Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.291/2003 /biz 
 
Sentenza del 5 ottobre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Reeb, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. John Rossi, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di 
Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza 
del 18 novembre 2003 della Camera dei ricorsi penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 26 aprile 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che aveva avviato un procedimento penale contro B.________, C.________ e altri, tra cui A.________, per frode fiscale, ricettazione, falsità in documenti e corruzione passiva, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, completata il 9 maggio 2002. La citata Procura ha chiesto di acquisire, tra l'altro, la documentazione bancaria dei conti presso la banca X.________ di cui l'indagato A.________ è o è stato l'avente diritto economico o procuratore e di far interrogare, come testimone, un funzionario dell'istituto di credito. 
B. 
Con decisione di entrata in materia del 29 aprile 2002 e del 5 novembre 2002 il procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ammesso la domanda. Mediante decisione di chiusura del 24 febbraio 2003 ha ordinato la trasmissione all'autorità italiana della documentazione di un conto, estinto il 19 giugno 1992, di cui A.________ era titolare, e del verbale di audizione del funzionario bancario. Il titolare del conto è insorto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, con sentenza del 18 novembre 2003, ha respinto il ricorso. 
C. 
A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione della CRP e quella di chiusura del Ministero pubblico. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni mentre l'Ufficio federale di giustizia propone di respingere il gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 321 consid. 1, 306 consid. 1.1). 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo che la completa, concluso il 10 settembre 1998 ed entrato in vigore il 15 luglio 2003 (RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP
1.5 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda adducendo semplicemente che la decisione impugnata concerne una relazione bancaria di cui è titolare. Ciò vale, tuttavia, soltanto riguardo alla trasmissione degli atti del suo conto (art. 80h AIMP e 9a lett. a OAIMP). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta infatti solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d). La persona contro cui è diretto il procedimento penale all'estero può ricorrere alle medesime condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP). 
1.5.1 Secondo la prassi del Tribunale federale, il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è, in via eccezionale, legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto nella misura in cui le informazioni contenute possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione. Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi inerente la legittimazione è stata ammessa solo, a titolo eccezionale, nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso, e di eludere, le norme sulla protezione giuridica (DTF 124 II 180 consid. 2; cfr. in senso critico Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 311, che propone peraltro di abbandonare quest'eccezione). Per contro, un terzo non è, di massima, legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione allo stato richiedente, neppure quando le informazioni contenutevi lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b). Ora, il ricorrente, nemmeno sostiene che si sarebbe in presenza della citata eccezione, peraltro non richiamata, né ciò è ravvisabile nella fattispecie. 
1.5.2 Ne segue ch'egli non è legittimato ad opporsi alla contestata trasmissione del verbale d'audizione e, quindi, a criticare le modalità dell'interrogatorio e un'asserita consegna prematura di tale atto all'Italia, il ricorso presentato nel solo interesse della legge o di un terzo essendo irricevibile (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260). Certo, un siffatto modo di procedere sarebbe inammissibile, ritenuto che la presenza di partecipanti al processo estero non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza, segnatamente per il tramite di una consegna prematura di un verbale d'audizione, prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza (art. 65a cpv. 3 AIMP). L'autorità svizzera di esecuzione deve infatti adoperarsi per evitare questo rischio, adottando le misure necessarie atte a impedire un'utilizzazione anticipata e prematura delle informazioni nell'ambito del procedimento estero (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 127 II 198 consid. 2b pag. 204). Del resto, l'asserito vizio avrebbe nondimeno potuto essere sanato, visto che nella fattispecie, come si vedrà, tutte le condizioni per accordare l'assistenza sono adempiute (sulle conseguenze di una trasmissione non corretta v. DTF 129 II 544 consid. 3.6, 127 II 198 consid. 2b pag. 204, 125 II 238 consid. 6a pag. 248; Zimmermann, op. cit., n. 170, pag. 178). Inoltre, come rilevato nella decisione impugnata, l'art. IX dell'Accordo precisa che i rappresentanti delle autorità straniere che partecipano al procedimento non possono utilizzare nello stato richiedente, per indagini o come mezzi di prova, le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e l'estensione dell'assistenza. 
2. 
2.1 Il ricorrente incentra il gravame sulla pretesa mancanza di una configurazione giuridica dei fatti posti a fondamento della rogatoria, in particolare di quelli che lo concernono personalmente, accennando a una violazione del principio della doppia punibilità. La censura è manifestamente infondata. 
2.2 La Corte cantonale ha infatti rettamente rilevato che dalla domanda integrativa del 9 maggio 2002, trasmessa il giorno seguente, risulta che il ricorrente è indagato per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 CP italiano); egli avrebbe ricevuto una somma non inferiore a 200'000'000 di lire italiane dall'inquisito B.________ attraverso operazioni estero su estero per aver favorito e aggiudicato a una determinata società alcuni appalti indetti dal Consorzio smaltimenti rifiuti, di cui era presidente. La circostanza ch'egli sia o no indagato anche per gli altri reati è d'altra parte ininfluente, l'assistenza potendo essere concessa quando è chiesta per la repressione di più reati e uno di essi, come nella fattispecie quello rimproverato al ricorrente, è punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii), segnatamente come corruzione passiva ai sensi dell'art. 322quater CP. Il requisito della doppia punibilità è pertanto manifestamente adempiuto. D'altra parte, contrariamente all'accenno ricorsuale, la rogatoria, soddisfa chiaramente le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP (v. al riguardo DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). 
2.3 Il ricorrente, richiamando l'art. 5 AIMP e adducendo semplicemente che al momento dell'inoltro della domanda di assistenza sarebbero trascorsi oltre dieci anni dai fatti che ne sono oggetto, sostiene che la prescrizione, a suo dire non validamente interrotta, da relativa sarebbe divenuta assoluta e osterebbe quindi all'assistenza. 
La censura è manifestamente infondata. Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr), la CEAG, che prevale sull'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione dell'assistenza per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 117 Ib 53 consid. 2, 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; causa 1A.91/1995 del 28 luglio 1995, consid. 3, apparsa in Rep 1995 123; Zimmermann, op. cit., n. 435). Ne segue che, come ha ritenuto a ragione la CRP, la questione della prescrizione non dev'essere esaminata allorquando, come nel caso di specie, lo Stato richiedente postula l'adozione di una misura prevista dal Titolo II della CEAG. Per di più, il ricorrente non rende affatto verosimile che, secondo il diritto svizzero, l'azione penale sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; cfr. al riguardo DTF 126 II 462, 130 II 217 consid. 11 pag. 234). 
2.4 Il gravame dev'essere inoltre respinto perché il ricorrente non ha indicato del tutto quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero e nemmeno ha spiegato in maniera precisa, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). 
3. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ( B 132 258). 
Losanna, 5 ottobre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: