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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_495/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Giancarlo Dazio, 
opponente. 
 
Oggetto 
misure cautelari; spese processuali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2017 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2017.79). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 6 marzo 2017 la A.________SA ha escusso, per l'importo di fr. 439'564.--, la B.________SA, che ha interposto opposizione al precetto esecutivo. 
Il 21 marzo 2017 la B.________SA ha chiesto la convocazione di un tentativo di conciliazione, perché intendeva ottenere l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del debito. Ha anche domandato in via cautelare che fosse fatto ordine all'Ufficio di esecuzione di Locarno di non comunicare a terzi l'esistenza dell'esecuzione in questione. Con giudizio 27 luglio 2017 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto quest'ultima domanda, ordinando al menzionato Ufficio di provvisoriamente non comunicare a terze persone la predetta esecuzione e ponendo le spese di fr. 700.-- a carico della A.________SA, che è pure stata condannata a rifondere alla B.________SA fr. 2'500.-- per ripetibili. 
 
2.   
Con sentenza 4 settembre 2017 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo della A.________SA contro la condanna al pagamento delle spese e delle ripetibili. 
 
3.   
La A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso del 15 settembre 2017, chiedendo pure che al rimedio sia conferito effetto sospensivo. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF, la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in francese. Non si giustifica poi, contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente, congiungere la presente procedura con quelle sorte dall'invio di altri 3 precetti esecutivi ad altrettante imprese, atteso che le 4 procedure hanno parti differenti. 
 
5.   
Diversamente da quanto pare ritenere la ricorrente, la decisione impugnata non è parziale nel senso dell'art. 91 LTF. Concernendo le spese di un giudizio cautelare emanato in pendenza di causa e cioè di una decisione incidentale (DTF 137 III 324 consid. 1.1), essa si rivela a sua volta incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, non ponendo fine al procedimento. 
II giudizio accessorio sulle spese e sulle ripetibili oggetto di una decisione incidentale non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e può unicamente essere immediatamente impugnato al Tribunale federale nel quadro di un ricorso contro il merito della decisione incidentale, a condizione che tale rimedio giuridico sia proponibile giusta l'appena citata norma. In caso contrario è possibile contestare la ripartizione delle spese e delle ripetibili solo nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF (DTF 135 III 329 consid. 1.2.2). 
Il presente ricorso si rivela pertanto già inammissibile per il fatto che la ricorrente non ha impugnato la misura cautelare, ma si è limitata ad attaccare il giudizio accessorio sulle spese e sulle ripetibili (cfr. sentenza 4D_16/2015 del 9 aprile 2015 consid. 1.3). 
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti