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[AZA 0/2] 
 
1A.95/2001 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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5 giugno 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
_______ 
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 21 maggio 2001 presentato da A.________, Monteggio, patrocinata dall' avv. Filippo Solari, Lugano, contro la decisione emanata il 3 aprile 2001 dal Municipio di Monteggio, nella causa che oppone la ricorrente alla X.________ SA, Monteggio, patrocinata dall'avv. Claudio Cereghetti, Lugano, in materia di attività edilizia svolta al di fuori della zona edificabile; 
 
Ritenuto in fatto : 
che questa Corte si è già pronunciata, nella vicenda che oppone la ricorrente alla X.________ SA, in tre sentenze, alle quali si rinvia (cause n. 1A.257/1999, 1A.279/ 1999 e 1P.39/2000, quest'ultima apparsa in RDAT II-2000, n. 62, pag. 235 segg.); 
che, per quanto interessa la presente vertenza, con giudizio dell'8 marzo 2001 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un ricorso di A.________ contro l'inattività del Comune di Monteggio e del Consiglio di Stato del Cantone Ticino nell'ambito dell' attività edilizia svolta dalla X.________ SA sulla particella n. YYY di Monteggio, situata fuori della zona edificabile; 
che nella citata sentenza il Tribunale amministrativo ha ingiunto al Municipio di Monteggio di decidere, entro un mese dall'intimazione del giudizio, se vietare l'ulteriore attività nello stabilimento litigioso e se ordinare il ripristino del suo stato antecedente; 
che, con decisione del 3 aprile 2001, l'Esecutivo comunale ha dato seguito all'ingiunzione della Corte cantonale e ha comunicato ad A.________ che non sussisteva alcuna ragione per vietare l'attività contestata, rispettivamente per ordinare il ripristino della situazione precedente; 
che il Municipio ha in particolare tenuto conto sia dell' approvazione governativa, avvenuta il 10 novembre 1999, della variante di piano regolatore che includeva il fondo litigioso nella zona artigianale-industriale, sia della nuova licenza edilizia nel frattempo rilasciata alla società; 
che A.________ impugna la decisione municipale con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; 
che la ricorrente postula inoltre di ordinare il ripristino della situazione precedente alle modifiche eseguite senza autorizzazione; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
 
e considerando in diritto : 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1); 
che il previgente art. 34 cpv. 1 LPT ammetteva il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale secondo l' art. 97 OG contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT) e autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT (DTF 124 II 252 consid. 1), in quest'ultimo caso essendo secondo la giurisprudenza irrilevante che con l'impugnata decisione si sia rilasciata oppure negata l'autorizzazione (DTF 118 Ib 335 consid. 1a); 
che il nuovo testo dell'art. 34 cpv. 1 LPT, in vigore dal 1° settembre 2000, non ha, per quanto riguarda la fattispecie, una portata diversa; 
 
che l'eventuale eliminazione di costruzioni vietate dalla LPT può essere ordinata sulla base dell'art. 24 LPT, senza che sia necessaria un'ulteriore disposizione esplicita (DTF 111 Ib 213 consid. 6c, 105 Ib 272 consid. 1b; decisione inedita del 20 dicembre 1995 in re M., consid. 5a, apparsa in RDAT II-1996, n. 30, pag. 102); 
che la richiesta della ricorrente di ripristinare una situazione di legalità, segnatamente con l'eventuale rimozione di interventi edilizi non conformi alla zona, si fonda sull'art. 24 LPT
che il Tribunale federale esamina tale quesito, di principio, nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo (art. 34 cpv. 1 LPT, art. 97 segg. OG; cfr. anche decisione del 13 aprile 2000 nella causa n. 1A.279/1999, citata), sicché, da questo profilo, il presente ricorso è ammissibile; 
che il ricorso di diritto amministrativo può tuttavia essere interposto unicamente contro le decisioni delle ultime istanze cantonali, in quanto autorità giudiziarie (art. 98 lett. g e 98a cpv. 1 OG; Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, pag. 100 n. 3.30 segg.); 
che tale esigenza non è adempiuta in concreto poiché il ricorrente, impugnando una decisione municipale, non ha esaurito le istanze cantonali; 
che, secondo l'indicazione contenuta nella decisione municipale, essa avrebbe potuto essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, contro la cui decisione, in quest'ambito, è di massima ammissibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 208 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987; art. 43 e 45 in relazione con l'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991); 
che, d'altra parte, il Tribunale amministrativo, con giudizio dell'8 marzo 2001, ha statuito su un ricorso della ricorrente per ritardata giustizia, limitandosi a ordinare al Municipio di decidere entro un mese l'eventuale divieto dell'attività o il ripristino dello stato anteriore; 
che la Corte cantonale ha in sostanza unicamente imposto all'Esecutivo comunale di pronunciarsi tempestivamente sulle richieste formulate dalla ricorrente, ma non gli ha dato concrete e precise indicazioni sulla decisione da prendere (cfr. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 81 seg.); 
che, in tali circostanze, l'esigenza di esaurire le istanze cantonali non costituisce una formalità inutile e superflua alla quale si potrebbe in concreto anche rinunciare (DTF 97 I 286 consid. 1 pag. 290; cfr. anche DTF 113 V 198 consid. 3d pag. 203 seg. , 102 Ib 231 consid. 1c pag. 236; Karlen, loc. cit. , pag. 100 n. 3.31); 
che, in ogni caso, nella fattispecie non ricorrono gli estremi per un ricorso diretto al Tribunale federale; 
 
che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per il mancato esaurimento delle istanze cantonali e che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Municipio di Monteggio. 
Losanna, 5 giugno 2001 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,