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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_569/2024  
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Università della Svizzera Italiana, Decanato della Facoltà di scienze economiche, 
 
Oggetto 
Rifiuto di revocare l'anno accademico 2022/2023 
e di concedere un congedo per il semestre autunnale 2023/2024, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2024 dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2024.2). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, immatricolata al Bachelor in Scienze economiche dell'Università della Svizzera italiana dal semestre autunnale dell'anno accademico 2021/2022, ha ottenuto, il 12 gennaio 2023, un congedo per motivi di salute per parte del semestre autunnale 2022/2023. Il 16 settembre 2023, richiamato il congedo ottenuto in precedenza e adducendo di aver dovuto affrontare una causa legale durata l'intero semestre primaverile 2023 che le avrebbe impedito di proseguire normalmente gli studi, segnatamente di sostenere i necessari esami, ella ha chiesto la revoca dell'anno accademico 2022/2023 e, di conseguenza, che l'anno accademico 2023/2024 valesse quale secondo anno di studi. Ha ugualmente sollecitato un congedo per il semestre autunnale 2023/2024 al fine di recuperare le sessioni di esami del primo anno accademico e di completare il medesimo.  
 
A.b. Con decisione del 3 ottobre 2023 il Decano della Facoltà di Scienze economiche ha respinto le richieste. Il reclamo esperito dall'interessata è stato rigettato dalla Facoltà con risoluzione del 29 novembre 2023. Il successivo ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è stato respinto, in quanto ammissibile, con sentenza del 21 ottobre 2024.  
 
B.  
Il 14 novembre 2024 A.________ si è rivolta al Tribunale federale chiedendo una proroga del termine per ricorrere nonché la nomina di un avvocato d'ufficio. Con lettera del 15 novembre 2024 è stata informata che il suo scritto, trattato quale ricorso, non adempiva le esigenze legali di forma e di contenuto e che ella doveva rimediarvi, pena l'inammissibilità dello stesso, prima della scadenza del termine ricorsuale, il quale non era per legge prorogabile. Riguardo alla sua domanda di nominarle d'ufficio un patrocinatore è stata avvisata che le incombeva conferire un mandato per la difesa dei suoi interessi ad un avvocato, al quale incombeva se del caso domandare, soddisfatte le relative esigenze legali, di essere nominato avvocato d'ufficio. 
Il 22 novembre 2024 A.________ ha trasmesso al Tribunale federale un complemento al suo ricorso. 
Non sono stati ordinati altri atti istruttori. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La ricorrente chiede la ricusa della Giudice De Rossa adducendo che la stessa era professore di diritto presso l'Università della Svizzera italiana, ciò che potrebbe influenzare l'imparzialità del giudizio emesso nei suoi confronti. Sennonché la Giudice De Rossa non fa parte della Corte giudicante e non è chiamata a statuire sul rimedio in esame: l'istanza di conseguenza si rivela priva d'oggetto. 
 
2.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 276 consid. 1, 66 consid. 1.3). 
 
2.1. La ricorrente ha intitolato il suo allegato "ricorso in materia di diritto amministrativo" rimedio che era disciplinato dall'abrogata legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (CS 3 499). Ciò non comporta comunque alcun pregiudizio per lei se il suo gravame adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso ora esperibile in applicazione della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).  
 
2.2. La procedura ha preso avvio dal rifiuto del Decano della Facoltà di Scienze economiche di acconsentire alla domanda della ricorrente di revocare l'anno accademico 2022/2023 con conseguente nuova iscrizione per il secondo anno di studi all'anno accademico successivo (2023/2024) nonché di concederle un nuovo congedo per il semestre autunnale 2023/2024. La causa verte pertanto sullo svolgimento del suo percorso di studi, non sull'esito di esami rispettivamente sulla valutazione di sue prestazioni personali, ragione per cui sfugge alla clausola di esclusione dell'art. 83 lett. t LTF (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1; sentenza 2C_301/2023 del 9 novembre 2023 consid. 1.3). È quindi aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico, il quale in concreto è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria dell'atto impugnato.  
 
3.  
 
3.1. Chi insorge al Tribunale federale deve segnatamente avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (art. 89 cpv.1 lett. c LTF). Questo interesse deve sussistere sia quando è inoltrato il ricorso sia al momento in cui il Tribunale federale statuisce sullo stesso. Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto; se invece mancava già al momento dell'inoltro del ricorso, lo stesso è inammissibile (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; sentenza 2C_557/2024 del 15 novembre 2024 consid. 2.2).  
 
3.2. Conformemente all'art. 7 n. 1 del regolamento degli studi della facoltà di scienze economiche del 19 dicembre 2017 (RSFSE), per superare il primo anno devono essere conseguiti i 60 crediti previsti dal piano degli studi e per avere il diritto di sostenere gli esami del secondo anno devono essere conseguiti almeno 42 crediti in esami del primo anno (art. 7 n. 2 RSFSE). Gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno; il mancato rispetto del termine implica l'esclusione dalla Facoltà (art. 7 n. 3 RSFSE).  
 
3.3. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che fino ad ora la ricorrente ha sostenuto un unico esame di primo anno. Ella non adduce e ancora meno dimostra che, come osservato dalla Corte cantonale avrebbe nel frattempo superato gli esami mancanti entro il termine ultimo della sessione invernale 2024 (art. 7 n. 2 e 3 RFSE), ragione per cui ci si può chiedere se sia legittimata a ricorrere. La questione non merita ulteriore approfondimento dato che il gravame, per i motivi esposti di seguito, sfugge comunque ad un esame di merito.  
 
4.  
La ricorrente fa valere che la Giudice cantonale Verzasconi, Presidente del Tribunale amministrativo cantonale che ha statuito sul suo caso, sarebbe ugualmente un membro influente di istituzioni federali e potrebbe pertanto essere indirettamente implicata in decisioni che la riguarderebbero. La domanda, intesa come un'istanza di ricusa della Giudice in questione, è tuttavia formulata in maniera generica e senza dimostrare la violazione arbitraria delle relative norme di diritto cantonali che disciplinano tale aspetto (combinati artt. 42 cvp. 2 e 106 cpv. 2 LTF), peraltro nemmeno citate. La critica, immotivata, si rivela pertanto inammissibile. 
 
5.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii), perché quest'ultima leda il diritto (cpv. 2; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4). 
 
6.  
 
6.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che la possibilità di revocare un anno accademico non era prevista nel regolamento della Facoltà, ragione per cui l'istanza dell'insorgente non poteva essere accolta. Ha poi aggiunto che quand'anche si volesse trattare la domanda alla stregua di un ulteriore richiesta di congedo, la stessa, oltre ad essere largamente tardiva, andrebbe in ogni caso respinta, palesandosi come un vano tentativo di non tener conto dei semestri in questione perché i termini di cui al regolamento per la continuazione degli studi non apparivano rispettati e vi era quindi il rischio di esclusione dalla Facoltà. I giudici cantonali hanno poi osservato che un'applicazione rigorosa del regolamento si imponeva anche a garanzia della parità di trattamento tra candidati. Ciò tanto più che l'interessata non aveva dimostrato di disporre della necessaria predisposizione per lo studio delle scienze economiche e di eccellere negli studi a tal punto da far apparire necessario scostarsi dalla stretta applicazione del regolamento: in cinque semestri di immatricolazione aveva sostenuto infatti un unico esame con esito positivo.  
Per quanto concerne invece la domanda di congedo formulata dall'interessata per il semestre autunnale 2023/2024 essi hanno rilevato che i motivi addotti a sostegno della stessa (una causa legale avviata in concomitanza con lo svolgimento del semestre primaverile 2023) non erano di una gravità tale da giustificarne la concessione, non essendo dato da vedere come un procedimento giudiziario conclusosi nel settembre 2023 potesse costituire un ostacolo al regolare svolgimento degli studi durante il semestre in questione. 
 
6.2. Di fronte a questa argomentazione la ricorrente si limita a richiamare fatti ed eventi avvenuti nel 2022, di cui lamenta la mancata considerazione da parte delle istanze universitarie e giudiziarie. Ella però non si confronta minimamente con l'esposizione delle ragioni della sentenza cantonale. In particolare trattandosi dell'applicazione del regolamento della Facoltà di Scienze economiche dell'Università della Svizzera italiana, quindi del diritto cantonale, nulla adduce riguardo ad un'applicazione arbitraria dello stesso. Le sue critiche si esauriscono in realtà nell'esposizione di una propria versione della sua situazione rispettivamente in una personale lettura della stessa, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrare che il regolamento della Facoltà sia stato applicato in modo arbitrario. In assenza di una motivazione topica, il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte (cfr. supra consid. 5).  
 
6.3. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
7.  
La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, atteso che le conclusioni del ricorso erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Vista la particolarità del caso si rinuncia tuttavia eccezionalmente a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Le domande di ricusa sono l'una priva d'oggetto mentre l'altra è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
4.  
Non si prelevano spese. 
 
5.  
Comunicazione alla ricorrente, al Decanato della Facoltà di scienze economiche dell'Università della Svizzera Italiana e alla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 dicembre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud