Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_131/2024
Sentenza del 5 settembre 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
opponenti.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2024.39).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 18 marzo 2024 il Pretore aggiunto della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto, nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, l'istanza di sfratto del 1° febbraio 2024 presentata da B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, e G.________ (locatori) nei confronti di A.________ (conduttrice).
2.
Con sentenza 26 giugno 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato dal convivente della conduttrice (che non era stato convenuto né aveva partecipato alla procedura di prima istanza) e ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello proposto da quest'ultima. Ha rilevato l'assenza di una qualsiasi critica attinente al giudizio pretorile, segnatamente riferita alla validità della disdetta e della diffida di pagamento delle pigioni, il rimedio di diritto esaurendosi in una richiesta di proroga del termine per liberare i locali. Ha pure respinto quest'ultima domanda, osservando in particolare come impugnando la decisione pretorile la conduttrice abbia de facto già beneficiato di ulteriore tempo per organizzare il trasloco.
3.
Con atto intitolato "risposta di impugnazione" datato 26 luglio 2024 e impostato il 7 agosto 2024, A.________ postula l'annullamento dello sfratto, una rateizzazione degli arretrati e, per l'eventualità che queste domande non venissero accolte, rinnova la richiesta di concessione di un termine di grazia per trovare un alloggio adeguato.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato la censura, indicando i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegando con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata in cosa consista la pretesa violazione (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1).
In concreto il ricorso manifestamente non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Limitandosi in sostanza a descrivere l'evoluzione della sua situazione finanziaria e familiare (scusandosi in particolare di essersi definita coniugata quando invece vive in concubinato), nonché le difficoltà riscontrate nella ricerca di un altro alloggio, la ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché la sentenza impugnata violerebbe il diritto.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, insufficientemente motivato, si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 settembre 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti