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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_9/2008 
 
Decreto del 5 marzo 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, Presidente, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Lugano, via della Posta 8, 6900 Lugano, 
opponente, rappresentato dal suo Municipio, 
palazzo Civico, piazza Riforma 1, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2007 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 18 gennaio 2008 A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale federale la sentenza 14 dicembre 2007, con cui la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il rimedio proposto contro la decisione del Pretore del distretto di Lugano di rigettare l'opposizione interposta dal ricorrente a un precetto esecutivo fatto notificare dal Comune di Lugano; 
- con scritto 3 marzo 2008 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 5 marzo 2008 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti