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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_122/2021  
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Coazione, pornografia; arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (n. 17.2019.256). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 1° marzo 2017 B.________ ha presentato una denuncia contro ignoti per delle molestie ricevute a partire dal 1° gennaio 2016 dapprima su Instagram e poi su Facebook, tramite l'invio di fotografie della stessa denunciante, alcune rubate dal suo profilo e una in topless, accompagnate da messaggi molesti anche a sfondo sessuale, e il tentativo di entrare in contatto con lei con profili falsi. B.________ ha inoltre indicato di aver scoperto a fine febbraio 2017 un forellino nella tapparella della porta finestra della sua camera da letto ubicata al pianterreno. 
Il 23 ottobre 2017 B.________ ha inoltrato una seconda denuncia sempre contro ignoti, in cui ha segnalato diversi profili falsi su Instagram e su Facebook con sue fotografie rubate e poi modificate in Photoshop con contenuti a sfondo sessuale. Uno dei profili forniva il suo precedente numero di cellulare e il numero di telefono fisso dei suoi genitori. Ha inoltre indicato di aver ricevuto, il 19 ottobre 2017 al suo domicilio, un pacco contenente un dildo di gomma ordinato a suo nome alla ditta C.________ con un indirizzo di posta elettronica falso costituito con il suo nome e cognome. Il 30 ottobre 2017 B.________ ha informato il Ministero pubblico di aver ricevuto, pochi giorni dopo la seconda denuncia, da D.________ AG 10 fotografie dal contenuto pornografico costituite dal fotomontaggio di un'immagine di una donna nuda intenta a utilizzare un dildo e di un'immagine del viso della denunciante rubata dal suo profilo Facebook, fotografie ordinate utilizzando lo stesso indirizzo fasullo di posta elettronica impiegato per l'ordinazione da C.________. Il 23 novembre 2017 B.________ ha segnalato al Ministero pubblico l'esistenza di ulteriori profili falsi sui social network, a suo nome con indicazione del numero di telefono dei suoi genitori e dal contenuto pornografico, nonché di una nuova consegna di un vibratore ordinato a suo nome alla ditta C.________.  
L'8 gennaio 2018 B.________ ha sporto una terza denuncia diretta questa volta contro E.________, con il quale aveva intrattenuto una relazione tra il 2008 e il 2013. La denunciante ha riferito che a F.________, sua precedente datrice di lavoro, è stato recapitato un quadro con il medesimo fotomontaggio da lei stessa ricevuto nell'ottobre 2017 e che ad G.________, amico di famiglia, padre della sua migliore amica e vicino di casa dei suoi genitori nonché collega di suo padre, è stato recapitato un calendario composto da fotografie della denunciante, rubate dal suo profilo Facebook e trasformate in modo da renderle di natura pornografica, nonché dal già menzionato fotomontaggio. In merito alle ragioni per cui dirigeva la sua denuncia contro E.________, B.________ ha spiegato che la sua fotografia in topless, di cui alla sua prima denuncia penale, era in possesso unicamente del suo precedente compagno e che ella non l'ha mai condivisa sui social network; ha poi osservato che in alcuni dei profili falsi si allude al rifiuto di sesso orale e che nel corso della loro relazione ella non l'ha mai soddisfatto praticando sesso orale; ha infine rilevato che E.________ conosceva molto bene G.________. Il 27 gennaio 2018 B.________ ha informato il Ministero pubblico di aver ricevuto un pacchetto con un reggiseno di pizzo rosso.  
 
Una denuncia è stata inoltrata pure da F.________ e da G.________, quest'ultimo indicando di aver anche ricevuto dalla ditta C.________ lo stesso vibratore recapitato a B.________. Un'ulteriore denuncia è stata presentata da H.________ in relazione alla consegna, il 7 febbraio 2018, di materiale pornografico e diffamatorio nei confronti di B.________, ex dipendente. 
 
B.  
In esito all'inchiesta, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di abbandono nei confronti di E.________ e un decreto d'accusa nei confronti di A.________, attuale compagna di quest'ultimo, ritenendola autrice colpevole di coazione, ripetuta calunnia e ripetuta pornografia in relazione ai fatti denunciati nonché di ripetuta contravvenzione alla LStup. 
A.________ ha interposto opposizione. 
 
C.  
Con sentenza del 12 luglio 2019, il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ colpevole di coazione, ripetuta calunnia, ripetuta pornografia e ripetuta contravvenzione alla LStup e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 60.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 4'000.--. 
 
D.  
Adita da A.________, con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto parzialmente il suo appello. Constatato il passaggio in giudicato della condanna per titolo di ripetuta contravvenzione alla LStup, non oggetto di impugnazione, la CARP ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di ripetuta calunnia, di ripetuta pornografia e di coazione per tutti i fatti imputatile ad eccezione del piccolo foro nella tapparella, infliggendole la stessa pena pronunciata in prima istanza. 
 
E.  
Contro questo giudizio, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale postulando in sostanza, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza impugnata e, in via principale, il suo proscioglimento dai "reati di coazione e pornografia per assenza di prove", subordinatamente, il suo proscioglimento dall'accusa di coazione con conseguente riduzione della pena pecuniaria e dell'eventuale multa nonché un nuovo riparto delle spese di giustizia e il riconoscimento di un indennizzo per le spese legali. 
Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2021, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta. 
Invitati a esprimersi sul gravame, la CARP rinuncia a presentare osservazioni, rinviando ai considerandi della sentenza impugnata, mentre il Ministero pubblico è rimasto silente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, anche perché inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) e nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Invocando il diritto di essere sentito, la ricorrente si duole della mancata verbalizzazione dell'arringa difensiva. Il verbale del dibattimento non indicherebbe neppure la consegna di una copia riassuntiva della stessa, rispettivamente la produzione di documenti idonei a suffragare o confutare la valenza probatoria degli indizi ritenuti dal giudice di prime cure. La loro mancata menzione nel verbale e il loro sommario accenno nella sentenza impugnata comporterebbero la violazione del diritto a una decisione motivata. 
 
2.1. L'art. 80 cpv. 2 prima frase CPP sancisce un obbligo di motivazione. Il diritto a una decisione motivata è un aspetto del diritto di essere sentito. Esso impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 145 III 324 consid. 6.1). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
Nel procedimento penale vige un obbligo di documentazione: tutti gli atti procedurali delle autorità penali e delle parti non effettuati per iscritto devono essere messi a verbale. L'obbligo di verbalizzazione, che discende dal diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lett. c CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.), è disciplinato dagli art. 76 segg. CPP, disposizioni applicabili a ogni stadio del procedimento, dalla procedura investigativa della polizia fino al dibattimento dinanzi alle autorità di ricorso (sentenza 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013 consid. 1.3). Il verbale assolve tre distinte funzioni: innanzitutto riporta le dichiarazioni verbali dei partecipanti al procedimento e in tal senso funge da base per l'accertamento dei fatti; fornisce poi informazioni sul rispetto delle norme processuali e garantisce dunque una corretta procedura conforme allo stato di diritto; infine permette al tribunale e a eventuali istanze ricorsuali di verificare la fondatezza materiale e la regolarità procedurale della decisione impugnata (DTF 143 IV 408 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza, gli atti processuali compiuti oralmente direttamente dinanzi al tribunale di merito soggiacciono a norme di verbalizzazione meno rigorose, atteso che il verbale in tal caso è di rilievo unicamente nell'ottica di un successivo procedimento ricorsuale (sentenza 6B_315/2020 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.1). Le argomentazioni essenziali per il giudizio, nondimeno, devono essere messe a verbale, segnatamente le conclusioni delle parti come pure i punti fondamentali delle loro motivazioni (sentenza 6B_257/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 3.2). 
 
2.2. In concreto, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il verbale del dibattimento di appello indica che la difesa ha prodotto, oltre alle note d'onorario del patrocinatore e dell'ingegnere, anche un documento tecnico, designato quale "doc. dib. 2" (verbale del dibattimento del 9 dicembre 2020 pag. 8, atto XXXII incarto CARP). La ricorrente non sostiene di aver presentato ulteriori documenti oltre a quelli appena indicati in occasione del dibattimento di appello. Vero è che la CARP non ha menzionato la produzione della copia riassuntiva dell'arringa, il verbale nondimeno riportando le conclusioni formulate dalla difesa e, benché in modo assai conciso, anche le argomentazioni difensive. Ciò posto, la lamentata violazione del diritto a una decisione motivata non va esaminata alla luce del verbale dibattimentale, quanto piuttosto sulla scorta del giudizio in quanto tale, oggetto delle censure trattate di seguito.  
 
3.  
La ricorrente considera lacunoso l'esposto dei fatti della sentenza impugnata. Esso si limiterebbe a riassumere le denunce, a riprodurre l'atto di accusa, a esporre le tappe procedurali, dal decreto d'accusa alla sua condanna di primo grado, e infine a riportare, in modo approssimativo, le conclusioni difensive formulate in appello. Secondo l'insorgente, farebbe difetto un'esposizione ordinata e dettagliata dei fatti; non si distinguerebbero segnatamente i fatti ammessi da quelli contestati e neppure le risultanze probatorie in merito a questioni essenziali ai fini del giudizio e non sarebbe con ciò possibile distinguere esattamente cosa sarebbe stato accertato. Nella parte in diritto, la CARP riprodurrebbe le argomentazioni del tribunale di primo grado, omettendo di confrontarsi con gli argomenti difensivi e addirittura di riportare in modo completo e ordinato gli elementi addotti dalla difesa. Non avrebbe citato e neppure rinviato agli atti istruttori che conterrebbero riscontri contrari o che comunque relativizzerebbero gli accertamenti di colpevolezza. I giudici cantonali avrebbero dovuto comparare i diversi elementi e constatare il risultato dell'amministrazione delle prove. Gli "elementi su cui fondare un dubbio" non sarebbero stati esaurientemente e correttamente analizzati. Secondo l'insorgente, gli indizi ritenuti a suo carico sarebbero frutto di accertamenti manifestamente inesatti, rispettivamente di valutazioni di probabilità che ometterebbero di considerare la possibile sussistenza di spiegazioni alternative. Per queste ragioni la ricorrente ritiene che sarebbe stato disatteso l'obbligo di una sufficiente motivazione e la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata già solo per tale ragione. 
 
Così com'è formulata, la censura è astratta e vana. Non basta alla ricorrente affermare genericamente che gli argomenti difensivi non sarebbero stati menzionati compiutamente nella sentenza impugnata né valutati a dovere. Occorre piuttosto indicare precisamente quali elementi addotti siano stati ignorati dall'autorità cantonale, malgrado la loro rilevanza per la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti. Si rileva viepiù che l'art. 82 cpv. 4 CPP consente esplicitamente all'autorità di ricorso di rimandare, per motivi di economia processuale, alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato, facoltà di cui ha fatto uso la CARP. In realtà la critica appare piuttosto come il prologo delle censure successive, esaminate di seguito. 
 
4.  
 
4.1. Quello nei confronti della ricorrente è un processo indiziario. La CARP, facendo proprie le considerazioni del giudice di prima istanza, ha premesso che all'origine delle condotte denunciate c'era qualcuno che conosceva la denunciante, o quantomeno che disponeva di informazioni sul suo conto (il passato, le abitudini - anche intime -, le passioni, gli affetti), e che nutriva un malsano piacere nell'offenderla e umiliarla, anche di fronte a parenti, amici e conoscenti. Ha poi aggiunto che i numerosi atti oggetto dell'accusa erano riconducibili a un'unica persona, sia per l'impiego delle medesime fotografie (apparse sui primi profili falsi e ricomparse regolarmente nel corso dei mesi), sia per le modalità utilizzate (creazione di profili falsi simili, diffusione di fotomontaggi osceni, uso di indirizzi di posta elettronica composti dalle vere generalità delle persone) perfezionate nel tempo. La CARP ha quindi enumerato una serie di indizi che gravavano sulla ricorrente. Ha rilevato la sua delicata situazione personale, familiare e finanziaria e i diversi fattori di stress all'epoca dei fatti; un rapporto non proprio roseo con E.________ tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016; il ritrovamento nell'appartamento dell'uomo di alcuni effetti personali appartenenti alla denunciante, tra cui probabilmente l'album contenente la fotografia di quest'ultima in topless, nonché le discussioni sorte tra i due a proposito della precedente compagna. E.________ ha peraltro raccontato all'insorgente i contorni della sua precedente relazione con la denunciante, riferendo anche alcuni dettagli intimi, quali la mancata pratica di rapporti orali, circostanza che la ricorrente ha inizialmente negato, salvo poi ammettere la possibilità che ne fosse a conoscenza. Sempre tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, E.________ ha poi rivelato all'insorgente di essere stato riavvicinato dalla precedente compagna. Oltre a sapere molte cose di quest'ultima, la ricorrente era anche ben consapevole che il compagno aveva a lungo sofferto per la precedente delusione amorosa e che la denunciante era in parte fonte del malessere di E.________ e, di riflesso, della coppia. Proprio a inizio 2016, quando sono sorte le discussioni nella coppia, la denunciante è stata bersaglio per la prima volta di un profilo fasullo. Le molestie si sono intensificate a partire da settembre 2017, corrispondente al periodo in cui l'insorgente era alla ricerca di un impiego dopo la fine della propria formazione, e sono cessate nel febbraio 2018, ovvero quando la ricorrente è stata direttamente coinvolta nell'inchiesta. Dagli atti è inoltre emerso che l'insorgente aveva familiarità con Instagram, social network su cui è stata ripetutamente perseguitata la denunciante, e con l'applicazione di filtri alle immagini fotografiche. La CARP ha ancora osservato che all'indirizzo di posta elettronica della ricorrente giungeva una newsletter di D.________ AG, che la relativa applicazione era presente nel suo iPad, che l'ordinazione di materiale fotografico a carattere pornografico recapitato a H.________ è stato eseguito il 2 febbraio 2018 dall'indirizzo IP intestato all'insorgente e che proprio quel giorno ella ha cancellato la cronologia di Safari sull'iPad. Confrontandosi in seguito con le censure sollevate dalla ricorrente, la CARP ha scartato l'ipotesi, per nulla convincente, che un terzo sia in realtà l'autore degli atti imputati all'insorgente.  
 
4.2. La ricorrente contesta di essere l'autrice delle condotte a lei rimproverate e lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio, rispettivamente del principio in dubio pro reo sotto vari aspetti.  
 
4.3. Prima di esaminare l'argomentazione ricorsuale, incentrata in larga misura sull'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, è opportuno rammentare che in questa sede l'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 77 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 147 I 241 consid. 6.2.1). Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio in dubio pro reo, che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).  
Se, come in concreto, in merito ai fatti l'autorità precedente ha forgiato la sua convinzione sulla base di un insieme di elementi o d'indizi convergenti, non basta che l'uno o l'altro di questi o addirittura ciascuno di essi, preso isolatamente, risulti insufficiente. La valutazione delle prove dev'essere esaminata nel suo insieme. Non sussiste arbitrio se i fatti accertati possono essere dedotti in modo sostenibile dal collegamento dei diversi elementi o indizi. Analogamente non vi è arbitrio per il solo fatto che uno o più argomenti corroborativi appaiono fragili, nella misura in cui la soluzione ritenuta può essere giustificata in modo sostenibile con altri argomenti atti a portare a un convincimento (sentenza 6B_565/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 142 IV 49). 
 
5.  
 
5.1. L'insorgente rileva come la ritenuta falsità dei profili tailandesi sarebbe sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio e non poggerebbe su alcun accertamento. La loro falsità non potrebbe essere desunta dai successivi messaggi in italiano giunti alla denunciante con riferimenti a circostanze locali che non avrebbero potuto essere note a un cittadino tailandese, come invece ritenuto nella sentenza impugnata. Senza fornire alcuna motivazione, la CARP darebbe infatti per scontata anche la falsità dei profili di persone apparentemente residenti in Svizzera, da cui provenivano detti messaggi, malgrado l'assenza di qualsiasi atto di indagine al riguardo, e riterrebbe implicitamente che dietro di essi di celerebbe la ricorrente, benché non sia stata accertata una sua conoscenza diretta o indiretta di queste persone. La condanna dell'insorgente per tutti gli atti commessi mediante social network sarebbe quindi priva di prove e viziata dall'accertamento, senza riscontri, che dietro tutti i messaggi e le pubblicazioni dei vari profili si celasse un'unica persona, identificata immotivatamente nella ricorrente. Relativamente alle ordinazioni di merce (foto e oggettistica erotica), l'insorgente evidenzia l'assenza di qualsiasi riscontro tecnico e obiettivo suscettibile di comprovare che sarebbero state effettuate attraverso dispositivi in dotazione sua o del suo compagno e ritiene di conseguenza che nulla permetterebbe di ricondurle alla sua persona. La CARP, continua la ricorrente, l'avrebbe condannata per tutti gli invii senza accertare l'esistenza di prove per ogni singolo episodio, convinta che, tenuto conto del modus operandi, vi sarebbe un unico responsabile individuato nell'insorgente, sebbene l'assenza di qualsiasi riscontro oggettivo avrebbe imposto il suo proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo.  
 
5.2. Con la sua argomentazione, la ricorrente formula una serie di critiche che, prese a sé stanti, potrebbero apparire pertinenti. Sennonché, sembra non avvedersi che il ragionamento della CARP poggia su una premessa fattuale, in relazione alla quale non si duole di alcuna violazione del diritto. L'autorità cantonale ha infatti ritenuto che, alla luce dell'impiego delle stesse fotografie, nonché delle modalità utilizzate e perfezionate nel tempo con un preoccupante salto di qualità, i numerosi atti oggetto dell'accusa erano l'opera di un'unica persona. Trattasi di un accertamento di fatto e l'insorgente non sostanza arbitrio di sorta al riguardo con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, in particolare non pretendendo che sia insostenibile considerare che nella fattispecie il modus operandi permetta di attribuire tutti gli atti a un solo autore. Tale modus operandi costituisce in concreto precisamente un riscontro suscettibile di ritenere in modo sostenibile che dietro a tutti gli invii si celasse in realtà un'unica persona e consente senza arbitrio di ascrivere a quest'ultima anche gli episodi per i quali non sussistono indizi specifici idonei a collegarli alla stessa. Proprio in virtù di tale premessa non può dunque risultare arbitrario ritenere che dietro ai profili di utenti tailandesi e a quelli di utenti più locali vi fosse un'unica persona, tenuto conto della facilità, evidenziata dalla CARP e non contestata, con cui è possibile creare dei profili, anche fasulli. Il fatto che vi figurassero immagini di paesaggi e di persone asiatiche, rispettivamente che fossero redatti in lingua e carattere tailandesi, come obiettato nel gravame, nulla muta, essendo notoriamente semplice reperire in rete tali immagini come pure ricorrere a traduttori automatici.  
Resta dunque da esaminare se, sulla base degli indizi disponibili, la CARP poteva identificare nella ricorrente l'autrice degli atti oggetto di accusa, ciò che è contestato nel gravame. 
 
5.3. L'insorgente rileva come la denunciante avrebbe cominciato a essere molestata da qualcuno in possesso di una sua fotografia in topless, quando ancora il suo profilo era pubblico. Non sarebbe tuttavia minimamente provato che la sua foto in topless sarebbe stata in possesso unicamente di E.________ e neppure che si tratterebbe della medesima fotografia data a quest'ultimo, peraltro mai rinvenuta nei supporti elettronici dell'uomo o dell'insorgente. La CARP avrebbe stabilito che il possessore della fotografia in topless sia anche la persona sospettata dei fotomontaggi pornografici. Sennonché, l'insorgente rileva che questi non sarebbero stati elaborati a partire dalla foto in topless. La Corte cantonale avrebbe pertanto arbitrariamente desunto dall'eventuale possesso di E.________ della fotografia in topless un elemento sufficiente per ritenere che la stessa ricorrente ne fosse entrata in possesso e per dedurne la sua responsabilità per tutti gli atti commessi via social network. L'ammissione possibilistica di E.________ di avere a suo tempo ricevuto la fotografia in topless della denunciante non sarebbe in ogni caso né sufficiente né determinante per ritenere lui e a fortiori l'insorgente gli effettivi mittenti delle pubblicazioni nei social network. Del resto, nel decreto di abbandono emanato nei confronti di E.________, il pubblico ministero avrebbe ammesso l'impossibilità di accertare l'autore e l'indirizzo IP degli invii oggetto della prima denuncia. Non sarebbe peraltro stata effettuata alcuna verifica volta a escludere che altre persone potessero avercela con la denunciante ed essere gli autori delle molestie da questa subite. La condanna dell'insorgente per tutti gli episodi sui social network sarebbe stata pronunciata in assenza di qualsiasi prova oggettiva, viziata viepiù dall'accertamento, anch'esso privo di riscontro probatorio, che tutti i messaggi e le pubblicazioni fossero riconducibili a un unico autore, identificato senza motivi nella ricorrente. Con riferimento alle ordinazioni di merci, l'insorgente si duole di una carente motivazione della sentenza impugnata e della violazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP. La CARP non avrebbe riportato in modo chiaro ed esplicito gli accertamenti, dal profilo tecnico e oggettivo, circa la riconducibilità delle ordinazioni oggetto di accusa, omettendo altresì di esporre e analizzare gli argomenti e i mezzi di prova della difesa. Nella valutazione degli indizi, sarebbe inoltre incorsa in un errore manifesto, ritenendo che l'app di D.________ sarebbe stata cancellata nell'iPad in uso alla ricorrente, laddove invece sarebbe stata solo disinstallata, di modo che eventuali dati sarebbero stati recuperabili e, se disponibili, recuperati dagli inquirenti. Pertanto, in assenza di un riscontro riferito all'ordinazione del 2 febbraio 2018, non sussisterebbe la prova regina che permetterebbe di imputare all'insorgente quell'ordinazione. Secondo la ricorrente, la CARP avrebbe anche valutato in modo arbitrario il rapporto della polizia sull'analisi degli apparecchi in dotazione alla coppia, analisi da cui non sarebbe emerso proprio nulla. A ciò aggiungasi che la ricorrente si sarebbe sempre dichiarata estranea ai fatti. Non risulterebbe peraltro che la denunciante le abbia mai dato ragioni per nutrire della gelosia o del risentimento, né che l'insorgente si fosse attivata per ottenere informazioni sul recapito delle persone destinatarie delle varie ordinazioni. Tali elementi sarebbero stati ignorati dalla CARP, che si sarebbe limitata a rilevare il periodo psicologicamente non facile in cui si sarebbe trovata la ricorrente all'epoca dei fatti. Sennonché, in assenza di riscontri su eventuali sentimenti ostili nutriti verso la denunciante, tale periodo non avrebbe alcuna rilevanza "per l'accertamento della sua responsabilità quale autrice mossa da un plausibile movente". L'insorgente avrebbe inoltre fornito la prova di essersi trovata in una città vietnamita il giorno in cui sarebbe stata trasmessa l'ordinazione del calendario recapitato ad G.________. La CARP tuttavia la riterrebbe responsabile anche di questo invio, basandosi non su riscontri concreti di senso contrario, bensì su considerazioni di carattere generico e teorico, omettendo viepiù di considerare la deposizione di E.________. Avrebbe così valutato in modo arbitrario le prove ed escluso un ragionevole dubbio in favore dell'insorgente. La ricorrente rileva poi che il procedimento contro E.________ sarebbe stato promosso a suo tempo a causa delle allusioni dei post alle abitudini sessuali della denunciante a lui note, ipotesi d'inchiesta che non avrebbe trovato conferma, ciò che avrebbe condotto al decreto di abbandono. Orbene, se tale elemento è stato ritenuto improprio a procedere contro di lui, a maggior ragione dovrebbe essere del tutto inconferente per condannare l'insorgente, considerando inoltre l'assenza di motivi per ritenere che la vicenda del sesso orale fosse nota solo ad E.________.  
 
5.4. La ricorrente propone una cesura tra gli invii sui social networke le ordinazioni di merce. La CARP ha però considerato tutti questi atti come l'opera di un'unica persona, accertamento non debitamente contestato (v. supra consid. 5.2). Si osserva di transenna, a conferma della bontà di tale accertamento, come dalla lettura della sentenza impugnata traspaia ad esempio che i fotomontaggi dapprima apparsi sui falsi profili sono poi stati oggetto di stampa e recapito alla denunciante, rispettivamente a suoi conoscenti.  
 
5.4.1. Riferendosi alle dichiarazioni della denunciante, la CARP ha ritenuto che la sua fotografia in topless non è mai stata da lei pubblicata sui social network. La denunciante ha spiegato inoltre che la foto figurava in un album dato a E.________, suo compagno dell'epoca, ed era salvata nel suo vecchio computer portatile. Invero, ella ha anche aggiunto di aver "dato l'accesso a delle persone via telefono", la CARP avendone dedotto l'accesso al computer portatile. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, la Corte cantonale non ha ignorato che tale accesso era suscettibile di estendere la cerchia dei potenziali possessori della foto e quindi dei possibili autori. Tuttavia, da un lato, ha osservato che durante l'istruttoria la denunciante è stata interrogata sulla sua vita sentimentale, filone d'inchiesta che non ha sortito alcun risultato; dall'altro lato, ha rilevato come l'ordinazione del materiale recapitato a H.________ è stata effettuata mediante la rete wi-fi, protetta da password, della ricorrente. Benché non sia stato chiesto esplicitamente alla denunciante se qualcuno potesse nutrire sentimenti di ostilità nei suoi confronti, come evidenziato dalla ricorrente, non appare arbitrario ritenere che l'inchiesta abbia scandagliato la sua vita sentimentale e che nulla di utile sia emerso ai fini dell'individuazione di terzi sospetti. Risulta invece dalle dichiarazioni di E.________, riprodotte nella sentenza impugnata, che la denunciante è stata suo malgrado la causa di discussioni nella coppia, in particolare dopo il ritrovamento da parte dell'insorgente di suoi effetti personali nell'appartamento tra fine 2015 e inizio 2016, tra cui appunto anche l'album fotografico, e che egli aveva raccontato alla ricorrente che la denunciante non praticava sesso orale. Invano l'insorgente tenta di avvalersi del decreto di abbandono emanato nei confronti del compagno. Infatti si evince dallo stesso che l'abbandono non è stato decretato, come preteso nell'impugnativa, a causa dell'impossibilità di accertare l'autore e l'indirizzo IP con riferimento agli invii oggetto della prima denuncia, o a causa dell'assenza di rilevanza ai fini d'inchiesta delle allusioni alle abitudini sessuali della denunciante, a lui note. Il pubblico ministero ha invece rilevato che l'ordinazione del 2 febbraio 2018, alle ore 17.25, di diverse cartoline con le stesse immagini pornografiche della denunciante utilizzate in precedenza è partita dall'indirizzo IP intestato proprio alla ricorrente. Poiché è stato accertato che E.________ non poteva essere a casa per connettersi ad Internet ed effettuare tale ordinazione, egli non poteva dunque esserne l'autore e, di riflesso, nemmeno l'autore delle altre condotte collegate direttamente a tale ordinazione, trattandosi sempre delle stesse fotografie manipolate. È pertanto solo sulla scorta degli accertamenti relativi all'ordinazione in questione che è stato escluso il coinvolgimento diretto di E.________ negli atti in giudizio. È quindi a torto che l'insorgente rimprovera alla CARP di non aver tenuto conto del decreto di abbandono emanato nei confronti di quest'ultimo.  
 
5.4.2. Con riferimento a quello che il ricorso definisce quale accertamento tecnico oggettivo, la motivazione della sentenza impugnata appare assai concisa, non riportando quanto riferito dal perito di parte. Ciò non implica tuttavia necessariamente una violazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP né dell'obbligo di motivazione. Il mezzo probatorio deve infatti apparire rilevante ai fini del giudizio. Orbene, la ricorrente ritiene che le prove offerte e raccolte si riferivano alla "non certezza dell'esistenza di una password " del suo collegamento Internet. Sennonché la CARP ha accertato che tale password esisteva, fondandosi sia su quanto attestato dall'operatore dell'insorgente sia sulle dichiarazioni dello stesso E.________. Il perito di parte, dal canto suo, non ha preteso il contrario, pronunciandosi unicamente sulla possibilità per un informatico di scoprire una password, rispettivamente sulla possibilità che delle reti wi-fi siano sprovviste di password, rilievi privi però di pertinenza nel caso concreto. La CARP ha anche aggiunto che, se si volesse per ipotesi ammettere che la rete wi-fi non fosse stata protetta da password, non è ragionevolmente immaginabile che qualcuno si sia collocato nelle vicinanze della rete wi-fi della ricorrente per procedere all'ordinazione di prodotti destinati a mettere in cattiva luce la denunciante. In relazione all'ordinazione effettuata il 2 febbraio 2018, alle ore 17.25, dall'indirizzo IP intestato all'insorgente, la CARP ha inoltre osservato che quest'ultima, invitata due settimane e mezzo più tardi a indicare dove si trovasse in quel momento, ha dichiarato di essere stata al lavoro. Ciò si è poi rivelato errato, avendo ella dato la disdetta con effetto immediato il 1° febbraio 2018, al termine del primo giorno di lavoro, circostanza che secondo la CARP rende poco comprensibile un'amnesia e poco probabile una confusione. Proprio il 2 febbraio 2018 la ricorrente ha inoltre cancellato la cronologia di Safari.  
 
5.4.3. La CARP ha accertato che l'ordinazione a D.________ AG del calendario con le foto pornografiche, fatto pervenire ad G.________, è stata effettuata il 29 dicembre 2017 alle ore 14.25. Malgrado quel giorno la ricorrente si trovasse in una grande città del Vietnam, i giudici cantonali hanno comunque rilevato la possibilità di connettersi a Internet in quella città, di quasi 9 milioni di abitanti (mediante wi-fi, 3G o 4G), e osservato che non vi era pertanto ragione di dubitare della fattibilità tecnica di ordinare online il calendario in questione. Questi accertamenti appaiono scevri di arbitrio. Certo, non sussiste un accertamento tecnico che riconduca l'ordinazione a un IP source (vietnamita) e la CARP non ha considerato le dichiarazioni di E.________, in vacanza con l'insorgente, secondo cui non si sarebbero recati in alcun caffè o bar provvisto di wi-fi. Sennonché tali dichiarazioni non sono idonee a escludere la ritenuta fattibilità per la ricorrente di procedere all'ordinazione, avendo la CARP rilevato la possibilità di agire in tal senso collegandosi alla rete 3G o 4G, aspetto su cui E.________ nulla ha riferito.  
 
5.4.4. È vero che dalla verifica degli apparecchi tecnici non è emerso nulla. Sulla scorta del rapporto d'esecuzione della polizia, la CARP tuttavia ha rilevato che l'estrazione file system del dispositivo, privo di jailbreak, non ha permesso il recupero di eventuali e-mail e contenuti delle cartelle di sistema, precisando che il metodo di estrazione file system consente di eseguire un'estrazione completa del dispositivo, non includendo purtuttavia lo spazio non allocato e la decodifica per i file cancellati. Considerata l'attestata impossibilità di recuperare eventuali mail nonché di decodificare file cancellati, essa ha considerato che i dispositivi della ricorrente non hanno potuto essere sottoposti a una verifica integrale, perché quanto (eventualmente) cancellato non ha potuto essere esaminato. La CARP ha anche rilevato che l'insorgente era destinataria di una newsletter di D.________ AG, che aveva cancellato dal suo iPad l'applicazione di D.________ e che pertanto conosceva il sito e la relativa applicazione. Benché le censure di arbitrio relative alla ritenuta cancellazione dell'applicazione non appaiano d'acchito prive di una certa pertinenza, non rendono tuttavia insostenibile la valutazione della CARP sulla rilevanza delle verifiche dei dispositivi in uso all'insorgente. Infatti nulla indica che l'ordinazione del 2 febbraio 2018 sia stata effettuata mediante l'applicazione in questione e non, ad esempio, semplicemente attraverso il sito Internet. In proposito si osserva come sia stato accertato (v. supra consid. 5.4.2) che proprio quel medesimo giorno la ricorrente ha cancellato la cronologia di Safari. L'assenza di riscontri in esito alle verifiche dei dispositivi non esclude quindi l'implicazione dell'insorgente nei fatti in giudizio.  
 
5.4.5. In sintesi la CARP non ha violato il suo dovere di motivazione né ha commesso alcun arbitrio nella valutazione delle prove e degli indizi. Il ricorso peraltro sottace alcune circostanze considerate dai giudici cantonali nell'esame complessivo, come ad esempio il fatto che la denunciante sia stata fonte di attrito nella coppia dell'insorgente, o che, a partire dal coinvolgimento di quest'ultima nel procedimento penale, sono d'un tratto cessate le molestie ai danni della denunciante. Malgrado considerati isolatamente essi siano insufficienti, valutati nella loro globalità gli indizi permettono senza arbitrio, e quindi senza violare il principio in dubio pro reo, di ricondurre gli atti in giudizio alla ricorrente.  
 
6.  
L'insorgente lamenta la violazione dell'art. 181 CP, non essendo riuniti gli estremi per considerare realizzato il reato di coazione nella forma dello stalking. La CARP non indicherebbe su quali accertamenti riterrebbe che gli atti imputati sarebbero stati concretamente idonei a limitare la libertà con un effetto coercitivo paragonabile alla violenza o alla minaccia. Benché la condanna per coazione concernerebbe il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 14 febbraio 2018, la denunciante si sarebbe rivolta alle autorità solo il 2 marzo 2017, mantenendo il suo profilo pubblico per lungo tempo e pubblicando un annuncio sul sito dell'università con i propri dati. Ciò dimostrerebbe che gli invii in giudizio, sia presi singolarmente sia nel loro insieme, non avrebbero avuto alcun effetto coercitivo tale da indurre la denunciante a cambiare le sue abitudini. In realtà, quest'ultima si sarebbe sentita minacciata solo dopo aver scoperto il forellino nella tapparella, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere considerata "ai fini della sussunzione di tutti i fatti pregressi quali comportamenti costitutivi di coazione". Sarebbe del resto stata la stessa denunciante a non collegare tale episodio con l'autore dei messaggi ricevuti in precedenza. Tali accertamenti sarebbero sufficienti per escludere che tutte le condotte anteriori a questa data siano state proprie a modificare le sue abitudini sui social networke i numeri telefonici, onde evitare di essere continuamente importunata. L'insorgente ritiene in ogni caso che il recapito di un mazzo di tulipani non possa essere considerato un comportamento tipico costitutivo di coazione. Altrettanto dicasi degli invii di oggetti o di fotomontaggi a partire dal 18 ottobre 2017. Se costitutivi del reato di pornografia giusta l'art. 197 cpv. 2 prima frase CP, essi non entrerebbero a ogni buon conto in concorso ideale con il reato di coazione ai sensi dell'art. 181 CP. Poiché l'art. 197 CP tutelerebbe la libertà di determinare autonomamente se, quando e dove fare uso di oggetti e rappresentazioni pornografiche, la lesione della latitudine decisionale potrebbe essere punita solo da questa norma, soprattutto qualora, come nella fattispecie, non risulterebbe affatto che la ricezione di questi invii indesiderati abbia avuto un qualsiasi effetto coercitivo della libertà personale dei relativi destinatari.  
 
6.1. Si rende colpevole di coazione giusta l'art. 181 CP chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. La norma tutela la libertà d'azione e di decisione (DTF 141 437 consid. 3.2.1).  
Oltre che usando la violenza o la minaccia di grave danno, la coazione può essere commessa "intralciando in altro modo la libertà di agire" di una persona. Questa formulazione generale del comportamento punibile dev'essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi di poco conto. Come per la violenza e la minaccia di grave danno, il mezzo coercitivo utilizzato dev'essere idoneo a impressionare una persona di media sensibilità e a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 
Secondo la giurisprudenza, le molestie assillanti (cosiddetto stalking) possono configurare il reato di coazione. Tuttavia, in assenza di una norma specifica che sanzioni tali fatti come un insieme di atti che formano un'unità, l'applicazione dell'art. 181 CP presuppone, da un lato, che il comportamento dell'autore obblighi la vittima ad agire, a tollerare o a omettere un atto e, dall'altro lato, che ciò possa essere considerato come il risultato di un comportamento coercitivo circoscritto in modo più preciso (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Non è sufficiente il semplice richiamo a un insieme di atti molto diversi commessi su un lungo periodo, rispettivamente a una modifica delle abitudini della vittima, non risultando in modo chiaro quale comportamento abbia potuto indurre quale risultato e in quale momento (DTF 129 IV 262 consid. 2.4). I singoli atti, tuttavia, devono essere valutati alla luce di tutte le circostanze del caso, segnatamente degli antefatti. Se le molestie sono ripetute e prolungate nel tempo, i loro effetti si cumulano. L'intensità esatta dall'art. 181 CP può dunque risultare dal cumulo di comportamenti diversi o dalla ripetizione di comportamenti identici su un periodo prolungato. Raggiunta tale intensità, ogni singolo atto, che preso a sé stante non adempirebbe i requisiti dell'art. 181 CP, può essere idoneo a intralciare la libertà di agire della vittima in una misura tale da determinare un effetto coercitivo paragonabile alla violenza o alla minaccia (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2).  
 
6.2. In concreto, come a ragione rilevato dalla ricorrente, non è dato di reperire nella sentenza impugnata quali atti precisi sono stati considerati, nel contesto globale, per ritenere il reato di coazione. Riprendendo le considerazioni del giudice di primo grado, la CARP ha rilevato come l'insorgente abbia ripetutamente e per lungo tempo importunato la denunciante, "sfruttando il potenziale legato alle moderne tecniche di comunicazione, sino a insinuarle l'angoscia di essere seguita anche nella sua sfera privata e costringerla a modificare le sue abitudini nell'uso dei social networke a cambiare i recapiti telefonici e i profili social ". In tal modo la CARP si è in sostanza limitata a richiamare un insieme di atti non meglio definiti ("importunato [...] sfruttando il potenziale legato alle moderne tecniche di comunicazione") e una modifica delle abitudini della denunciante nell'uso dei social network. La sua argomentazione è troppo imprecisa per poter stabilire, come richiesto dalla giurisprudenza, un nesso causale tra un atto, o un insieme di atti dell'autore sufficientemente identificati e un comportamento almeno sufficientemente circoscritto della vittima. L'istanza precedente ha ritenuto la fattispecie alla stregua di un insieme di atti formanti un'unità, ciò che è contrario all'art. 181 CP (v. supra consid. 6.1).  
La condanna per titolo di coazione deve dunque essere annullata e la causa rinviata alla CARP, affinché completi l'accertamento della fattispecie e proceda a una nuova sussunzione. 
 
6.3. Atteso che la CARP dovrà nuovamente chinarsi sul reato di coazione, non occorre qui esaminare se vi sia concorso ideale tra i reati di coazione e di pornografia in relazione agli invii di materiale pornografico.  
 
7.  
La ricorrente, che non contesta la realizzazione dei reati di calunnia e di pornografia, censura infine anche la pena inflittale. 
Considerato che la condanna per titolo di coazione dev'essere annullata (v. supra consid. 6.2), e di riflesso la pena, non occorre esaminare la commisurazione della pena irrogatale, la CARP dovendo rendere una nuova decisione.  
 
8.  
Risultando solo in parte fondato, il ricorso merita parziale accoglimento. Eccezion fatta per la pronuncia di condanna per i titoli di ripetuta contravvenzione alla LStup, di ripetuta calunnia e di ripetuta pornografia, la sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata alla CARP per nuovo giudizio sull'imputazione di coazione, sulla pena e sulle spese. 
Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 nonché art. 68 cpv. 1 LTF). Il grado di soccombenza della ricorrente può essere valutato al 50 %. Le spese giudiziarie vanno quindi poste per metà a carico dell'insorgente. Avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al pubblico ministero non possono essere addossate spese (art. 66 cpv. 4 LTF). Per la parte in cui risulta vincente, la ricorrente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si accordano ripetibili al pubblico ministero (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino per nuovo giudizio. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 dicembre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy