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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_355/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. Comunione ereditaria fu D.A.________, 
patrocinati dall'avv. Michela Ferrari-Testa, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. E.________, 
2. Comunione ereditaria fu F.________, 
3. Comunione ereditaria fu G.________, 
4. Comunione ereditaria fu H.________, 
5. I.________ e J.________, 
 
6. Comunione ereditaria K.________, 
patrocinata dall'avv. Bianca Maria Brenni-Wicki, 
7. L.________, 
8. M.________, 
9. N.________, 
10. O.________, 
opponenti, 
 
Municipio di X.________, 6950 Tesserete, 
Consorzio Raggruppamento Terreni X.________, 
Commissione di ricorso di prima istanza RT X.________, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
patrocinato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, palazzo amministrativo 2, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Raggruppamento terreni di X.________, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 26 maggio 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.566). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
I membri della comunione ereditaria fu P.A.________ e Q.A.________, ossia A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.________, R.________ e S.________, T.________ ed F.________ (in seguito: comunione ereditaria A.________) erano proprietari di numerose particelle nel Comune di X.________. Esse si estendevano globalmente su 40'178 m2 stimati in complessivi fr. 241'578.85. Tra le particelle figurava in particolare, in località Y.________, il mappale n. 2110, con una superficie di 2'497 m2 (recte: 2'467 m2), situato in zona edificabile per 997 m2e di natura forestale per la parte rimanente. 
 
B.   
Il 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha ordinato la costituzione del Consorzio per l'esecuzione del raggruppamento terreni a carattere generale nel Comune di X.________, che ha allestito il progetto di nuovo riparto dei fondi, approvato dal Governo il 21 dicembre 2005. Il nuovo riparto dei fondi prevedeva l'attribuzione alla comunione ereditaria A.________ di cinque fondi per complessivi 39'069 m2e un valore di fr. 260'444.40. In località Y.________ le è stata assegnata la particella n. 653 RT, di complessivi 2'821 m2, di cui 1'110 m2edificabili, gravata con un diritto di passo a favore di un fondo confinante. 
 
C.   
Contro il nuovo riparto, la comunione ereditaria A.________ è insorta con un ricorso al Consiglio di Stato, che ha demandato la competenza per l'evasione delle impugnative alla Commissione di ricorso di prima istanza. Con decisione del 12 maggio 2009 tale Commissione ha evaso il gravame ridefinendo i confini dei mappali interessati, tra i quali la particella n. 653 RT, dalla quale è stata in particolare ricavata una nuova particella n. 707 RT, attribuita alla comunione ereditaria K.________. A seguito delle modifiche apportate, le interessenze della comunione ereditaria A.________ sono state ridotte a 38'559 m2, stimati in fr. 156'615.40. 
 
D.   
Con sentenza del 29 agosto 2014 (incarto n. 52.2011.306) il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso presentato da A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________ contro la decisione della Commissione di ricorso di prima istanza, rinviandole la causa per una nuova decisione. La Corte cantonale ha riscontrato una violazione del principio della compensazione reale, siccome con la decisione di primo grado i proprietari avevano ricevuto terreni per un valore inferiore di circa un terzo rispetto a quello dei fondi nella situazione precedente il nuovo riparto (fr. 156'615.40 rispetto a fr. 241'578.85). 
 
E.   
Statuendo nuovamente sulla fattispecie, con decisione del 30 settembre 2016 la Commissione di ricorso di prima istanza ha ridefinito i confini delle particelle in zona Y.________ e attribuito alla comunione ereditaria A.________ complessivamente 39'196 m2 di terreno per un valore stimato in fr. 219'054.--. 
 
F.   
Contro questa decisione, A.A.________, B.A.________, C.A.________ e gli eredi di D.A.________, frattanto deceduto, hanno nuovamente adito il Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza del 26 maggio 2017, ha respinto il ricorso nella misura della sua ricevibilità. 
 
G.   
A.A.________, B.A.________, C.A.________ e gli eredi di D.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 3 luglio 2017 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di riassegnare loro la particella n. 653 RT come nella situazione precedente il riordino fondiario. In via subordinata, chiedono il rinvio degli atti alla Corte cantonale per l'emanazione di un nuovo giudizio. I ricorrenti fanno valere la violazione dell'art. 26 Cost. e dell'art. 19 cpv. 1 della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 7.3.2.1). 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha in sostanza confermato le attribuzioni ai proprietari A.________ stabilite con il riordino fondiario, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF.  
 
1.2. La legittimazione a ricorrere in questa sede deve essere esaminata giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta ai ricorrenti allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione quando gli stessi non risultino chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.1). In concreto, i ricorrenti si limitano ad addurre di avere partecipato alla procedura dinanzi all'istanza inferiore e di essere particolarmente lesi nei loro diritti, siccome la particella n. 653 RT avrebbe perso pressoché integralmente la sua edificabilità. Non si esprimono tuttavia sui loro rapporti di proprietà, sebbene il gravame non sembra essere stato interposto da tutti i membri della comunione ereditaria interessata dal nuovo riparto. La questione non deve comunque essere esaminata oltre, giacché i ricorrenti postulano l'annullamento di una decisione che limiterebbe l'estensione della proprietà e chiedono l'attribuzione di una superficie più ampia con riferimento alla particella n. 653 RT: questa conclusione non pregiudica gli interessi della comunione ereditaria o degli altri membri della stessa, per cui la loro legittimazione a ricorrere può essere ammessa (cfr. sentenza 1C_278/2011 del 17 aprile 2012 consid. 1.2 e riferimenti).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). II Tribunale federale esamina le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, i ricorrenti devono indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i loro diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dalla precedente istanza, che sono di principio vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF). I ricorrenti possono quindi censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF). Ciò deve tuttavia essere motivato secondo le esigenze accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. I ricorrenti criticano in maniera generale la sentenza impugnata, adducendo, con riferimento alla particella n. 653 RT, di essere stati penalizzati rispetto alla situazione iniziale. Sostengono che ai proprietari di terreni circostanti sarebbero per contro state riconosciute le richieste formulate nel corso della procedura di raggruppamento. L'argomentazione è generica, di natura appellatoria e pertanto inammissibile nell'ambito di un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. I ricorrenti non si confrontano infatti puntualmente con gli accertamenti e le considerazioni esposte nel giudizio impugnato, spiegando con una motivazione chiara e precisa, conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni violerebbero il diritto, segnatamente il divieto dell'arbitrio. Sostengono che prima del raggruppamento dei terreni il mappale in località Y.________, di 2'467 m2, avrebbe presentato una superficie edificabile di 1'969 m2. La Corte cantonale ha tuttavia accertato che l'area edificabile misurava 997 m2, la parte rimanente essendo di natura boschiva. I ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di questo accertamento, che è pertanto vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Né è decisiva la superficie edificabile di 1'110 m2, di cui al progetto iniziale di nuovo riparto, ritenuto che si tratta unicamente di una situazione intermedia, non corrispondente a quella definitiva stabilita nell'ultima decisione della Commissione di ricorso di prima istanza e confermata dalla Corte cantonale. L'argomentazione ricorsuale non considera quindi la circostanza, accertata dalla precedente istanza, secondo cui in località Y.________ la comunione ereditaria di cui i ricorrenti sono membri ha ricevuto terreno edificabile per 921 m2 a fronte dei 997 m2 posseduti prima del raggruppamento.  
 
2.2.2. D'altra parte, essi lamentano a torto una lesione del principio della compensazione reale considerando unicamente la situazione della particella n. 653 RT. In effetti, per giudicare se vi sia stata violazione dei principi che regolano il raggruppamento dei terreni occorre confrontare globalmente, e non in modo puntuale, considerando solo singoli fondi, la situazione prima del nuovo riparto con quella stabilita alla conclusione della procedura di raggruppamento, le situazioni intermedie essendo irrilevanti. In quest'ottica, i consorziati hanno diritto di ricevere, di massima, terreni equivalenti sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo, ma non necessariamente gli stessi terreni, considerando l'insieme dei fondi della partita interessata e non solo la situazione di alcune particelle (cfr. sentenze 1P.289/2005 del 26 settembre 2005 consid. 2.2 e 1P.668/1998 del 29 maggio 2000 consid. 5a, in: RDAT II-2000 pag. 173 segg.).  
Nella fattispecie, richiamata pure la sentenza del 29 agosto 2014, la Corte cantonale ha accertato che prima del raggruppamento la partita n. 290 della comunione ereditaria A.________ era composta di 40'178 m2 complessivi di terreno per un valore totale di fr. 241'578.85. Alla fine della procedura ricorsuale, alla suddetta partita sono stati attribuiti complessivamente 39'196 m2 di terreno stimati in fr. 219'054.--. Sarebbe quindi spettato ai ricorrenti confrontarsi con questi accertamenti e non soltanto con la situazione della particella n. 653 RT, spiegando conformemente alle già esposte esigenze di motivazione per quali ragioni il nuovo stato di riparto violerebbe il principio della compensazione reale sancito dall'art. 19 cpv. 1 LRPT e derivante dalla garanzia della proprietà (art. 26 Cost.; cfr., su questo principio, DTF 122 I 120 consid. 5; sentenza 1P.289/2005, citata, consid. 2.2). 
Il gravame è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti accennano a una violazione sia del principio della proporzionalità, che in quest'ambito si confonde con il divieto dell'arbitrio (cfr. sentenza 1P.289/2005, citata, consid. 2.2), sia di quello della parità di trattamento. A quest'ultimo proposito, essi si limitano infatti ad addurre genericamente di essere stati gli unici proprietari ad avere ceduto del terreno, mentre altri proprietari vicini, segnatamente i membri della comunione ereditaria K.________, avrebbero migliorato la loro situazione. Nuovamente, essi si limitano ad addurre un peggioramento dell'edificabilità della particella n. 653 RT, senza spiegare in modo puntuale in che misura la situazione degli altri proprietari sarebbe notevolmente migliorata rispetto alle rispettive interessenze. 
 
3.  
 
3.1. I ricorrenti contestano poi il carattere forestale di una porzione della particella n. 653 RT. Criticano il fatto che la Corte cantonale abbia considerato la censura al limite della temerarietà ed abbia rinviato alle considerazioni esposte al riguardo nella precedente sentenza del 29 agosto 2014. Secondo i ricorrenti, l'accertamento del limite del bosco avrebbe potuto essere corretto d'ufficio nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni.  
 
3.2. La Corte cantonale si è espressa sulla questione del carattere parzialmente boschivo della particella n. 653 RT nella sua precedente sentenza del 29 agosto 2014, spiegando le ragioni per cui la contestazione esulava dalla procedura di raggruppamento terreni ed era quindi inammissibile in quella sede. In concreto, i ricorrenti non impugnano tale sentenza che, in quanto decisione di rinvio, era di natura incidentale ed avrebbe quindi potuto essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con il ricorso contro la sentenza finale del 26 maggio 2017, ritenuto che ha influito sul relativo contenuto (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 5.2.2).  
In ogni modo, la decisione della Corte cantonale di fare riferimento al carattere parzialmente forestale della particella, precedentemente accertato nell'ambito di una procedura specifica volta a delimitare il limite dell'area boschiva, è corretta (cfr. art. 10 e 13 della legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0]; sentenza 1A.136/2006 del 6 dicembre 2007 consid. 3.2, in: RtiD II-2008 pag. 315 segg). 
 
4.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio di X.________, al Consorzio Raggruppamento Terreni X.________, alla Commissione di ricorso di prima istanza RT X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Gadoni