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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1326/2020  
 
 
Sentenza del 5 maggio 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Indennizzo; diritto di essere sentito, ecc., 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (incarto 17.2020.241). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 18 agosto 2014 (rettificata il 29 settembre 2014), la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di cattiva gestione, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti. 
 
Accogliendo parzialmente il ricorso in materia penale inoltrato da A.________ avverso questo giudizio, con sentenza 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 il Tribunale federale lo ha annullato e ha rinviato la causa alla CARP per nuova decisione. 
 
B.  
Con sentenza del 17 luglio 2019, constatata la crescita in giudicato della condanna per i titoli di ripetuta appropriazione indebita aggravata e di ripetuta falsità in documenti, la CARP ha prosciolto A.________ da ogni altra imputazione e gli ha riconosciuto un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, accogliendo solo parzialmente la relativa istanza da lui presentata. 
 
A.________ ha impugnato questa decisione, contestando il mancato riconoscimento integrale delle proprie pretese di indennizzo. Con sentenza 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, per quanto ammissibile, il suo ricorso in materia penale, ha annullato il punto del dispositivo relativo all'indennizzo e rinviato la causa alla CARP affinché si pronunciasse sulle richieste di indennizzo per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale e alla riparazione del torto morale formulate con le istanze dell'aprile 2014. 
 
C.  
In seguito a questo ulteriore rinvio, senza previamente chiedere osservazioni, ritenendo la causa già matura per il giudizio, con sentenza del 30 settembre 2020 la CARP ha parzialmente accolto, per quanto ammissibile, l'istanza di indennizzo di A.________. Oltre all'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, essa gli ha riconosciuto fr. 20'000.-- a titolo di riparazione del torto morale giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. 
 
 
D.  
Avverso questo giudizio A.________ adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula, in via principale, "un indennizzo in applicazione degli art. 429 e ss. CPP di almeno complessivi fr. 94'100.-- oltre al 5 % di interesse compensatorio sull'indennizzo per torto morale dal 21 settembre 2014", subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla CARP affinché si determini nuovamente in merito alle richieste di indennizzo. 
 
Invitati a esprimersi sul gravame, il Ministero pubblico comunica di non avere osservazioni in merito allo stesso e la CARP rinuncia a formularne, rinviando ai considerandi della sua sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF, DTF 139 IV 206 consid. 1) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente e, titolare delle pretese di indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP di cui lamenta in sostanza il mancato accoglimento, dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. È quindi legittimato a ricorrere secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF
 
2.  
Invocando l'art. 29 cpv. 2 Cost, l'insorgente si duole della violazione del diritto di essere sentito per il mancato invito a inoltrare le "proprie richieste" prima dell'emanazione della nuova decisione della CARP, "subordinatamente" per l'assenza di "motivazione dettagliata" a sostegno della posizione dell'autorità cantonale per cui, dopo il rinvio deciso da questo Tribunale, la causa fosse matura per il giudizio. Con richiamo all'art. 107 cpv. 2 LTF, il ricorrente sostiene che, rinviando il caso all'istanza precedente senza giudicare esso stesso nel merito, questo Tribunale avrebbe implicitamente riconosciuto che la causa non fosse matura per il giudizio. 
 
2.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., assicura all'interessato la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1 e rinvii).  
 
Il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1). Esso tuttavia non è un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare quali mezzi avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 
 
2.2. Con la sua censura, il ricorrente sembra misconoscere la portata della sentenza di rinvio 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 (sull'effetto vincolante di una decisione di rinvio emanata dal Tribunale federale v. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Con tale sentenza il Tribunale federale ha rinviato la causa alla CARP affinché si pronunciasse "sulle richieste di indennizzo per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale e alla riparazione del torto morale formulate con le istanze dell'aprile 2014" (sentenza 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 consid. 6). Si trattava dunque di statuire sulle richieste di indennizzo già presentate dal ricorrente nel corso del procedimento penale, il cui mancato esame aveva comportato un diniego di giustizia (sentenza citata 6B_1055/2019 consid. 4.2.4). Tale preciso compito è del resto espressamente menzionato nella sentenza impugnata, menzione a cui fa immediatamente seguito la constatazione della CARP per cui la causa era matura per il giudizio. La ripresa del procedimento essendo così circoscritta unicamente all'esame dell'istanza di indennizzo già inoltrata dal ricorrente, non si scorge quali ulteriori elementi avrebbe dovuto avanzare l'autorità precedente per soddisfare quella "motivazione dettagliata" esatta dall'insorgente. Del resto, neppure il ricorrente tenta di contestare che la causa fosse matura per il giudizio. Le deduzioni che cerca di trarre dal richiamo all'art. 107 cpv. 2 LTF sono errate. Innanzitutto questa norma concede solo la facoltà e non impone l'obbligo a questo Tribunale di giudicare nel merito, in caso di accoglimento del ricorso (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014 n. 11 e 15 ad art. 107 LTF), indipendentemente dal fatto che la causa sia matura per il giudizio. Ciò posto, si osserva che in linea di principio un rinvio della causa si giustifica in particolare nel caso in cui l'autorità precedente fruisce di un potere d'apprezzamento (sentenza 4A_630/2020 del 24 marzo 2022 consid. 9.2). Orbene, il giudizio sulle pretese di indennizzo per il danno economico e la riparazione del torto morale implicava in concreto anche la valutazione delle prove presentate a loro sostegno, ambito in cui l'autorità precedente dispone per l'appunto di un vasto potere d'apprezzamento (v. DTF 143 IV 500 consid. 1.1). Non spettava certo a questo Tribunale, il cui compito è di vegliare alla corretta applicazione del diritto (v. art. 95 segg. LTF), di pronunciarsi quale prima e unica istanza sulle richieste di indennizzo fondate sull'art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP, privando in tal modo il ricorrente di un grado di giudizio (v. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e 2.7). Il rinvio deciso con sentenza 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 non significava dunque minimamente che la causa non fosse matura per il giudizio.  
 
Poiché oggetto del rinvio era l'esame delle richieste di indennizzo e delle relative prove inoltrate dal ricorrente nell'aprile 2014, egli non illustra perché sarebbe stato necessario consentirgli di presentare osservazioni su atti procedurali di cui lui stesso è l'autore e a cui è per definizione associato (v. supra consid. 2.1). E in realtà egli rimprovera la CARP per non averlo invitato a inoltrare le "proprie richieste". È allora il caso di evidenziare che l'oggetto della vertenza definito con la sentenza di rinvio non può essere esteso (DTF 135 III 334 consid. 2). Di modo che non si giustificava di interpellare l'insorgente perché presentasse (nuove) "proprie richieste".  
 
La CARP non ha quindi violato il diritto di essere sentito del ricorrente. Gli art. 81 cpv. 3 lett. a e 406 cpv. 3 CPP, invocati nell'impugnativa, non gli accordano diritti più estesi di quelli sgorganti direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. 
 
3.  
Con riferimento al danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, la CARP ha osservato come, nella sua istanza del 14 aprile 2014, il ricorrente si fosse limitato a chiedere un indennizzo per la partecipazione ai verbali di interrogatorio e ai dibattimenti per complessive 105 ore, rimettendosi alla valutazione della Corte per determinarne i criteri di indennizzo, tenuto conto dell'attività professionale svolta dall'interessato. In tal modo, continua la CARP, egli ha in sostanza chiesto un risarcimento discrezionale, senza neppure tentare di quantificare il danno né, tantomeno, di provarlo, malgrado non abbia preteso di non essere in grado di farlo. I giudici cantonali hanno quindi respinto l'istanza di indennizzo per questa posta del danno in quanto non sufficientemente sostanziata né motivata. 
 
3.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 429 cpv. 2 CPP e del principio della buona fede processuale. Si duole del suo mancato interpello da parte della CARP. Rileva di aver, nella sua istanza del 14 aprile 2014, "quantificato il suo danno economico in partecipazione al procedimento in circa 105 ore", e di essersi riservato espressamente, con memoria del 14 gennaio 2019, di formulare in modo completo le proprie richieste di indennizzo prima della chiusura dell'istruttoria. Prima di quel momento ogni qualsivoglia quantificazione sarebbe stata da ritenersi parziale. Egli avrebbe quindi potuto aspettarsi, "in piena buona fede", che l'autorità lo invitasse a fornire la quantificazione definitiva e finale delle richieste del 14 aprile 2014, a maggior ragione alla luce dell'esplicita riserva avanzata in precedenza. Non sarebbe pertanto possibile affermare che egli non abbia menzionato una tariffa oraria per indennizzare le ore indicate e ritenere la sua istanza insufficientemente motivata, perché a quel momento una precisa quantificazione non sarebbe stata ancora possibile e avrebbe rischiato di limitare un possibile completamento a posteriori. La CARP avrebbe operato "un'interpretazione arbitraria e incompleta dei fatti", tralasciando di considerare che l'insorgente si sarebbe espressamente riservato di quantificare il proprio danno economico al primo termine utile su invito previsto dall'art. 429 cpv. 2 CPP. Unicamente se non avesse dato seguito a tale esplicito invito, l'autorità avrebbe potuto ritenere la sua istanza insufficientemente motivata e comprovata e conseguentemente respingerla. Sarebbe stato del resto lo stesso Tribunale federale nella sua precedente sentenza a riservare eventuali adattamenti dovuti al prolungamento della procedura. La CARP avrebbe pertanto ingiustamente respinto la sua richiesta di almeno fr. 15'750.-- " (105 ore alla tariffa oraria di fr. 150.--) a titolo di indennità per il danno economico". Il ricorrente chiede che "le 105 ore gli vengano risarcite con una tariffa oraria di fr. 300.--", per un totale dunque di fr. 31'500.--.  
 
3.2. Secondo l'art. 429 cpv. 2 CPP, l'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle. Essa è tenuta a trattare con il giudizio penale la questione dell'indennità e deve quantomeno interpellare l'imputato al riguardo, al fine di consentirgli di esporre le sue pretese (DTF 146 IV 332 consid. 1.3). Come già rilevato da questo Tribunale nella precedente sentenza 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 consid. 3.2, l'art. 429 cpv. 2 CPP non impone invece all'autorità penale di invitare la parte patrocinata da un avvocato a sostanziare una richiesta di indennizzo non sufficientemente motivata o a provare un danno non meglio dimostrato o il nesso di causalità (v. recentemente pure sentenza 6B_676/2020 del 13 agosto 2020 consid. 2.1).  
 
Si ribadisce che l'esame esatto dall'art. 429 cpv. 2 CPP non significa che l'autorità penale debba accertare d'ufficio, secondo il principio della verità materiale dell'art. 6 CPP, tutti i fatti rilevanti per statuire sulle pretese di indennizzo. Incombe piuttosto all'imputato motivare e comprovare le proprie richieste, conformemente alla regola di diritto privato che obbliga chi pretende il risarcimento del danno a fornirne la prova (art. 42 cpv. 1 CO). Solo se l'importo preciso del danno non può essere provato, dev'essere stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO. L'alleggerimento probatorio di tale norma si applica in modo restrittivo (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 144 III 155 consid. 2.3 con rinvii). 
 
3.3. Per mezzo del suo patrocinatore di allora, il ricorrente ha inoltrato una prima istanza il 4 aprile 2014 relativa all'indennizzo per le spese sostenute ai fini dell'adeguato esercizio dei diritti processuali ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, in cui chiedeva al contempo una proroga di 10 giorni per presentare le domande di indennizzo attinenti all'art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP. Il 14 aprile 2014, ha poi completato la notifica delle pretese di indennizzo, adducendo segnatamente quelle per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale e per la riparazione del torto morale. In quest'ultimo scritto, dopo aver quantificato in complessive 105 ore la sua partecipazione necessaria al procedimento penale, l'insorgente, sempre per il tramite del suo patrocinatore, si è rimesso "alla valutazione della Corte per la determinazione dei criteri di indennizzo, considerando anche l'attività professionale [da lui] svolta". Come giustamente rilevato dalla CARP, non ha minimamente indicato una tariffa oraria in base alla quale riteneva dovesse essere indennizzata suddetta partecipazione necessaria. A parte il dispendio orario, non ha fornito alcun elemento che permettesse di provare e di quantificare un danno economico giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. Si è anzi rimesso espressamente alla valutazione della CARP, chiedendole in sostanza di pronunciare un risarcimento discrezionale e rinunciando così implicitamente a fornire gli elementi utili alla determinazione e alla prova del danno, malgrado nulla indicasse che non sarebbe stato in grado di farlo. In simili circostanze, ricordato che ha agito con l'ausilio di un avvocato, il ricorrente non poteva né doveva attendersi di venir ulteriormente interpellato dalla CARP affinché sostanziasse o completasse la sua istanza di indennizzo sulla base dell'art. 429 cpv. 2 CPP (v. supra consid. 3.2). Inconferente appare il richiamo ricorsuale allo scritto del 14 gennaio 2019, inoltrato dopo il primo rinvio deciso da questo Tribunale con la sentenza 6B_949/2014 del 6 marzo 2017. Nello stesso egli si limita infatti a richiedere un "indennizzo integrale delle sue spese legali così come da nota che verrà presentata prima della chiusura del procedimento e nei termini che verranno fissati dalla Corte". A prescindere dalla questione di sapere se in un atto successivo sia possibile riservarsi la possibilità di completare un'istanza già inoltrata in cui si attribuiva esplicitamente il compito all'autorità di valutare la quantificazione del danno, nello scritto citato la riserva di tale possibilità è chiaramente riferita esclusivamente alle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali. Sicché, la CARP non era tenuta a interpellare il ricorrente per integrare e sostanziare la sua pretesa ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, né egli poteva e doveva aspettarsi, in buona fede, di essere invitato a farlo. Nulla muta al riguardo il riferimento a eventuali possibili adattamenti delle istanze di indennizzo conseguenti al prolungarsi della procedura menzionati da questo Tribunale nella sentenza 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 consid. 4.2.4. Prevalendosene a sostegno della sua tesi, il ricorrente dimostra di averne frainteso il senso. Tali adattamenti sono chiaramente quelli che risultano da danni che insorgono ulteriormente all'inoltro di tali istanze, non trattandosi invece di completamenti di istanze irrite. La reiezione della richiesta di indennizzo del danno economico ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP da parte della CARP non viola pertanto né l'art. 429 cpv. 2 CPP né il principio della buona fede processuale.  
 
Di transenna si rileva infine che solo in questa sede il ricorrente ha fornito una tariffa oraria in base alla quale ritiene debbano essere indennizzate le 105 ore di partecipazione necessaria al procedimento penale. Tale modo di procedere misconosce i limiti posti dall'art. 99 LTF. Inoltre, in un primo tempo il gravame indica una tariffa di fr. 150.-- e nel capoverso immediatamente successivo tale tariffa muta d'acchito in fr. 300.--. 
 
4.  
In merito al torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, l'insorgente ha quantificato la relativa riparazione in fr. 30'000.--. Sulla scorta dei certificati medici prodotti dall'interessato, la CARP ha accertato che il ricorrente ha patito profondi disagi a seguito del procedimento penale e ha ritenuto che si giustificasse di riconoscergli un risarcimento a titolo di riparazione del torto morale. La patologia diagnosticata è legata, almeno in parte, all'ampiezza del procedimento penale e alle circostanze e conseguenze ad essa connessa. Tuttavia, continua l'autorità cantonale, se buona parte delle imputazioni a carico dell'insorgente sono sfociate in un proscioglimento, il procedimento penale non si è rivelato totalmente ingiustificato, essendo egli stato definitivamente condannato per i titoli di ripetuta appropriazione indebita aggravata e di ripetuta falsità in documenti. Sicché, per la quantificazione della riparazione del torto morale, la CARP ha ritenuto congruo ridurre l'importo richiesto di 1/3, applicando il rapporto tra condanne e proscioglimenti, rispettivamente tra soccombenza e prevalenza nel procedimento di appello, già tutelato dal Tribunale federale nella sentenza 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 consid. 5.2.1. La riparazione del torto morale è dunque stata fissata in fr. 20'000.-- senza interessi, visto che questi non sono stati postulati. 
 
4.1. Secondo il ricorrente, con la riduzione della riparazione del torto morale in funzione del rapporto tra condanne e proscioglimenti la CARP avrebbe violato il suo potere d'apprezzamento, incorrendo al contempo in contraddizione. Avrebbe riconosciuto un nesso tra la patologia del ricorrente e l'ampiezza del procedimento penale. Questa tuttavia non sarebbe in diretta correlazione tra condanne e proscioglimenti, bensì connessa ad altri fattori, tra cui anche ai provvedimenti impartiti dalle varie autorità penali che dirigevano il procedimento. L'insorgente evidenzia come la sua posizione sociale, all'epoca affermato libero professionista, sia stata cancellata, esponendolo all'astio e al ludibrio della società. Ritiene pertanto che non si giustificasse in alcun modo la decurtazione dell'importo postulato a titolo di riparazione del torto morale. Poiché nella sua istanza del 14 aprile 2014 egli aveva richiesto un risarcimento di "almeno fr. 30'000.--", il ricorrente chiede ora un importo di fr. 50'000.--, a cui devono andare ad aggiungersi gli interessi.  
 
4.2. In virtù dell'art. 99 cpv. 2 LTF, risulta d'acchito inammissibile la nuova conclusione volta al riconoscimento di una riparazione del torto morale di fr. 50'000.--. Il fatto che nella conclusione formulata in sede cantonale utilizzasse l'avverbio "almeno" non consente al ricorrente di estendere a piacimento le sue conclusioni dinanzi al Tribunale federale. Se avesse ritenuto adeguato l'importo di fr. 50'000.--, nulla gli impediva di avanzarlo già con la sua istanza dell'aprile 2014. Lo stesso dicasi per gli interessi sulla riparazione del torto morale, non postulati con la sua istanza dell'aprile 2014. Si rammenta infatti che, in quanto parte del danno, gli interessi sono riconosciuti purché postulati nelle forme e nei termini previsti (v. già sentenza 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 consid. 3.4, nonché recentemente sentenza 6B_502/2020 del 6 maggio 2021 consid. 3.2.2).  
 
4.3. Il riconoscimento di un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP entra in considerazione quando le imputazioni nei confronti dell'imputato sono abbandonate in misura totale o parziale. In quest'ultimo caso, le autorità penali devono avere rinunciato a perseguire o a condannare l'imputato per una parte dei reati prospettati o dei fatti contestatigli nell'atto d'accusa; occorre inoltre che questi reati o fatti siano stati all'origine delle spese e dei danni da lui subiti. L'indennità sarà dovuta se i reati abbandonati, valutati globalmente, rivestono una certa importanza e le autorità di perseguimento penale hanno disposto atti di procedura in relazione con le corrispondenti imputazioni (sentenza 6B_1379/2019 del 13 agosto 2020 consid. 9.2).  
 
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la decisione sull'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP dipende da quella sulle spese procedurali, con la quale è strettamente connessa; il giudizio sulle spese pregiudica quindi la questione dell'indennizzo (v. DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se invece gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo secondo l'art. 429 CPP. Se l'imputato è prosciolto da un capo d'imputazione e condannato per un altro, sarà tenuto a pagare le spese afferenti la sua condanna e avrà diritto a un indennizzo corrispondente al suo parziale proscioglimento (sentenza 6B_15/2021 del 12 novembre 2021 consid. 4.1.2). 
 
Orbene, in concreto il ricorrente è stato prosciolto dalle accuse di cattiva gestione, truffa e amministrazione infedele qualificata, ma condannato per i titoli di ripetuta appropriazione indebita aggravata e di ripetuta falsità in documenti. Nella sua sentenza del 17 luglio 2019, visto l'esito della procedura, la CARP ha posto 1/3 delle spese procedurali a carico dell'insorgente, lasciando il resto a carico dello Stato. È quindi in modo coerente e conforme al diritto nonché alla giurisprudenza testé esposta che la Corte cantonale ha ridotto di 1/3 l'importo richiesto dall'insorgente a titolo di riparazione del torto morale. Del resto, il ricorrente non pretende né peraltro risulta che le sofferenze da lui patite siano esclusivamente da ricondurre al procedimento penale afferente le imputazioni per le quali è stato prosciolto o a particolari misure a queste strettamente connesse. 
 
5.  
Riguardo al torto morale per il carcere preventivo subito, il ricorrente lamenta un diniego di giustizia, la CARP non avendo considerato questa posizione del torto morale richiesta espressamente nell'istanza del 14 aprile 2014. 
 
A torto. La Corte cantonale si è infatti pronunciata su questo aspetto del torto morale. Ha respinto l'istanza volta alla sua riparazione, ricordando che il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di 7 mesi, da dedursi il carcere preventivo subito, oltre a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, entrambe sospese condizionalmente. Poiché la durata della pena detentiva inflittagli eccede quella del carcere preventivo subito, che va in essa computato in applicazione dell'art. 51 CP, la Corte cantonale ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per una riparazione del torto morale giusta l'art. 431 CPP. Tale motivazione, con la quale l'insorgente non si confronta, risulta conforme al diritto (si rinvia al riguardo a quanto già illustrato nella sentenza 6B_1055/2019 del 17 luglio 2020 consid. 3.3). 
 
6.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va di conseguenza respinto. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Non si accordano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 maggio 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy