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[AZA 7] 
H 302/98 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 5 luglio 2000 
 
nella causa 
 
E.________ F.________, ricorrente, rappresentata dall'Avv. 
S.________, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- E.________ F.________, nata nel 1927, dal 1° luglio 1989 è al beneficio di una rendita straordinaria di vecchiaia, in sostituzione della rendita ordinaria parziale di importo inferiore. Con sentenza civile 31 ottobre 1996 il matrimonio da lei contratto con G.________ F.________, nato nel 1932, è stato sciolto per divorzio. 
Con scritto 6 febbraio 1997 E.________ F.________, tramite l'avv. P.________, ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione che la sua rendita fosse ricalcolata secondo le nuove norme della 10a revisione della LAVS. Per decisione 6 novembre 1997 la Cassa ha respinto la domanda argomentando in sostanza che giusta le disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS la nuova legge non era applicabile nella specie, considerato come l'assicurata fruisse di una rendita insorta prima del 31 dicembre 1996 e come il divorzio fosse stato pronunciato pure prima di tale data. 
 
B.- Assistita dal suo legale, l'interessata è insorta al Tribunale cantonale delle assicurazioni ribadendo la sua richiesta e facendo altresì valere che le informazioni ricevute dai funzionari dell'amministrazione l'avevano indotta a credere che avrebbe potuto usufruire dei benefici della riforma legislativa. 
Mediante pronunzia 4 settembre 1998 l'adita autorità di ricorso ha rigettato l'impugnativa ritenendo in concreto non adempiuti i presupposti per l'applicazione delle nuove disposizioni della LAVS ed escludendo che ne fosse stata garantita l'applicabilità da parte della Cassa. 
 
C.- Sempre rappresentata dallo studio legale P.________ e S.________, E.________ F.________ propone al 
Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo postulando l'annullamento del giudizio cantonale e del provvedimento della Cassa. Dei motivi invocati si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo. 
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propongono la disattenzione del gravame. 
 
Diritto : 
 
1.- Il Tribunale cantonale ha già chiaramente enunciato i fatti e illustrato i disposti legali disciplinanti il tema del contendere, per quanto segnatamente riferito alle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS (disp. trans. LAVS) in materia di introduzione di un nuovo sistema di rendite. Alla pronunzia querelata può pertanto essere rinviato, non senza ribadire che giusta la lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996 (prima frase). Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data (seconda frase). 
 
2.- Anche per quanto attiene all'applicazione della normativa citata alla fattispecie questa Corte deve aderire e rimandare alle esaurienti considerazioni dei primi giudici. Essi hanno in effetto dettagliatamente indicato i motivi per i quali la richiesta dell'insorgente, volta al ricalcolo dalla sua prestazione secondo le nuove norme della LAVS entrate in vigore il 1° gennaio 1997, non può essere accolta. In particolare, dall'espresso e chiaro tenore della lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS - le cui versioni francese e tedesca coincidono con quella italiana - risulta, e contrario, che il caso dell'interessata non può essere sussunto sotto la normativa contemplata da tale disposto. In effetti, da un lato la rendita di cui la medesima è titolare è insorta in epoca ampiamente antecedente al 31 dicembre 1996, dall'altro il suo matrimonio con G.________ F.________ è stato sciolto per divorzio pure prima di questa data. Pertinentemente la Corte cantonale ha altresì osservato che la ricorrente nemmeno rientra nella ristretta cerchia di beneficiari di rendite determinate secondo il vecchio diritto abilitati, a titolo eccezionale e in deroga al principio generale sancito dalla lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS, a chiedere un nuovo calcolo delle prestazioni secondo le nuove disposizioni, conformemente alle lett. c cpv. 6 e 8 nonché g cpv. 1 disp. trans. LAVS. 
Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, le allegazioni ricorsuali non essendo suscettibili di infirmarne la fondatezza. 
 
3.- Innanzitutto, E.________ F.________ adduce che la lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS sarebbe applicabile anche nell'ipotesi di due persone divorziate, il termine "coniuge" di cui alla seconda frase di tale norma non implicando necessariamente l'esistenza di un legame matrimoniale ancora effettivo. 
Ora, a ragione l'UFAS, nella sua risposta, ricordati i principi giurisprudenziali in materia di interpretazione della legge (cfr. DTF 125 II 196 consid. 3a, 244 consid. 5a, 125 V 130 consid. 5 e riferimenti), ha in sostanza evidenziato come l'argomento ricorsuale sia il frutto di un'interpretazione creativa della lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS che non trova fondamento alcuno nella normativa legale, né nei lavori preparatori. Non si vede infatti perché il testo del disposto in questione - il cui tenore letterale è peraltro chiaro ed inequivocabile - avrebbe dovuto introdurre la specificazione di cui alla seconda parte ("o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data") se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di equiparare i coniugi divorziati a quelli sposati. Sempre pertinentemente l'UFAS ha osservato che una siffatta interpretazione risulta altresì inconciliabile con la sistematica della regolamentazione transitoria in oggetto che riserva apposite norme particolari alle persone divorziate (cfr. lett. c cpv. 2, 4, 7, 8, lett. f e g disp. trans. LAVS). 
 
4.- L'insorgente fa altresì valere che a prescindere dall'interpretazione della lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS la sua rendita dovrebbe comunque essere ricalcolata secondo le nuove norme, analogamente a quella versata al suo ex marito dal 1° settembre 1997. Il nuovo calcolo dovrebbe in effetto tener conto della ripartizione dei redditi conseguiti durante il matrimonio giusta l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, questo disposto essendo applicabile anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997 in virtù della lett. c cpv. 4 disp. trans. LAVS. 
Anche questa tesi s'appalesa manifestamente infondata. Analizzati i lavori preparatori e ritenuti il testo letterale e la sistematica della legge, questa Corte ha in effetti già avuto modo di affermare che il sistema dello splitting secondo l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS è applicabile al calcolo della rendita di persone divorziate solo se, cumulativamente, il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997 e il diritto alla prestazione nasce dopo il 31 dicembre 1996 (presupposto quest'ultimo non adempiuto in concreto). In proposito e con specifico riferimento alla lett. c cpv. 4 disp. trans. LAVS, è stato pure considerato che la ratio legis di questa norma è proprio quella di precisare che il momento determinante per decidere l'applicazione della procedura di splitting in caso di persone divorziate non coincide con quello del divorzio bensì con quello della nascita di un diritto alla rendita (SVR 1999 IV no. 3 pag. 7 consid. 3; cfr. anche Jürg Brechbühl, Die Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision, ein wichtiger Teil der Gesetzesänderungen, in: Sécurité sociale 1995, pag. 74). 
D'altra parte, a ragione l'UFAS ha osservato che l'effetto retroattivo del nuovo diritto auspicato dall'interessata non solo risulta improponibile avuto riguardo al tenore letterale inequivocabile e chiaro della normativa transitoria (cfr. SVR 1996 IV no. 71 pag. 208 consid. 3a; DTF 114 V 151 consid. 2b). Esso deve altresì essere escluso considerando come il legislatore, contrariamente ad altri casi assicurativi concernenti beneficiari di prestazioni versate in base al diritto previgente (cfr. lett. c cpv. 6 e 8, lett. g cpv. 1 disp. trans. LAVS) o eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997 non conferenti il diritto a prestazioni in base al precedente disciplinamento (cfr. lett. f cpv. 2 e lett. h disp. trans. LAVS), non ha previsto per la costellazione integrata dall'assicurata un'apposita norma transitoria derogante al principio generale sancito dalla lett. c cpv. 1 disp. trans. LAVS e, quindi, rinviante al nuovo diritto dalla sua entrata in vigore. Trattasi, a non averne dubbio, di una risposta negativa consapevole del legislatore, vale a dire di un silenzio qualificato escludente di principio una lacuna colmabile dal giudice (sentenze inedite 6 dicembre 1999 in re H., H 318/98, 18 novembre 1999 in re C., H 275/99 e 23 marzo 1999 in re K., H 92/97; cfr. anche DTF 125 V 11 consid. 3 con riferimenti). 
 
5.- E.________ F.________ ribadisce infine ancora, come già in sede cantonale, che l'applicazione delle nuove norme le sarebbe stata assicurata dall'amministrazione. 
Ora, nella pronunzia querelata è già stato giustamente ed esaurientemente esposto come non fossero adempiuti i requisiti giurisprudenziali elencati in DTF 121 V 66 consid. 2a per tutelare la buona fede dell'assicurata, dagli atti dell'incarto emergendo non averle l'opponente dato alcuna garanzia vincolante né essendo ravvisabile in concreto il compimento di disposizioni non reversibili senza pregiudizio. Gli argomenti invocati innanzi a questa Corte non soccorrono per mettere in forse le fondate conclusioni cui è giunta la prima autorità giudiziaria. Pretestuose si ravvisano in particolare le deduzioni che l'insorgente vorrebbe trarre dalla documentazione prodotta in questa sede, innanzitutto poiché trattasi di scritti successivi alla pronuncia del divorzio tra le parti e quindi comunque non suscettibili di indurre l'interessata ad un agire pregiudizievole. Inoltre, gli stessi, di tenore generale, non dimostrano in nessun modo l'esistenza di un'esplicita e concreta assicurazione resa dall'amministrazione nei confronti della ricorrente nella consapevolezza del divorzio. Tantomeno si può ritenere che la Cassa abbia inteso dare informazioni giuridicamente vincolanti sulla situazione transitoria, posto come le richieste dell'assicurata difettassero di ogni riferimento alle (peraltro già a quell'epoca a disposizione del suo legale; cfr. FF 1994 III pag. 1624) norme transitorie della 10a revisione dell'AVS o alla loro rilevanza nel caso particolare (sentenza inedita 6 settembre 1999 in re G.A., H 203/98). 
 
6.- Per quanto precede, il gravame s'appalesa infondato e va disatteso, mentre meritano conferma il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 5 luglio 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
p. La Cancelliera: