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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_552/2021  
 
 
Sentenza del 5 gennaio 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Corti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.183). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con accordo 9 aprile 2015 B.________ e A.________ hanno convenuto quanto segue: "B.________ investiert CHF 90'000.- in Immobiliengeschäfte von A.________ (bzw. [beziehungsweise] C.________ Srl) in Italien. A.________ verpflichtet sich zu einer jährlich [sic] Auszahlung von CHF 45'000.- an B.________. B.________ verpflichtet sich die Summe von CHF 90'000.- mindestens bis am 30.04.2016 zu investieren; danach ist es ihm freigestellt das investierte Kapital samt Gewinn (CHF 45'000.- p. a [per annum]) zurückzufordern. Für die gesamten Forderungen haftet A.________ privat. Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung wird der Erhalt der Summe von CHF 90'000.- quittiert."  
 
A.b. Il 10 gennaio 2020 B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 102'000.-- oltre interessi, indicando quale causa del credito: "Accordo 9.4.2015, dedotti acconti pagati dal debitore per complessivi Fr. 33'000.-". L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo.  
 
A.c. Mediante decisione 6 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza presentata da B.________ volta al rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da A.________.  
 
B.  
Con sentenza 31 maggio 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dal debitore avverso la decisione pretorile. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 5 luglio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Chiede che, in accoglimento dello stesso, la decisione cantonale sia riformata nel senso di respingere l'istanza di B.________. 
È stato acquisito l'incarto cantonale, ma non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1 con rinvio), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente, risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Per contro, può essere ammissibile una nuova argomentazione giuridica (a sostegno di una censura già sollevata avanti all'autorità inferiore; DTF 143 III 290 consid. 1.1), a patto tuttavia che essa si fondi sugli accertamenti di fatto della decisione impugnata (DTF 135 III 49 consid. 5.1 con rinvii; 134 III 643 consid. 5.3.2 con rinvii).  
 
2.  
 
2.1. Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).  
 
2.2. Costituisce in particolare un riconoscimento di debito ai sensi della predetta norma la scrittura privata firmata dal debitore escusso, dalla quale emerge la volontà di lui di pagare all'escutente, senza riserva né condizione alcuna, un importo determinato - o facilmente determinabile - ed esigibile (DTF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 con rinvii).  
 
2.3. La procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è una procedura documentale ( Urkundenprozess). Nel quadro di un'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione si tratta di decidere rapidamente circa l'eliminazione di un'opposizione e di determinare i ruoli delle parti per un eventuale processo ordinario. Il fatto che anche alcune questioni di diritto sostanziale debbano essere chiarite in via pregiudiziale non cambia la natura di puro diritto esecutivo della procedura. Lo scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1; 136 III 566 consid. 3.3; 133 III 645 consid. 5.3; sentenza 5A_394/2019 del 5 maggio 2020 consid. 2.1). Il giudice accerta unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore procedente, la sua natura formale, e attribuisce allo stesso forza esecutiva se l'escusso non rende immediatamente verosimili le eccezioni liberatorie (DTF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). L'escusso può avvalersi di ogni argomento di diritto civile - eccezioni o obiezioni - atto a invalidare il riconoscimento di debito. Non deve portare la prova piena dei suoi mezzi liberatori, ma li deve rendere verosimili, in linea di principio mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1).  
 
2.4. Al giudice del rigetto dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto sostanziale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (sentenze 5A_1017/2019 del 15 giugno 2020 consid. 3.4; 5A_467/2015 del 25 agosto 2016 consid. 3.3, in SJ 2016 I pag. 481 e RtiD 2017 I pag. 733; STÉPHANE ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 106 ad art. 84 LEF, con rinvio a DTF 140 III 180 consid. 5.2.1; v. anche, con riferimento al rigetto definitivo dell'opposizione, DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 e 124 III 501 consid. 3a).  
 
3.  
 
3.1. Secondo l'autorità inferiore, la qualifica giuridica dell'accordo 9 aprile 2015 (ossia sapere se sia un contratto di mutuo o di investimento) è senza rilevanza per il rigetto dell'opposizione; ciò che conta è che in esso l'escusso ha indubbiamente riconosciuto all'escutente il diritto di esigere, dopo il 30 aprile 2016, la restituzione del capitale investito (fr. 90'000.--) unitamente all'utile annuo (fr. 45'000.--). Per i Giudici cantonali, l'accordo contiene quindi il riconoscimento di un obbligo di versamento di una somma determinata a prima domanda e senza condizioni (se non quella per il creditore di mantenere l'investimento almeno fino al 30 aprile 2016), per cui è a ragione che il Pretore ha qualificato l'accordo quale valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la somma posta in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF).  
L'autorità inferiore ha invece ritenuto che l'interpretazione dell'accordo proposta dal debitore, secondo cui la data del 30 aprile 2016 corrisponderebbe "al momento entro il quale la parte istante si era impegnata a effettuare l'investimento", e non al momento a partire dal quale il creditore avrebbe potuto chiederne la restituzione, non trova alcun riscontro nel testo, il quale stabilisce chiaramente un "obbligo immediato" dell'opponente d'investire fr. 90'000.-- (importo che, con la firma dell'accordo, l'escusso ha peraltro confermato di aver ricevuto) e di mantenere tale investimento almeno fino al 30 aprile 2016. 
 
3.2. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento manifestamente inesatto dei fatti per aver "omesso di considerare la natura del versamento effettuato, le ragioni a monte dello stesso e le possibili conseguenti pattuizioni tra le parti in merito all'utilizzo di tale somma", elementi che "permettevano di concludere che si trattasse di un investimento"e non di un prestito.  
 
L'insorgente ribadisce poi che la data del 30 aprile 2016 si riferirebbe al "termine ultimo entro il quale [l'escutente] avrebbe potuto effettuare l'investimento"e non alla data a partire dalla quale egli aveva la possibilità di chiederne la restituzione. A suo dire, stabilendo l'esistenza di un obbligo "immediato" del creditore d'investire fr. 90'000.--, assente nel testo originale tedesco, il Tribunale d'appello "ha voluto snaturare l'accordo raggiunto tra le parti". Il pagamento dell'importo sarebbe del resto avvenuto il 18 maggio 2015 e non al momento della firma dell'accordo il 9 aprile 2015. 
 
3.2.1. L'argomento del ricorrente in relazione all'interpretazione della natura del contratto eccede i limiti tematici della procedura di rigetto dell'opposizione (v. supra consid. 2.3 e 2.4). Peraltro, la censura non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.2 e 1.3). Il ricorrente non si misura infatti minimamente con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata relativi alla forza probante del titolo prodotto dal creditore escutente. L'insorgente, in altre parole, avrebbe dovuto contestare che dall'accordo 9 aprile 2015 emerga un suo riconoscimento di debito, e non disquisire sulla natura dell'accordo. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.  
 
3.2.2. Lo stesso dicasi della tesi dell'insorgente sul presunto "snaturamento" del contratto da parte del Tribunale d'appello, quando ha ritenuto un obbligo immediato d'investimento da parte dell'escutente. Nel passo in esame, la Corte cantonale definisce unicamente il momento in cui il creditore doveva versare l'importo al debitore, questione che non ha nessun nesso con la natura del contratto e non inficia la lettura dell'accordo operata dai Giudici cantonali, laddove hanno constatato il riconoscimento da parte del ricorrente del diritto del creditore di esigere, dopo il 30 aprile 2016, la restituzione dell'importo investito (oltre l'utile annuo).  
In ogni modo, la teoria del ricorrente secondo cui la data del 30 aprile 2016 corrisponderebbe in realtà al termine per il creditore entro il quale effettuare l'investimento - teoria che sarebbe dimostrata dal fatto che l'opponente non avrebbe versato fr. 90'000.-- alla firma del contratto, ma soltanto il 18 maggio 2015 - risulta al limite della temerarietà ed è pure inammissibile (se non già per il mancato esaurimento materiale delle istanze ricorsuali) in quanto fondata su un fatto nuovo (v. supra consid. 1.4).  
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, dato che non è stato invitato a esprimersi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 gennaio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Corti