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[AZA 0] 
 
1A.6/2000 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
5 maggio 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte, Catenazzi e Favre. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
_______ 
 
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 12 gennaio 
2000 presentato da  A.________, Balerna, patrocinato dall'  
avv. dott. Carlo Solcà, Mendrisio, contro la decisione 
emessa il 23 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino, nella causa che oppone il ricorrente a 
B.________, Chiasso, patrocinata dall'avv. Fiorenza Bergo- 
mi, Mendrisio, e al  Comune di Besazio, rappresentato dal  
Municipio, in merito all'edificazione di una cantina viti- 
vinicola in zona agricola; 
R i t e n u t o i n f a t t o :  
 
A.-  
A.________ è comproprietario in ragione di 1/2  
- con la moglie C.________ cui appartiene l'altro 1/2 - 
della particella n. xxx di Besazio. Secondo il registro 
fondiario essa è costituita di un prato di 10'085 mq, di un 
bosco di 1'463 mq, di un fabbricato di 24 mq e di un vigne- 
to di 29'415 mq. Il piano regolatore di Besazio, approvato 
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 2 maggio 1984, 
inserisce questo fondo in zona agricola, rispettivamente 
forestale e improduttiva; esso è inoltre interessato dalle 
zone di protezione 1 e 2 della palude di Pre Murin, iscrit- 
ta nell'inventario federale delle paludi d'importanza na- 
zionale come oggetto n. 2499. Infine, il fondo è incluso 
nel comprensorio del Monte San Giorgio, iscritto nell'in- 
ventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali 
d'importanza nazionale quale oggetto n. 1804. 
 
       Nell'aprile 1998 A.________ ha presentato al Muni- 
cipio di Besazio una domanda di costruzione avente per og- 
getto l'edificazione sul citato fondo di una nuova cantina 
vitivinicola. Egli intendeva costruire un edificio di 11.10 
per 18.00 metri composto, al piano interrato, di un locale 
per la vinificazione e di uno per l'invecchiamento e, al 
piano terreno, di un laboratorio-esposizione, di uno spo- 
gliatoio con servizi igienici e di un portico per il cari- 
camento delle botti. Le murature esterne sarebbero state 
realizzate in beton a vista e il tetto, a due falde, in te- 
gole di colore rosso. 
 
       B.________, proprietaria della confinante particel- 
la n. yyy costituita di bosco e prato, si è opposta al ri- 
lascio della licenza edilizia che il Municipio di Besazio, 
acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, 
ha tuttavia rilasciato. L'opponente si è allora rivolta al 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino che ne ha respinto il 
ricorso con decisione del 13 ottobre 1998. Il Governo, pur 
rilevando come la controversa cantina non fosse conforme 
alla destinazione della zona agricola, ha ritenuto che essa 
poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale secondo 
l'art. 24 cpv. 1 LPT
 
B.-  
Il Tribunale cantonale amministrativo, con  
sentenza del 23 novembre 1999, ha accolto un ricorso di 
B.________ e annullato sia la licenza edilizia sia la deci- 
sione governativa che la confermava. Esso ha rilevato che 
la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di 
uva e frutta, così come dei loro succhi, costituiscono at- 
tività indipendenti dal suolo, ne ha pertanto dedotto che i 
relativi impianti, non conformi alla funzione prevista per 
la zona agricola, dovrebbero trovare posto nella zona edi- 
ficabile; ha infine ritenuto che l'edificio litigioso non 
poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale. 
 
C.-  
A.________ impugna questo giudizio, in quanto  
concerne il gravame interposto da B.________, con un ricor- 
so di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede 
di annullare il corrispondente dispositivo della sentenza 
cantonale e di riformarlo nel senso di confermare la licen- 
za edilizia rilasciata dal Comune. 
 
       Il ricorrente contesta innanzitutto la legittima- 
zione di B.________ nella procedura cantonale. Nel merito 
sostiene che la cantina sarebbe conforme alla destinazione 
della zona agricola e che essa andrebbe comunque eccezio- 
nalmente autorizzata secondo l'art. 24 LPT. Dei motivi si 
dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
D.-  
L'Ufficio federale della pianificazione del  
territorio non ha formulato osservazioni. Il Tribunale can- 
tonale amministrativo, il Consiglio di Stato e il Municipio 
di Besazio hanno dichiarato di rimettersi al giudizio del 
Tribunale federale. B.________ chiede invece di respingere 
il ricorso. 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :  
 
1.-  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con  
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- 
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, 
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 
125 II 293 consid. 1a, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 
1a). 
 
       a) L'art. 34 cpv. 1 LPT dispone che il ricorso di 
diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso con- 
tro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti 
indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT) e 
autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT. A questo riguardo è 
irrilevante che con l'impugnata decisione si sia rilasciata 
oppure negata l'autorizzazione stessa (DTF 118 Ib 335 con- 
sid. 1a). Ritenuto che il campo d'applicazione dell'art. 24 
LPT dipende dalla valutazione della conformità di un pro- 
getto alla destinazione della zona secondo l'art. 22 cpv. 2 
lett. a LPT, anche la censura secondo cui un edificio o im- 
pianto non sarebbe stato considerato a torto conforme alla 
zona ai sensi della citata norma può essere sollevata nell' 
ambito di un ricorso di diritto amministrativo (DTF 118 Ib 
335 consid. 1a; cfr. anche DTF 121 II 67 consid. 1a non 
pubblicato). 
 
       Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale am- 
ministrativo di aver negato la conformità della cantina vi- 
tivinicola alla destinazione della zona agricola e inoltre 
di aver negato il rilascio di un'autorizzazione eccezionale 
sulla base dell'art. 24 LPT. Entrambe le censure sono pro- 
ponibili mediante ricorso di diritto amministrativo. 
 
       b) L'art. 103 lett. a OG conferisce il diritto di 
ricorrere a chiunque sia toccato dalla decisione impugnata 
e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamen- 
to o alla sua modificazione (DTF 122 II 130 consid. 2a). La 
legittimazione del ricorrente, proprietario del fondo n. 
xxx sul quale intende eseguire il contestato intervento 
edilizio, è sicuramente data (DTF 121 II 39 consid. 2c/aa, 
359 consid. 1a). 
 
       c) Con il ricorso di diritto amministrativo si può 
far valere la violazione del diritto federale, compreso 
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 
lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale 
federale se l'istanza inferiore, come in concreto, è un'au- 
torità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente 
inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando 
norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125 
II 369 consid. 2d). 
 
       d) Un sopralluogo non appare necessario ai fini 
del giudizio, dato che gli atti di causa sono sufficienti a 
chiarire la situazione; non si giustifica quindi di dare 
seguito alla relativa richiesta delle parti (art. 113 OG in 
relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122 
II 274 consid. 1 d pag. 279; 120 Ib 224 consid. 2b). 
 
2.-  
Il ricorrente rimprovera in primo luogo alla  
Corte cantonale di avere ammesso a torto la legittimazione 
a ricorrere della vicina, proprietaria di un terreno bo- 
schivo e prativo e nemmeno domiciliata a Besazio. 
 
       L'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT dispone che il diritto 
cantonale garantisce la legittimazione a ricorrere, per lo 
meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso 
di diritto amministrativo al Tribunale federale. Tale di- 
sposizione rinvia quindi segnatamente all'art. 103 lett. a 
OG (DTF 121 II 171 consid. 2a). Laddove, contro una deci- 
sione cantonale di ultima istanza, è ammesso il ricorso di 
diritto amministrativo al Tribunale federale, una garanzia 
analoga è prevista esplicitamente anche dall'art. 98a cpv. 
3 OG (DTF 125 II 10 consid. 2b;  Heinz Aemisegger/Stephan  
Haag in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, editori, Kommentar  
zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 34 
all'art. 33). Il diritto federale non esclude tuttavia che 
quello cantonale possa prevedere un diritto di ricorrere 
più ampio (  Aemisegger/Haag, op. cit., n. 38 all'art. 33).  
Secondo l'art. 43 della legge cantonale di procedura per le 
cause amministrative del 19 aprile 1966 hanno qualità per 
interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamen- 
te nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. 
Tale disposizione corrisponde all'art. 103 lett. a OG (de- 
cisione inedita del 17 dicembre 1992 in re C., consid. 3b, 
apparsa in RDAT II-1993, n. 55, pag. 140;  Marco Borghi/Gui -  
do Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,  
Lugano 1997, pag. 215). Il Tribunale federale riconosce al 
vicino, in qualità di proprietario della particella confi- 
nante o sita nelle immediate vicinanze di quella oggetto 
dell'edificazione, indipendentemente dal suo domicilio, il 
diritto di ricorrere (DTF 124 II 293 consid. 3a, 121 II 171 
consid. 2a, 112 Ib 170 consid. 5d, 270 consid. 1c). A ra- 
gione la Corte cantonale ha pertanto riconosciuto alla con- 
troparte, proprietaria di un mappale confinante con quello 
litigioso, la legittimazione ricorsuale. 
 
3.-  
Secondo il ricorrente il Tribunale cantonale  
amministrativo avrebbe a torto ritenuto la progettata can- 
tina non conforme alla destinazione della zona agricola 
secondo gli art. 16 e 22 LPT; si tratterebbe infatti di un 
fabbricato senza funzione residenziale, destinato solo alla 
vinificazione dell'uva prodotta sul fondo n. xxx, di dimen- 
sioni proporzionate ai bisogni del vigneto e quindi dipen- 
dente essenzialmente da esso. 
 
       a) Le zone agricole ai sensi dell'art. 16 LPT com- 
prendono i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all' 
orticoltura (lett. a) o quelli che, nell'interesse genera- 
le, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b). 
Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a co- 
struire edifici o impianti è rilasciata solo se essi sono 
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazio- 
ne e, secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, solo se il fon- 
do è urbanizzato. Un'azienda la cui attività sia in stretta 
relazione con la coltivazione del suolo può disporre di lo- 
cali accessori aventi un rapporto funzionale diretto con la 
produzione agricola; la conformità alla zona agricola di un 
edificio o di un impianto può essere ammessa qualora esso 
sia in concreto obiettivamente necessario, segnatamente 
quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razio- 
nale del suolo; all'edificazione non devono comunque oppor- 
si interessi pubblici preponderanti (DTF 125 II 278 consid. 
3a, 122 II 160 consid. 3a, 121 II 307 consid. 3b). 
 
       Nel caso di aziende agricole il concetto di confor- 
mità alla zona secondo l'art. 16 cpv. 1 LPT corrisponde 
quindi essenzialmente con quello dell'ubicazione vincolata 
ai sensi dell'art. 24 LPT; perché la conformità sia data e 
riconosciuta il suolo deve perciò costituire il fattore 
produttivo indispensabile (DTF 125 II 278 consid. 3a e 
rinvii). Secondo la giurisprudenza sono conformi alla zona 
agricola gli edifici e gli impianti necessari alla produ- 
zione agricola, compresi i procedimenti lavorativi che non 
possono esserne disgiunti, come la raccolta, la mungitura, 
il riempimento di contenitori, il loro carico e il loro 
trasporto fino al luogo della lavorazione (DTF 125 II 278 
consid. 7a). 
 
       Per quanto concerne più precisamente la viticoltu- 
ra, il Tribunale federale ha ammesso la conformità alla zo- 
na agricola di una baracca-tettoia, di dimensioni propor- 
zionate ai bisogni del vigneto, per il deposito di macchi- 
nari e attrezzi che servivano alla sua coltivazione (sen- 
tenza del 6 maggio 1993 in re L., consid. 2b, pubblicata in 
RDAT I-1994, n. 25, pag. 53 segg.), mentre l'ha negata a un 
impianto per la produzione e la conservazione del vino, in 
mancanza di un legame diretto con la coltivazione del suolo 
(sentenza inedita del 16 dicembre 1991 in re UFPT c. Comune 
di Féchy; cfr. anche DTF 125 II 278 consid. 7b, con riferi- 
menti alla dottrina). 
 
       b) Il manufatto litigioso è costituito essenzial- 
mente di locali e attrezzature destinate alla vinificazio- 
ne, al deposito e all'invecchiamento del vino. Questi pro- 
cedimenti, pur avendo una certa relazione con l'uso agrico- 
lo del suolo e permettendo, in ultima analisi, di commer- 
cializzarne i frutti, non comportano tuttavia un rapporto 
diretto con la produzione agricola, dalla quale si allonta- 
no troppo, cosicché il legame diretto con l'agricoltura non 
può essere stabilito (sentenza inedita del 16 dicembre 
1991, già citata). Nessuno dei menzionati procedimenti com- 
porta attività che utilizzino il suolo come fattore di pro- 
duzione immediato, ciò che pone in evidenza il carattere 
artigianale o industriale dell'attività medesima e rende 
conseguentemente gli edifici necessari al suo esercizio non 
costruibili in zona agricola. Ne segue che, in considera- 
zione della giurisprudenza esposta, la contestata cantina 
vitivinicola, anche se limitata alla lavorazione dell'uva 
prodotta dal vigneto del ricorrente, non serve direttamente 
alla coltivazione del suolo quale fattore produttivo. La 
Corte cantonale ha pertanto applicato correttamente il di- 
ritto federale, negando all'opera la conformità alla desti- 
nazione della zona agricola secondo gli art. 16 e 22 LPT
 
4.-  
a) Il ricorrente sostiene che la licenza edi-  
lizia andrebbe comunque rilasciata sulla base dell'art. 24 
LPT. Poiché quella litigiosa è una nuova costruzione che 
non presenta alcun legame con la baracca per il deposito di 
attrezzi e di macchinari sita attualmente sul fondo, un'au- 
torizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT non entrava 
in linea di conto. 
 
       b) Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPT possono essere ri- 
lasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento 
di destinazione di edifici o impianti in deroga all'art. 22 
cpv. 2 lett. a LPT, se la loro destinazione esige un'ubica- 
zione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si 
oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di 
ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realiz- 
zazione di tale presupposto la giurisprudenza pone severe 
esigenze. Occorre infatti che sia necessario costruire 
l'edificio o l'impianto fuori della zona a cui normalmente 
apparterrebbe, per motivi tecnici o inerenti al suo eserci- 
zio, o per natura del terreno (DTF 124 II 252 consid. 4a); 
il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall' 
esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 
3a e c); motivi puramente finanziari, personali o di como- 
dità non sono sufficienti (DTF 124 II 252 consid. 4a). 
 
       Tenuto conto di quanto esposto nel considerando 
precedente e dell'interpretazione giurisprudenziale re- 
strittiva del concetto di ubicazione vincolata, non si può 
ritenere che la cantina vitivinicola litigiosa adempia que- 
sto requisito. Essa può essere costruita altrove, in zona 
adatta all'edificazione, mentre non vi sono necessità og- 
gettive per cui l'opera debba sorgere proprio lì, sulla 
particella n. xxx, al di fuori della zona edificabile. Il 
ricorrente adduce poi, genericamente, che il luogo prescel- 
to per la cantina sarebbe preferibile rispetto a una sua 
ubicazione in zona edificata, segnatamente per il prezzo 
del terreno: ragioni di natura finanziaria e di opportunità 
sono tuttavia irrilevanti (DTF 124 II 252 consid. 4a). 
 
       Invano il ricorrente si richiama alla giurispruden- 
za del Tribunale federale pubblicata in DTF 117 Ib 270 
segg., alla quale si era riferito il Consiglio di Stato 
nella sua decisione e che riguarda una fattispecie diversa 
da quella che ci occupa. In concreto non risulta, e del re- 
sto il ricorrente non lo sostiene, che senza l'edificazione 
dell'opera litigiosa l'esistenza del vigneto non sarebbe 
più garantita. Nemmeno risulta che la cantina progettata 
permetterebbe, come era il caso nella decisione invocata, 
un aumento della produzione, necessario ad assicurare la 
sopravvivenza del vigneto; del resto, il ricorrente da al- 
cuni anni già vende a terzi l'intero raccolto. 
 
       c) Ci si potrebbe chiedere se all'edificazione 
della contestata cantina non si oppongano anche interessi 
pubblici preponderanti, ritenuto come il vigneto faccia 
parte della palude di Pre Murin e del comprensorio del Mon- 
te San Giorgio, iscritti nell'inventario federale delle pa- 
ludi, rispettivamente in quello dei paesaggi, siti e monu- 
menti naturali d'importanza nazionali. Il quesito può tut- 
tavia rimanere indeciso, visto l'esito del ricorso. 
 
5.-  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto.  
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il 
ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità a titolo di 
ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si 
assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 
cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Il ricorso è respinto. 
 
       2. La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a 
carico del ricorrente, il quale rifonderà a B.________ 
un'indennità di fr. 2000.-- a titolo di ripetibili della 
sede federale. 
 
       3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al 
Municipio di Besazio, al Consiglio di Stato, al Tribunale 
amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale 
della pianificazione del territorio. 
 
 
Losanna, 5 maggio 2000 
VIZ 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                                         
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, Il Cancelliere