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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_13/2021  
 
 
Sentenza del 5 maggio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Beusch, 
Cancelliere Ermotti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_958/2020 del 6 aprile 2021. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 27 dicembre 2017, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato (recte: dichiarato decaduto) il permesso di domicilio UE/AELS di cui disponeva A.________, intimandogli di lasciare la Svizzera. La revoca è stata in seguito tutelata, sia in sede cantonale (Consiglio di Stato, 17 aprile 2019; Tribunale amministrativo, 29 ottobre 2020) che federale (sentenza del Tribunale federale 2C_958/2020 del 6 aprile 2021). 
Con scritti del 17 aprile 2021 (ricevuto il 19 aprile successivo) e del 22 aprile 2021 (ricevuto il 26 aprile successivo), A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo "che venga fatta una revisione della sentenza 2C_958/2020 del 6 aprile 2021". 
 
2.  
 
2.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Il riesame di una fattispecie già oggetto di giudizio da parte del Tribunale federale è di principio escluso. Quest'ultimo può intervenire su un proprio giudizio solo se sussiste un motivo di revisione tra quelli previsti dall'art. 121 segg. LTF. Gli scritti del ricorrente, con cui lo stesso chiede del resto "che venga fatta una revisione" del suo caso, devono essere pertanto trattati come un'istanza di revisione.  
 
2.2. Ora, rivolgendosi al Tribunale federale, l'istante persiste - come già fatto in sede di ricorso - a contestare in modo appellatorio i fatti ritenuti nella sentenza del Tribunale amministrativo ticinese del 29 ottobre 2020 e (di riflesso) in quella del Tribunale federale del 6 aprile 2021. D'altra parte, egli non si confronta compiutamente con la sentenza 2C_958/2020, né indica per quale dei motivi previsti dagli art. 121 segg. LTF essa dovrebbe essere addotta in revisione. Simili motivi non risultano infine nemmeno in maniera indiretta da una lettura di quanto da lui osservato. L'istanza di revisione è di conseguenza inammissibile (cfr. sentenza 2F_22/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 2.2).  
 
3.   
Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile. Considerate le circostanze, segnatamente la lettera del 20 aprile 2021 con la quale il Tribunale federale aveva comunicato all'istante che il suo scritto non adempiva le esigenze legali di un'istanza di revisione (art. 121 segg. LTF), le spese giudiziarie per la sede federale sono poste a carico di A.________ (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione all'istante, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 5 maggio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Ermotti