelle accessorie, non è enunciato dall'art. 8.5 NAPR e il ricorrente non menziona altre disposizioni del diritto edilizio comunale o cantonale in questo senso.
L'obiezione di fondo del ricorrente, avallata dal Consiglio di Stato, secondo cui non può esservi accessorietà per un impianto di riscaldamento irrinunciabile per l'edificio principale, non è invero irragionevole. La soluzione diversa adottata dal Tribunale cantonale amministrativo non diviene però arbitraria per questo motivo. L'arbitrio non si realizza infatti già qualora la soluzione proposta con il ricorso di diritto pubblico sembri sostenibile o addirittura preferibile rispetto a quella contestata, occorrendo piuttosto che la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1, 49 consid. 4, 8 consid. 2.1 e rinvii). Per gli esposti motivi, ciò non è manifestamente il caso nella fattispecie.
4.
L'adempimento degli altri requisiti richiesti dall'art. 8.5 NAPR per qualificare un edificio di accessorio (assenza di destinazione abitativa, lavorativa, industriale, artigianale o commerciale nonché dimensioni dell'impianto) non è contestato. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà al resistente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Losone, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 5 gennaio 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: