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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_280/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 aprile 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere beneficiato di permessi per lavorare quale frontaliere dal 2001 al 2006, A.________, cittadino italiano, si è visto rilasciare, il 1° dicembre 2006, un permesso di dimora CE/AELS (ora UE/AELS) valido fino al 30 novembre 2011 per svolgere un'attività dipendente. Una prima decisione, pronunciata il 30 maggio 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, di non rinnovargli la citata autorizzazione di soggiorno in quanto da tempo non lavorava più ed era a carico dell'assistenza sociale, dopo essere stata confermata dal Consiglio di Stato il 3 luglio 2012, è stata invece annullata il 12 marzo 2013 dal Tribunale cantonale amministrativo: egli infatti aveva ritrovato un impiego e non dipendeva più dall'aiuto sociale. Il permesso di dimora UE/AELS è quindi stato rinnovato fino al 30 novembre 2016. 
 
B.   
Rimasto ancora una volta senza lavoro ed essendo privo di entrate finanziarie, A.________ ha di nuovo beneficiato dell'assistenza sociale a partire dal 1° ottobre 2014 (le 10 ore settimanali effettuate per un datore di lavoro dal 16 marzo 2015 al 2 giugno 2015 e retribuite fr. 700.-- mensili non interrompendo il versamento delle prestazioni assistenziali). Il 1° aprile 2015 la Sezione della popolazione, concessogli la facoltà di determinarsi, gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS e gli ha fissato un termine al 15 maggio successivo per lasciare la Svizzera. Nel corso della procedura ricorsuale avviata in sede cantonale, A.________ ha firmato un nuovo contratto di lavoro il 15 aprile 2015, disdetto tuttavia nel mese di giugno 2015. Il 4 gennaio 2016 ha iniziato un programma di attività pubblica della durata di un anno presso la B.________ con un incentivo finanziario di fr. 200.-- mensili. 
La decisione di revoca è stata confermata dal Consiglio di Stato ticinese il 27 gennaio 2016, e dal Tribunale cantonale amministrativo il 24 febbraio successivo, con sentenza notificata il 1° marzo successivo. 
 
C.   
Con tre scritti del 24 e del 30 marzo 2016, tutti spediti il 1° aprile 2016, A.________ dichiara di opporsi alla sentenza cantonale e, affermando di cercare attivamente del lavoro, chiede che gli sia concesso del tempo a tal fine. Afferma di non avere più legami familiari in Italia, motivo per cui si ritroverà senza un luogo per dormire se deve tornarvi. Domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Il ricorrente, cittadino italiano, può, in linea di principio, appellarsi all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.  
 
3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 pag. 245 segg.).  
 
3.2. Sennonché l'impugnativa del ricorrente non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. Nella sentenza contestata il Tribunale cantonale, dopo avere richiamato le norme convenzionali, quelle del diritto interno e la prassi applicabili, ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorrente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi degli art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC (non lavora più almeno dal 2014, non ha maturato un diritto alla disoccupazione, percepisce prestazioni assistenziali e le attività lavorative reperite sono di natura marginale, rispettivamente rientrano nell'ambito di misure di inserimento sociale e professionale di cui hanno diritto i beneficiari della pubblica assistenza), perché non poteva appellarsi all'ALC per cercare un impiego e perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (privo di mezzi finanziari propri, [di nuovo] a carico dell'assistenza pubblica dal mese di ottobre 2014, con un debito nei confronti dello Stato di fr. 46'427.15) o dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (non ha maturato un diritto alla pensione e non ha dimostrato di essere colpito da inabilità permanente al lavoro). In seguito i giudici cantonali hanno osservato che, dal profilo del diritto interno, egli adempiva le condizioni di revoca del permesso di cui all'art. 62 lett. e LStr (RS 142.20). Infine sono giunti alla conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità: sebbene il suo soggiorno in Svizzera era di lunga durata, l'interessato aveva dimostrato di avere enormi difficoltà d'integrazione sia dal profilo lavorativo (è rimasto più volte senza un'attività stabile) che economico (numerosi debiti privati, 41 procedure esecutive aperte e 56 attestati di carenza beni a carico), motivo per cui un suo rientro nella vicina Penisola, dove aveva vissuto per 35 anni prima di venire in Svizzera, non era atto a compromettere un suo reinserimento sociale e professionale. Per quanto riguarda gli inconvenienti ivi legati, si trattava di disagi ai quali erano confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero.  
Ora, benché il ricorrente esprima il suo disaccordo con la revoca della propria autorizzazione di soggiorno, egli si limita a chiedere comprensione e tempo al fine di potere trovare un nuovo impiego, adducendo che la "risoluzione del problema lavorativo può giungere da un momento all'altro", e ad affermare che la mancanza di legami familiari in Italia è effettiva e che non vi dispone di alcun tipo di appoggio. Il suo allegato ricorsuale non contiene invece precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. E ancora meno spiega in che cosa e perché la circostanziata e dettagliata argomentazione del Tribunale cantonale amministrativo (sentenza impugnata pag. 5 a 9 per quanto concerne la qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC; pag. 9 a 10 sulla questione dei mezzi finanziari sufficienti; pag. 10 a 11 in merito al principio della proporzionalità) disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che l'impugnativa non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali di motivazione e sfugge di conseguenza ad un esame di merito. 
 
4.   
Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
5.   
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Visto la manifesta inammissibilità dell'impugnativa, la domanda va respinta. Nel fissare le spese giudiziarie che gli vengono addossate, siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria. Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 5 aprile 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud