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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_117/2008 /biz 
 
Sentenza del 5 settembre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, Presidente, 
Marazzi, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi, 
 
contro 
 
C.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Athos Mecca. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
La C.________ ha escusso A.A.________ in via di realizzazione del pegno per l'incasso di fr. 590'421.15. Il precetto è pure stato notificato a B.A.________, moglie dell'escusso, perché il pegno grava l'abitazione familiare. 
 
Il 28 giugno 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza proposta dall'escutente e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso. 
 
2. 
Con sentenza 22 gennaio 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio presentato da A.A.________ contro la decisione pretorile e ha posto le spese giudiziarie e le ripetibili a carico dell'appellante. La Corte cantonale ha fra l'altro considerato irricevibile, siccome nuova, la contestazione dell'esigibilità della pretesa a causa della mancata notifica della disdetta del credito ipotecario alla coniuge. I Giudici cantonali hanno ritenuto che innanzi al Pretore tale contestazione era stata sollevata solo dalla moglie. 
 
3. 
Con ricorso in materia civile del 25 febbraio 2008 A.A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che l'opposizione sia mantenuta e che le tasse di giustizia e le ripetibili siano poste a carico dell'escutente. Narrati i fatti, afferma che la Corte cantonale è incorsa in un eccesso di formalismo per aver ritenuto che la contestazione attinente alla mancata esigibilità del credito per l'omessa notifica della disdetta del credito alla moglie fosse unicamente stata sollevata da quest'ultima. Sostiene che il Pretore aveva congiunto per la discussione le due procedure di rigetto dell'opposizione, motivo per cui il memoriale prodotto in sede di udienza riassumeva - nonostante il fatto che il soggetto della frase concernente la predetta contestazione fosse unicamente costituito dal nome della moglie - la posizione di entrambi i coniugi. Il ricorrente conclude il proprio rimedio asserendo che in applicazione dell'art. 169 CC e in analogia con gli art. 266n e 266o CO la disdetta dei crediti garantiti da pegno avrebbe dovuto, pena la sua nullità, essere notificata ad entrambi i coniugi. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4. 
La sentenza impugnata, emanata in materia di rigetto dell'opposizione, costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF (DTF 134 III 141 consid. 2) ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il presente ricorso in materia civile presentato dal debitore che ha partecipato al procedimento innanzi all'autorità inferiore è in linea di principio pure ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 2 lett. a e 76 lett. a LTF e, atteso che non è stata impugnata una decisione in materia di misure cautelari (DTF 133 III 399 consid. 1.5), non entra in linea di conto la limitazione dei motivi di ricorso di cui all'art. 98 LTF
 
5. 
5.1 Nella fattispecie il ricorrente, pur invocando un eccesso di formalismo, contesta in realtà l'accertamento di fatto della Corte cantonale secondo cui egli non aveva sollevato innanzi al Pretore la mancata esigibilità della pretesa posta in esecuzione a causa della mancata notifica della disdetta del credito ipotecario alla moglie. 
 
5.2 Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio vigente sotto l'egida dell'abrogata legge sull'organizzazione giudiziaria (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art. 106 cpv. 2 LTF). Inoltre, la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti è ammissibile unicamente qualora l'eliminazione del vizio possa essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), ciò che il ricorrente deve puntualmente allegare e dimostrare. 
 
Ora, l'argomentazione ricorsuale manifestamente non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Per tentare di dimostrare l'arbitrarietà (v. su tale nozione DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii) dell'accertamento di fatto effettuato dai giudici cantonali non è sufficiente, da un lato, genericamente invocare un eccesso di formalismo e, dall'altro, affermare che una memoria redatta da un difensore professionista doveva essere interpretata in un modo diverso dal significato della sua lettera per il solo fatto che il Pretore aveva congiunto la discussione della procedura di rigetto delle opposizioni interposte dal qui ricorrente e da sua moglie. Ne segue che l'unica censura sollevata si rivela inammissibile per carenza di motivazione. 
 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è stata invitata a determinarsi sul ricorso. 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 5 settembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti