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[AZA 7] 
I 182/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Kernen e 
Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 5 ottobre 2001 
 
nella causa 
E.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. 
Egidio Vergine, Via Di Pettorano 24, 73100 Lecce, Italia, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Con giudizio 19 gennaio 2001, notificato all'interessato il 5 febbraio successivo, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto il gravame presentato da E.________, cittadino italiano nato nel 1944, assistito dal Patronato INAPA, avverso la decisione 14 dicembre 1999 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero denegantegli il diritto a una rendita di invalidità dell'assicurazione svizzera per carenza d'incapacità di guadagno di grado pensionabile. 
 
B.- Patrocinato dall'avv. Egidio Vergine, E.________, con atto 17 marzo 2001, ha deferito a questa Corte il giudizio commissionale con ricorso di diritto amministrativo, postulando, sulla scorta di nuova documentazione medica, l'erogazione di una rendita intera d'invalidità e, in via subordinata, l'esecuzione di ulteriori accertamenti sanitari. 
 
C.- Preso atto della risposta 15 maggio 2001 dell'Ufficio AI, che, sentito il parere del proprio servizio medico, proponeva di riconoscere il ricorso e di rinviargli gli atti per nuovi esami, il Tribunale federale delle assicurazioni, osservando che il gravame presentato sembrava essere tardivo, ha assegnato al ricorrente, mediante ordinanza 17 luglio 2001, un termine di 14 giorni per prendere posizione su tale tema. 
Con comunicazione del 30 luglio 2001 il patrocinatore di E.________, pur riconoscendo la tardività del ricorso, ha implicitamente chiesto la restituzione del termine, precisando che la tardata spedizione del gravame sarebbe stata determinata dalla mancata reperibilità dell'interessato, il quale, all'insaputa del proprio legale, in quel periodo si sarebbe trasferito in casa di parenti a seguito di un peggioramento delle proprie condizioni valetudinarie. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha invece rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Il Tribunale federale delle assicurazioni sociali esamina d'ufficio se sono dati i presupposti formali di validità e regolarità della procedura amministrativa (DTF 123 V 283 consid. 1 e riferimenti). Allo stesso modo verifica se il gravame interpostogli è tempestivo. 
 
b) Secondo l'art. 106 cpv. 1 OG in relazione con l'art. 132 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso il Tribunale federale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado. Questo termine non può essere prorogato (art. 33 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG). Giusta l'art. 32 cpv. 3 OG, il termine di trenta giorni si reputa osservato quando il ricorso di diritto amministrativo è stato consegnato al Tribunale federale delle assicurazioni, alla Posta svizzera oppure ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. L'art. 51bis dell'Accordo amministrativo italo-svizzero entrato in vigore il 25 febbraio 1974, che completa e modifica quello del 18 dicembre 1963 e concerne l'applicazione dell'accordo aggiuntivo del 14 luglio 1969 alla Convenzione relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, precisa che, nei casi in cui un ricorso è indirizzato direttamente alle autorità amministrative o giudiziarie competenti, il termine per il deposito del ricorso si considera osservato anche se il gravame è consegnato, con lettera raccomandata ad un ufficio postale del paese di residenza dell'assicurato, l'ultimo giorno del termine, il timbro postale facendo fede. 
 
c) Giusta l'art. 35 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il ricorrente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato. La domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro 10 giorni da che questo è cessato. 
Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. 
 
2.- Nell'evenienza concreta è pacifico che il termine di 30 giorni per impugnare la pronunzia commissionale, notificata all'interessato il 5 febbraio 2001, come risulta dall'avviso di ricevimento postale, è scaduto il successivo 7 marzo. Ora, dagli atti di causa emerge che il gravame contro detto giudizio è stato consegnato alle poste in data 17 marzo 2001, ovvero a termine già decorso, per cui si rivela tardivo. Né il ricorrente fa valere elementi idonei a giustificare la restituzione della scadenza inosservata. Il patrocinatore, senza peraltro sostanziare in alcun modo la circostanza, adduce a giustificazione del ritardo un'assenza dal domicilio del suo patrocinato - originato da un aggravamento dello stato di salute -, che gli avrebbe impedito di rintracciare in tempo utile l'assicurato e rispettare così i termini. 
Ora, tali motivi risultano inconferenti già solo per il fatto che, a prescindere dalla reale impossibilità dell'interessato di comunicare al proprio legale il nuovo recapito e di organizzarsi altrimenti, ad esempio con l'ausilio delle persone che lo avrebbero assistito, nella tutela dei propri interessi, nulla impediva al patrocinatore, in attesa di un riscontro del proprio patrocinato, di presentare in tempo almeno a titolo cautelativo una breve memoria ricorsuale, riservata la possibilità di completare in seguito il ricorso. 
A ciò si aggiunge che l'interessato non ha comunque formulato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione dell'asserito impedimento (art. 35 cpv. 1 OG) la necessaria domanda per ottenere la restituzione della scadenza inosservata. Seguendo le argomentazioni invocate dall'insorgente stesso a giustificazione della mancata tempestività del gravame, si deve infatti ritenere che il preteso impedimento sia venuto a cadere al più tardi con la trasmissione dell'atto ricorsuale in data 17 marzo 2001. In tale occasione, tuttavia, il ricorrente non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare una domanda di restituzione del termine, né è stata formulata una tale richiesta. 
Solo il 30 luglio 2001, su invito di questo Tribunale, il legale di E.________, chiedendo implicitamente la concessione del rimedio, ha segnalato per la prima volta che la causa della tardata spedizione del gravame era da ascrivere al fatto che in quel periodo - quindi ben prima dell'implicita domanda di restituzione - l'assicurato non sarebbe stato reperibile. Essendo però nel frattempo il periodo di 10 giorni per formulare la richiesta manifestamente trascorso, ogni intervento dell'insorgente per rimediare all'inosservanza dei termini si rivela in questo stadio inutile. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 5 ottobre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :