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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_329/2017  
 
 
Sentenza del 5 settembre 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 marzo 2017 (35.2016.107). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 26 giugno 2014, A.________, nato nel 1960, già pizzaiolo per molti anni, mentre era intento a svolgere uno stage organizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione, si è ferito alla mano sinistra, riportando l'amputazione distale del pollice con lesione da strappo. 
L'INSAI con decisione del 2 settembre 2015 ha rifiutato ad A.________ il versamento di una rendita di invalidità, ma ha accordato un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 5%. Su opposizione, il 27 ottobre 2016 l'INSAI ha confermato la propria decisione in merito alla rendita di invalidità, ma ha aumentato l'IMI al 15%. 
 
B.   
Il 29 marzo 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita di invalidità. 
L'INSAI propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. 
Il 17 agosto 2017 A.________ ha presentato ulteriori osservazioni, allegando nuovi documenti medici, la copia di una domanda di revisione in sede cantonale e ha chiesto la sospensione della procedura fino al momento in cui la Corte cantonale non avrebbe statuito in merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, di massima non è comunque possibile allegare nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). I documenti medici allegati alle osservazioni del 17 agosto 2017 sono tutti posteriori al giudizio impugnato e sono d'acchito inammissibili, essendo nova in senso proprio (DTF 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123).  
 
1.3. La sospensione della procedura in attesa dell'esito di un processo pendente davanti a un'autorità cantonale permette al Tribunale federale di occuparsi una volta soltanto di una controversia, il cui giudizio potrebbe essere annullato da un'autorità cantonale (art. 6 cpv. 1 PC per rinvio dell'art. 71 LTF; da ultimo sentenza 2C_792/2017 del 6 giugno 2018 consid. 4.1 con riferimenti). Nel caso concreto, il ricorrente ha effettivamente presentato il 17 agosto 2017 una domanda di revisione dinanzi al Tribunale delle assicurazioni, ma da allora, dopo svariati mesi, non ha più comunicato alcuna altra informazione né risulta pendente un ricorso contro il giudizio cantonale su revisione. In tali condizioni, la domanda di sospensione deve essere respinta.  
 
1.4. Il ricorrente censura innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito rispetto all'applicazione delle DPL e all'esigibilità lavorativa. In realtà, il ricorrente tenta impropriamente di sollevare una violazione del diritto di essere sentito, perché la Corte cantonale non ha concluso nel merito nel senso sperato (cfr. sentenza 4A_520/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 3.3.1). In simili condizioni, la critica non ha una portata propria e deve essere riportata al merito della controversia.  
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale delle assicurazioni abbia a ragione o no confermato la decisione su opposizione con cui è stata negata una rendita di invalidità. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente, invocando l'art. 100 OAINF (e per analogia la DTF 123 V 45), rimprovera a titolo preliminare alla Corte cantonale di non aver compiuto una valutazione globale della situazione infortunistica dell'assicurato. Richiama a tal riguardo un infortunio avvenuto il 6 febbraio 2011, che aveva provocato un danno alla spalla sinistra. L'assicuratore contro gli infortuni di allora aveva peraltro accertato un grado di invalidità del 6%. Il ricorrente rileva che erroneamente si è considerato unicamente per il calcolo della rendita di invalidità il secondo infortunio del 2014.  
 
3.2. L'art. 100 OAINF disciplina l'obbligo alle prestazioni in caso di reiterato infortunio. Nella versione del 1° gennaio 2016, applicabile al caso concreto, ossia al momento dell'emanazione della decisione su opposizione, che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4), il ricorrente non può trarre alcuna conclusione. Infatti, se è vero che il primo assicuratore aveva rilevato un grado di invalidità del 6%, è anche vero che a causa di quell'infortunio non ha percepito alcuna rendita. Anche il rinvio a DTF 123 V 45 consid. 3 pag. 49 segg. non è di rilievo siccome in seguito al primo infortunio non è stata fissata alcuna rendita.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale delle assicurazioni ha ritenuto un reddito da valido di fr. 44'291.-, facendo riferimento al foglio informativo di GastroSuisse concernente i salari minimi del contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera-ristorazione svizzera (CCNL) per il 2015. Tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha ripreso il lavoro dopo il primo infortunio, la Corte cantonale ha escluso come salario da valido l'importo della retribuzione dopo quel primo incidente. Anche tenendo conto del salario presso B.________, a mente dei giudici cantonali nulla muterebbe.  
 
4.2. Il ricorrente contesta l'ammontare del reddito da valido adottato dalla Corte cantonale. Egli rileva che nel 2011 come pizzaiolo percepiva fr. 56'260.-. Adeguando tale salario al rincaro, nel 2016 avrebbe percepito fr. 58'052.80. Tale salario era stato fatto proprio dall'AI in una decisione del 16 ottobre 2012. L'assicurato rileva che nel 2016 avrebbe potuto trovare un lavoro presso B.________ per circa fr. 50'230.-.  
 
4.3. A norma dell'art. 16 LPGA è determinante come reddito da valido (art. 18 cpv. 1 LAINF) il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d'invalidità in casi speciali (art. 18 cpv. 2 LAINF). Ricordato come la valutazione dell'invalidità venga calcolata di volta in volta senza che vi siano vincoli a decisioni di altri assicuratori (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553 seg.), il giudizio cantonale non è criticabile con successo. Come rettamente concluso dai giudici ticinesi, dopo il primo infortunio, il ricorrente ha ripreso il lavoro e pertanto non è possibile riferirsi al salario del 2011. Il salario presso B.________ non può nemmeno essere una base sufficientemente solida per stabilire il salario da valido, avendo il ricorrente operato un solo giorno presso quella società, senza che si potesse realizzare un rapporto di lavoro.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, ha ricordato il rapporto in seguito alla visita medica circondariale del 3 luglio 2015 del Dr. med. C.________ in ambito di esigibilità lavorativa, il rapporto del 19 gennaio 2016 della Dr. med. D.________ e il rapporto della visita medico-circondariale di chiusura del 25 luglio 2016 del Dr. med. E.________, che ha confermato le conclusioni del Dr. med. C.________. Secondo i medici di fiducia dell'assicuratore il ricorrente è abile al lavoro al 100% in un lavoro molto leggero, come ad esempio venditore cassiere, addetto al servizio autoveicoli o impiegato di cinema. La Corte cantonale ha dato piena valenza probante alle conclusioni di tali specialisti, ricordato come la Dr. med. D.________ si sia limitata a riprendere quanto è stato dichiarato dall'assicurato senza fornire alcuna presa di posizione specialistica atta a confermare quanto riferito nella propria valutazione. A ulteriore sostegno della propria conclusione il Tribunale delle assicurazioni si è riferito a casi analoghi. Posta questa premessa, i giudici ticinesi hanno stabilito che i cinque posti di lavoro segnalati dall'assicuratore secondo il metodo DPL erano rispettosi delle limitazioni funzionali del ricorrente, accertando un salario da invalido di fr. 53'090.-.  
 
5.2. Il ricorrente contesta aspramente l'applicazione delle DPL. Innanzitutto, egli mette in rilievo di aver censurato tempestivamente in sede di opposizione la loro presa in considerazione. Rimprovera alla Corte cantonale di non aver valutato le sue critiche. L'assicurato sottolinea che in nessun rapporto vengono messe in correlazione le limitazioni della mano con quelle già esistenti al braccio sinistro. Il ricorrente rileva di non poter manipolare oggetti con la mano sinistra a causa di una ipersensibilità al palmo della mano. Le attività lavorative scelte non possono essere ritenute esigibili per l'assicurato, proprio a causa delle limitazioni funzionali dell'arto superiore sinistro. Nel rapporto del 3 luglio 2015 Dr. med. C.________ in occasione della visita di chiusura considera altresì unicamente le problematiche della mano sinistra. Ricorda il rapporto finale SMR in ambito di AI. Egli rinvia inoltre per il disturbo alla mano alle conclusioni della Dr. med. D.________.  
 
5.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
5.4. A torto il ricorrente vuole estendere l'esame ad altri disturbi occorsi peraltro in un precedente infortunio. L'incidente del 26 giugno 2014 ha toccato unicamente la mano e il pollice, ma non altre parti del corpo. Contrariarmente alle tesi del ricorrente, le valutazioni dei Dr. med. C.________ e Dr. med. E.________ non solo sono conformi alle esigenze minime previste dalla prassi, ma si confrontano puntualmente con i disturbi del ricorrente e in maniera dettagliata sull'esigibilità lavorativa, che può essere pretesa dal ricorrente. Infatti, nel rapporto del 10 luglio 2015 il Dr. med. C.________ ha precisato le possibilità dell'assicurato a portare e sollevare pesi, il maneggio di attrezzi, alle posizioni di lavoro come anche nell'uso della mano sinistra. Lo scritto del 19 gennaio 2016 della Dr. med. D.________ è estremamente succinto e non si confronta puntualmente con le conclusioni del Dr. med. C.________, ma conclude soltanto in maniera perentoria che l'uso della mano e del braccio sinistri sarebbe escluso. Anche in seguito all'esame della Dr. med. D.________, il ricorrente è stato ancora sottoposto all'esame del Dr. med. E.________, il quale il 25 luglio 2016 ha esaminato in maniera diffusa la mano e il pollice sinistri e ha proceduto a riesaminare ancora la situazione, precisando che il ricorrente poteva tenere oggetti nel palmo della mano, se non toccano la base del pollice, e riesce a guidare la moto per più di tre quarti d'ora. Lo specialista ha quindi concluso per una ridotta ma presente funzionalità. L'esigibilità al lavoro è stata confermata come al referto del Dr. med. C.________ con una modifica riguardante l'aspetto della mano sinistra secondo cui è possibile l'uso delle dita da 2 a 5 con movimenti ripetitivi con peso ridotto. Alla luce di queste circostanze le critiche del ricorrente cadono quindi nel vuoto.  
 
5.5. Anche le censure relative all'applicazione del metodo di calcolo DPL non è destinato a miglior sorte. Infatti, le contestazioni del ricorrente non toccano le medesime in quanto tali, ma sono legate ancora all'esigibilità lavorativa, che - come si è visto (consid. 5.4) - non può essere messa validamente in discussione. In concreto, sono state prese in considerazione le attività di operatore di cassa in un supermercato, di preparatore di autoveicoli in una concessionaria, di responsabile di esercizio in un cinema, di portiere di notte in un albergo e di venditore chiosco/reparto fiori in un supermercato. Tali mansioni sono compatibili con l'esigibilità lavorativa accertata dalla Corte cantonale sulla base dei referti dei medici dell'assicuratore. Per il resto, il ricorrente non sembra contestare altri aspetti relativi alle DPL. Anche sotto questo profilo, il ricorso è quindi infondato.  
 
6.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di sospensione della procedura è respinta. 
 
2.   
Il ricorso è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 5 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi