Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.659/2005 /biz
Sentenza del 5 aprile 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Müller,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Urban Carlen,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
autorizzazione di soggiorno (ricongiungimento familiare),
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
La cittadina dominicana A.________ (1959) è entrata in Svizzera il 18 ottobre 1992 per vivere con il marito B.________, di nazionalità elvetica, sposato il 29 agosto precedente. Ella ha dapprima beneficiato di un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, ed il 3 novembre 1999 ha poi ottenuto la cittadinanza svizzera. In patria, presso sua madre C.________ (1935), ha lasciato il figlio D.________, nato il 14 novembre 1991 da una relazione con un connazionale. Nel corso degli anni il figlio ha più volte reso visita alla madre, soggiornando in Svizzera, nel complesso, per circa sedici mesi.
B.
Con istanza presentata il 14 gennaio 2005 alla Rappresentanza svizzera di Santo Domingo, D.________ ha chiesto di potersi ricongiungere con la madre. Secondo quest'ultima, interpellata dalla competente autorità di polizia degli stranieri, la nonna non era più in grado di occuparsi del nipote, il quale non aveva inoltre mai vissuto con il padre, residente negli Stati Uniti.
Il 6 maggio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha negato il rilascio di un'autorizzazione d'entrata e di soggiorno a favore di D.________, ritenendo la domanda tardiva e volta unicamente ad offrirgli migliori condizioni di vita. Impugnata dalla madre, la pronuncia dipartimentale è stata confermata dal Consiglio di Stato, il 12 luglio 2005, e successivamente dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza dell'11 ottobre seguente.
C.
Il 10 novembre 2005 A.________ ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e l'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare. Lamenta la violazione dell'art. 17 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nella motivazione e nelle conclusioni della propria sentenza, mentre il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso. Ad analoga conclusione, nella misura in cui l'impugnativa risulti ricevibile, giunge pure l'Ufficio federale della migrazione.
Diritto:
1.
L'atto di ricorso è redatto in lingua tedesca, come ammissibile in virtù dell'art. 30 cpv. 1 OG. Non vi è tuttavia motivo di derogare al principio dell'art. 37 cpv. 3 OG, secondo cui le sentenze del Tribunale federale sono di regola redatte nella lingua ufficiale in cui è stata prolata la decisione impugnata, ossia, in concreto, l'italiano. Nemmeno la ricorrente pretende invero il contrario (DTF 124 III 205 consid. 2; sentenza 2P.63/2004 del 3 marzo 2005, in: RDAT II-2005 n. 23t, consid. 2; cfr. anche DTF 131 I 145 consid. 1).
2.
In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o su un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1, 281 consid. 2.1).
Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi di età inferiore ai 18 anni hanno diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, se vivono con loro. Detta norma si applica, per analogia, anche ai figli stranieri di un cittadino svizzero (DTF 130 II 137 consid. 2.1; 129 II 249 consid. 1.2; 118 Ib 153 consid. 1b). Ritenuto che la ricorrente ha la nazionalità svizzera ed il figlio aveva 13 anni e 2 mesi al momento dell'introduzione della domanda di ricongiungimento, i presupposti per poter invocare la disposizione menzionata risultano adempiuti. Inoltrato tempestivamente (art. 97 cpv. 1 OG) da una persona senz'altro legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), il ricorso di diritto amministrativo in esame è pertanto ammissibile.
3.
3.1 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3) e i trattati internazionali (DTF 130 II 337 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b) nonché l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Il Tribunale federale verifica comunque d'ufficio l'applicazione di tale diritto (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti.
3.2
3.2.1 Con il medesimo rimedio può inoltre venir censurato l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Nei casi in cui vige questa regola, la possibilità di allegare fatti nuovi o di prevalersi di nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. In particolare, non è di norma possibile tener conto di cambiamenti dello stato di fatto prodottisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato, né di fatti che le parti avrebbero potuto e, in virtù del loro dovere di collaborazione, dovuto far valere già dinanzi all'istanza precedente (DTF 130 II 493 consid. 2, 149 consid. 1.2; 128 II 145 consid. 1.2.1; 126 II 97 consid. 2e; 121 II 97 consid. 1c).
3.2.2 Alla propria impugnativa la ricorrente ha allegato un nuovo certificato medico sullo stato di salute di sua madre, allestito il 3 novembre 2005, dopo quello già prodotto dinanzi alle istanze cantonali, risalente al 24 maggio del medesimo anno. Ella sostiene che il nuovo documento non costituirebbe un mezzo di prova inammissibile, in quanto si limiterebbe a precisare il precedente (cfr. sentenza 2A.432/1998 del 2 marzo 1999, consid. 3b, non pubblicato in RDAT II-1999 n. 10; sentenza 2A.372/2002 del 17 febbraio 2003, consid. 2.2). La tesi non può tuttavia venir condivisa, già nella misura in cui dall'attestazione più recente emerge un quadro clinico che, indipendentemente dalla sua eventuale rilevanza, appare comunque in evoluzione rispetto a quello preso in considerazione dalla Corte cantonale. Se si riferisce a circostanze di fatto sopraggiunte dopo la decisione del Tribunale amministrativo, tale certificato va pertanto estromesso dagli atti in quanto vero novum. La medesima conclusione s'impone comunque anche se esso si rapporta ad una situazione manifestatasi già dal mese di agosto del 2005, come sostiene l'insorgente. In effetti, incombeva in tal caso alla ricorrente stessa informare tempestivamente la Corte cantonale, trattandosi di fatti da ella direttamente e meglio conosciuti che, senza il suo concorso, le autorità avrebbero ben difficilmente potuto accertare (DTF 124 II 361 consid. 2b; 122 II 385 consid. 4c/cc).
Ai fini del giudizio non va parimenti considerato nemmeno lo scritto indirizzato a questo Tribunale, di propria iniziativa, da un conoscente della ricorrente il 23 febbraio 2006. La lettera non proviene infatti da una parte al procedimento, né potrebbe venir assunta quale elemento di prova, già perché è stata prodotta dopo la scadenza del termine di ricorso senza che sia stata autorizzata la presentazione di una replica (DTF 109 Ib 246 consid. 3c).
4.
4.1 L'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS ha per scopo di consentire la convivenza familiare. La norma è stata concepita essenzialmente per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, ossia dei figli con entrambi i genitori. Se i genitori sono separati o divorziati, non esiste per contro un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre piuttosto ch'egli intrattenga proprio con questo genitore le relazioni più intense e che il ricongiungimento a posteriori sia giustificato da ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2; 129 II 249 consid. 2.1, 11 consid. 3.1.3; 126 II 329 consid. 2a e 2b; 125 II 585 consid. 2c). La prova di un tale cambiamento delle circostanze soggiace ad esigenze severe, in particolare quanto più il figlio si avvicina alla maggiore età (DTF 129 II 11 consid. 3.3.2; 124 II 361 consid. 4c).
4.2 I medesimi principi valgono per analogia se il figlio residente all'estero non viene lasciato all'altro genitore, ma affidato ai nonni o ad altri parenti prossimi (DTF 129 II 11 consid. 3.1.4; cfr. anche: DTF 130 II 1 consid. 2.2; 125 II 585 consid. 2c; sentenza 2A.238/2003 del 26 agosto 2003, consid. 3.2). Di conseguenza, diversamente da quanto pretende la ricorrente, è di massima irrilevante che il figlio sia nato da una relazione extraconiugale (cfr. DTF 129 II 11; sentenza 2A.438/2000 dell'8 gennaio 2001) o che il genitore all'estero non se ne sia mai realmente interessato (sentenze 2A.510/2001 dell'11 marzo 2002, consid. 4.3, 2A.280/2001 del 21 settembre 2001, consid. 4a, e 2A.257/2000 del 2 ottobre 2000, consid. 2a; nello stesso senso anche: DTF 130 II 1; cfr. pure: sentenze 2A.169/2001 del 28 agosto 2001, riassunta in: FamPra.ch 2002 pag. 113, consid. 3a, e 2A.238/2003 del 26 agosto 2003, consid. 3.2). Decisive sono infatti le condizioni educative instaurate durante il periodo di separazione e le relative relazioni personali stabilite, indipendentemente dal fatto che abbiano riguardato l'altro genitore o dei parenti prossimi diversi (sentenza 2A.280/2001 del 21 settembre 2001, consid. 4a).
5.
5.1 Secondo gli incontestati accertamenti della Corte cantonale, la ricorrente ha lasciato il suo paese d'origine e scelto di stabilirsi in Svizzera, assieme al marito, quando il figlio D.________ aveva soltanto undici mesi. Quest'ultimo, oggi quattordicenne, è stato affidato alle cure della nonna materna, in patria. Essendo coniugata con un cittadino svizzero, da subito la madre avrebbe potuto pretendere, in base all'art. 8 CEDU, di venir raggiunta dal figlio (DTF 129 II 249 consid. 2.2; 125 II 585 consid. 2d). Una richiesta in tal senso è tuttavia stata presentata soltanto dopo oltre dodici anni di separazione ed oltre cinque anni dall'ottenimento della nazionalità, senza peraltro giustificare in alcun modo questa lunga attesa. Al riguardo, anche in questa sede l'insorgente omette invero di esprimersi, nonostante l'istanza inferiore abbia precisato che non vi sarebbero mai stati seri impedimenti, in particolare di natura economica.
5.2 La ricorrente asserisce di aver comunque sviluppato una relazione intensa con il figlio. È vero che a partire dal 1995 questi è venuto in Svizzera quattro volte, soggiornandovi in totale circa sedici mesi, di cui comunque undici e mezzo tra il 1995 e il 1997. A ciò potrebbero pure aggiungersi, oltre ai pretesi frequenti contatti telefonici, anche altri periodi di vita in comune, in occasione degli asseriti, e comunque non documentati, viaggi della ricorrente nella Repubblica Dominicana. Questi rapporti personali del tutto naturali, così come un eventuale sostegno finanziario fornito per la cura e l'educazione del figlio, non bastano comunque a ritenere il legame con la madre come il più intenso (cfr. sentenze 2A.238/2003 del 26 agosto 2003, consid. 4.2 e 2A.385/2004 del 29 novembre 2004, consid. 3.1). Poco importa che la ricorrente, a suo dire, abbia avuto più contatti con il figlio che non il padre, il quale non se ne sarebbe mai occupato. La relazione preponderante appare infatti tutto sommato quella intessuta dal ragazzo con la nonna, con cui ha vissuto tutta la sua infanzia e che rappresenta per lui la principale persona di riferimento concreto e costante.
5.3 L'insorgente rileva inoltre la giovane età del figlio, a dimostrazione che all'origine della richiesta di ricongiungimento non vi sarebbe la volontà di offrirgli migliori opportunità sul piano formativo e professionale (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a). Sennonché D.________ si avvicina comunque alla fine della scolarità obbligatoria. È quindi lecito ritenere che in Svizzera, indipendentemente dall'asserita già sommaria conoscenza della lingua, verrebbe confrontato a problemi d'integrazione ed a difficoltà dal punto di vista scolastico e del futuro inserimento professionale. Egli verrebbe quindi sradicato dal contesto sociale e culturale in cui è cresciuto, con conseguenze non trascurabili (cfr., con analogia nell'età: DTF 129 II 249 consid. 2.2).
5.4 A giustificazione della sua tardiva richiesta, la ricorrente adduce la diminuita capacità di sua madre di provvedere al nipote. In primo luogo sottolinea come già l'età dell'interessata, settantunenne, comporti delle difficoltà oggettive nell'educazione di un ragazzo in età adolescenziale. La progressiva anzianità dei nonni è tuttavia un fattore che il genitore emigrante prende in conto ed accetta al momento di partire per l'estero e di lasciar loro i figli in custodia. Egli deve quindi di principio sopportare le conseguenze che ne derivano dal profilo dei legami familiari (DTF 129 II 11 consid. 3.4; sentenza 2A.238/2003 del 26 agosto 2003, consid. 3.2).
Quanto allo stato di salute della nonna, già si è detto che ci si deve basare solo sulla situazione già accertata dalle istanze cantonali (cfr. consid. 3.2.2). In questo senso, il certificato medico del 24 maggio 2005 attesta l'esistenza di disturbi tutto sommato connessi con l'età, quali sono i problemi di ipertensione arteriosa e di artrosi, ma non rivela un quadro clinico allarmante. In base a tale documento, le condizioni di salute della nonna appaiono pertanto ancora sufficientemente buone per poter rispondere in modo adeguato ai, peraltro diminuiti (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2), bisogni educativi e di custodia del nipote. Se così non fosse, occorrerebbe del resto valutare anche le possibilità alternative esistenti in patria e la loro adeguatezza nell'ottica del bene del ragazzo (DTF 125 II 585 consid. 2c). Di conseguenza, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongano una modifica della presa a carico educativa.
6.
6.1 Ne consegue che il rifiuto del postulato ricongiungimento familiare rientra nei limiti della latitudine di giudizio di cui dispongono in simili casi le autorità cantonali di ricorso (sentenza 2A.601/2003 del 13 aprile 2004, consid. 2.4.2). Il Tribunale amministrativo non ha pertanto violato l'art. 17 cpv. 2 LDDS. Secondo chiara e recente giurisprudenza, detta norma non deve peraltro venir applicata in funzione della disciplina sul ricongiungimento familiare prevista dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681): l'eventuale discriminazione che ne deriva per la ricorrente, in quanto cittadina svizzera, rispetto ai cittadini comunitari residenti in Svizzera è irrilevante (DTF 130 II 137 consid. 4; 129 II 249 consid. 3-5). Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente a questo proposito non sono perciò suscettibili di modificare l'esito del procedimento.
6.2 Nemmeno dal richiamo all'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche l'art. 13 cpv. 1 Cost., di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7), possono essere dedotti diritti più estesi. In effetti, considerato che il figlio della ricorrente non intrattiene con lei la relazione più intensa e che il ricongiungimento non è dettato da ragioni imperative di ordine familiare, l'invocato disposto convenzionale non risulta disatteso (DTF 129 II 249 consid. 2.4; 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b). Occorre del resto considerare che madre e figlio potranno comunque mantenere i rapporti intrattenuti finora, nell'ambito delle loro visite reciproche e grazie a dei visti turistici.
6.3 In queste circostanze, non risulta decisivo soffermarsi sui rapporti tra D.________ ed il padre. Vi sono comunque seri motivi di dubitare che quest'ultimo risieda negli Stati Uniti, come sostiene la ricorrente, e che non possa di conseguenza occuparsi del figlio. Dalla dichiarazione giurata sottoscritta il 6 gennaio 2005 per autorizzare l'espatrio dello stesso, risulta in effetti che l'interessato è domiciliato ed ha un recapito preciso a Puerto Plata, dove vive anche il ragazzo. Appare quindi poco convincente l'argomentazione dell'insorgente, secondo cui da tale documento si evince soltanto che il padre era di passaggio, a quell'indirizzo, il giorno in cui si è recato dal notaio. Ci si potrebbe dunque chiedere se le possibilità educative e di sostegno in patria non debbano venir valutate anche in funzione della probabile presenza del padre e del suo possibile contributo alla cura e alla custodia del figlio.
7.
Sulla base delle considerazioni esposte, l'impugnativa si avvera infondata e deve perciò essere respinta.
Le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 5 aprile 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: