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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_236/2018  
 
 
Sentenza del 5 aprile 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Donzallaz, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposta cantonale 2011 (assistenza giudiziaria), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 febbraio 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2017.304). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con ricorso del 14 dicembre 2017, A.________ e B.________ hanno impugnato davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la decisione emessa su reclamo dall'Ufficio circondariale competente in merito alla loro tassazione per il periodo fiscale 2011. Postulandone la riforma, essi hanno tra l'altro chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria. 
Con decisione del 9 febbraio 2018, la Corte cantonale ha esaminato l'istanza di assistenza giudiziaria e l'ha respinta. 
 
B.   
Con ricorso del 10 marzo 2018, A.________ e B.________ hanno impugnato quest'ultima decisione davanti al Tribunale federale, domandando: in via principale, di annullare la stessa, accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria e intimare alla Corte cantonale di decidere sul ricorso del 14 dicembre 2017; in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto alla Corte cantonale, affinché completi l'istruttoria e si pronunci di nuovo sulla fattispecie. 
Il Tribunale federale ha richiesto alle autorità cantonali la trasmissione degli atti. Non ha per contro ordinato nessuno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una decisione resa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico che non ha per oggetto una materia tra quelle elencate dall'art. 83 LTF.  
 
1.2. Presentata da persone legittimate a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), contro una decisione incidentale con cui viene respinta un'istanza di assistenza giudiziaria e perciò atta a causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenze 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 1.2; 2D_32/2013 del 23 luglio 2013 consid. 1), essa va esaminata quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.  
 
2.   
La querelata sentenza respinge l'istanza con cui gli insorgenti avevano chiesto l'assistenza giudiziaria per la procedura davanti alla Camera di diritto tributario. Essa si fonda sull'art. 3 cpv. 3 della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL/TI 3.1.1.7), in forza del quale l'assistenza giudiziaria è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole. Dato che questa possibilità viene in concreto scartata, nello stesso atto non viene per contro esaminato l'effettivo stato di bisogno degli insorgenti, che costituisce un requisito ulteriore per la concessione dell'assistenza richiesta (giudizio impugnato, consid. 1.4). 
Preso atto dei contenuti della pronuncia cantonale, nel seguito si pone quindi la questione dell'esistenza della possibilità di esito favorevole e, in questo contesto, dell'eventuale applicazione incostituzionale dei disposti di diritto cantonale su cui i Giudici ticinesi si sono basati per negare tale possibilità (sentenze 2C_124/2015 del 1° maggio 2015 consid. 1 e 2C_119/2012 del 30 luglio 2012 consid. 1). 
 
2.1. Nella pronuncia impugnata, la Corte cantonale osserva che la prima contestazione formulata dai ricorrrenti consiste ancora nella questione del riconoscimento, dal profilo fiscale, di debiti da loro dichiarati - in particolare, nei confronti della C.________ di X.________, cui è subentrata la D.________ AG di Y.________ - e per i quali pagano importi rilevanti a titolo di interessi passivi. Nega poi il sussistere del requisito della possibilità di esito favorevole osservando che:  
alla fine degli anni '90, sia essa medesima, sia il Tribunale federale, non hanno riconosciuto il preteso mutuo concesso dalla C.________ di X.________; 
con riferimento ai periodi fiscali 1997/98 e 1999/00, le autorità giudiziarie cantonali e federali hanno affermato che non erano adempiuti i presupposti perché fosse riconosciuta l'esistenza dei debiti indicati nelle dichiarazioni fiscali (inc. 80.2008.18/19 e inc. 2C_ 823-4/2012); 
in questo ultimo contesto, la sola circostanza che, nel periodo fiscale 1999/2000, la D.________ AG di Y.________ fosse subentrata alla C.________ di X.________ nella posizione di creditrice, non era stata ritenuta determinante; 
per quanto concerne l'istanza di assistenza giudiziaria gratuita e di gratuito patrocinio, tanto la Corte cantonale quanto il Tribunale federale l'hanno respinta, siccome il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo; 
ancor più di recente, le autorità giudiziarie cantonali si sono pronunciate sui ricorsi dei contribuenti, che concernevano i periodi fiscali 2001/2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, negando la deduzione degli interessi che sarebbero stati pagati alla D.________ AG e alla E.________ SA (inc. 80.2014.24-33 e inc. 2C_578-9/2014); 
con decisione separata del 26 luglio 2013, confermata dal Tribunale federale (inc. 2C_849/2013), la Camera di diritto tributario ha respinto pure la relativa istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio; 
rispetto ai periodi fiscali precedenti, la sola differenza è che il debito dei ricorrenti, nei confronti della D.________ AG sarebbe stato parzialmente estinto, mediante accensione di un mutuo con la F.________; 
coerentemente con le decisioni di tassazione relative ai periodi precedenti, l'Ufficio di tassazione ha stabilito "che la parte di mutuo ipotecario concesso dalla F.________, servita a rimborsare un debito verso la D.________ AG, non può essere fiscalmente riconosciuta"; 
così come il debito in questione non è stato riconosciuto dopo che le società grigionesi erano subentrate alla società del Liechtenstein, non si vede come la sua esistenza possa essere ammessa per il semplice fatto che alla società grigionese è subentrato un istituto di credito. 
Considerato che nella procedura erano nel contempo litigiosi altri aspetti - in particolare, il riconoscimento di un "numerario" dichiarato dai contribuenti, redditi immobiliari e relative spese, il valore locativo dell'abitazione dei contribuenti, ecc. - esclude infine significative possibilità di esito favorevole anche riguardo alle censure ad essi relative, spiegando di volta in volta il perché. 
 
2.2. Davanti al Tribunale federale, i ricorrenti non mettono in discussione l'applicazione della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio e nemmeno si appellano espressamente all'art. 29 cpv. 3 Cost.  
Sia come sia occorre rilevare che nell'esame "prima facie" che l'autorità competente è chiamata a svolgere per valutare l'esistenza di sufficienti probabilità di successo, essa dispone di un potere di apprezzamento sul quale il Tribunale federale interviene con riserbo, e segnatamente quando: l'istanza inferiore si è scostata da principi riconosciuti; ha tenuto conto di aspetti che non giocavano alcun ruolo; oppure ha tralasciato di esaminarne altri, che avrebbe dovuto considerare (sentenza 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.2 con ulteriori rinvii). 
Sennonché, una violazione del genere appena descritto da parte della Camera di diritto tributario non viene in casu affatto dimostrata, e questa conclusione vale in particolare anche per l'argomentazione con cui la Corte cantonale prende posizione riguardo alla differenza rispetto ai periodi fiscali precedenti (consid. 1.4 del giudizio impugnato e consid. 2.1 della presente sentenza, nel quale le argomentazioni della Corte cantonale sono state riassunte). 
 
2.3. Preso atto dei contenuti dell'incarto cantonale, ora in possesso del Tribunale federale, occorre d'altra parte osservare che pure il rimprovero secondo cui la Corte ticinese si sarebbe espressa sull'istanza di assistenza giudiziaria senza avere dapprima assunto la documentazione fiscale, non può in realtà essere condiviso.  
In effetti, come risulta dalla lettera del 17 gennaio 2018 indirizzata dalla Corte cantonale al fisco ticinese, di cui i ricorrenti dovrebbero per altro avere ricevuto copia, una richiesta in tal senso è stata fatta e già il 23 gennaio successivo i Giudici ticinesi hanno ricevuto l'incarto concernente il periodo fiscale 2011, che poi è stato trasmesso anche a questa Corte. 
 
2.4. Infine, una violazione dei diritti degli insorgenti, e segnatamente di quello di essere sentiti, non può essere individuata neanche nella loro mancata audizione prima della pronuncia da parte della Corte cantonale sull'istanza di assistenza giudiziaria.  
Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 29 cpv. 3 Cost., l'esistenza di sufficienti probabilità di successo va infatti esaminata in maniera sommaria, in base alla situazione al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4 pag. 218; 133 III 614 consid. 5 pag. 616). I ricorrenti - la cui richiesta di essere sentiti di persona non si riferiva per altro affatto in maniera specifica alla concessione dell'assistenza giudiziaria, bensì più in generale all'evasione del ricorso in quanto tale - non sostengono nel contempo nemmeno che il diritto cantonale preveda al riguardo norme più favorevoli. 
 
3.   
Il ricorso dev'essere quindi respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Nella fissazione delle spese, il Tribunale federale tiene comunque conto delle circostanze e, in particolare, delle similitudini con il caso da esso trattato nella sentenza 2C_61/2018 del 26 marzo 2018. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 aprile 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli