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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_31/2024  
 
 
Sentenza del 5 marzo 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 dicembre 2023 (36.2023.3). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione su reclamo del 25 gennaio 2023, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (la "Cassa") ha confermato il suo precedente provvedimento del 31 maggio 2022 con il quale non era entrata in materia alla richiesta di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (RIPAM) per l'anno 2022 formulata da A.________. In particolare, ritenendo che la richiedente fosse ancora in prima formazione e, dunque, parte dell'unità di riferimento (UR) della sua famiglia d'origine, la Cassa le ha imputato una mancanza di collaborazione all'accertamento dei fatti per non avere prodotto la documentazione economica relativa agli altri membri dell'UR, ovvero i propri genitori, nonostante i ripetuti solleciti. 
 
B.  
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio del 14 dicembre 2023 il ricorso interposto dalla richiedente contro la decisione su reclamo. 
 
C.  
A.________ presenta un "ricorso" contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Ricordati i principi applicabili in materia, il Tribunale cantonale ha ritenuto che gli studi di Master in economia (con punto focale "Management, Organisation und Kultur") intrapresi dalla ricorrente risultavano in stretta connessione con il Bachelor in storia dell'arte già ottenuto, quest'ultimo diploma non essendo comunque sufficiente per ritenere compiuta l'acquisizione di una formazione professionale. Le attività collaterali agli studi per ottenere qualche guadagno, decisamente insufficienti al sostentamento, non equivalevano del resto all'esercizio di un'attività professionale svolta in seguito al Bachelor conseguito. Di conseguenza, l'obbligo dei suoi genitori di provvedere al suo mantenimento, fondato sul diritto civile, perdurava. Risultava pertanto irrilevante che gli stessi le concedessero dei prestiti a tal fine, circostanza ad ogni modo non comprovata malgrado i ripetuti inviti a produrre prove in corso d'istruttoria.  
 
2.2. La ricorrente contesta di aver violato il proprio obbligo di collaborazione. A suo dire, non vi sarebbe uno stretto legame tra il Master in economia e il Bachelor in storia dell'arte, il quale le avrebbe permesso di ottenere un'indipendenza economica, dimostrata da un guadagno netto nel 2022 di fr. 12'592.- a seguito del suo impegno parziale presso la Fondazione B.________ ed altre attività. Il debito nei confronti dei genitori sarebbe poi confermato nella decisione di tassazione 2022 ed ammonterebbe a fr. 12'000.-.  
Così facendo, la ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime censure già sollevate dinanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia confrontarsi a sufficienza con i considerandi del giudizio impugnato. Invero, disattendendo il proprio onere di motivazione, ella si limita a riaffermare il proprio punto di vista in merito alle differenze tra le due offerte formative. La ricorrente omette inoltre di spiegare il perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto o accertato i fatti in modo manifestamente inesatto nell'aver ritenuto che la sua effettiva formazione non le permettesse (ancora) di provvedere al proprio sostentamento. 
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 5 marzo 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi