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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_396/2019  
 
 
Sentenza del 5 aprile 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.7). 
 
 
Considerando:  
che A.________ ha presentato il 18 e il 25 ottobre 2018 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di tre persone attive presso il Centro psico-educativo di Lugano per diverse ipotesi di reati che sarebbero stati commessi ai danni di suo figlio; 
che, con decisione del 13 dicembre 2018, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza dell'11 febbraio 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha quindi dichiarato irricevibile; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 25 marzo 2019 al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché, eventualmente, al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP
che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla Corte cantonale sarebbe stato tempestivo; 
che, in questa sede, egli si limita a criticare genericamente l'operato delle autorità cantonali, ma non si esprime puntualmente sulla tempestività del suo reclamo dinanzi alla CRP e sull'eventuale adempimento dei requisiti per una restituzione del termine; 
che la sua argomentazione esula quindi dall'oggetto del litigio ed è di conseguenza inammissibile; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 aprile 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni