Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_718/2024
Sentenza del 5 dicembre 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hofmann,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Mattia Tonella,
opponenti.
Oggetto
Autorizzazione a rappresentare,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (Incarto n. 60.2023.228).
Fatti:
A.
A.a. A.________ SA ha quale scopo (tra l'altro) la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di pompe di calore e di altri apparecchi di riscaldamento o di raffreddamento. C.C.________ ne è l'attuale amministratrice, mentre, fino al 18 novembre 2022, la società era amministrata e presieduta da B.________. C.C.________ e B.________ sono azionisti della società in ragione del 50 % ciascuno, mentre il marito della prima, D.C.________, ne sarebbe amministratore di fatto.
A.b. Con scritto ricevuto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: il Ministero pubblico) il 1° marzo 2023, A.________ SA, per il tramite e con il patrocinio dell'avv. E.________, ha querelato e denunciato (tra gli altri) B.________ per appropriazione indebita, furto, danneggiamento di dati, truffa, estorsione, amministrazione infedele, ricettazione, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitti contro l'onore, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e concorrenza sleale. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP 2023.1689) nell'ambito del quale ha proceduto, il 22 agosto 2023, ad interrogare C.C.________ in qualità di amministratrice unica della società denunciante costituitasi accusatrice privata. L'audizione è avvenuta alla presenza del patrocinatore della società, l'avv. E.________.
A.c. Il 12 maggio 2023, F.________, asseritamente al servizio di D.C.________ in seno ad A.________ SA, ha, a sua volta, querelato e denunciato B.________ per titolo di violazione di domicilio, minaccia, coazione, sequestro di persona e vie di fatto. L'incarto è stato registrato con il numero MP 2023.4040 e in data 15 maggio 2023 è stato unito all'incarto principale del procedimento MP 2023.1689.
Nell'ambito di questo secondo procedimento, il 25 maggio 2023, l'avv. E.________ ha comunicato formalmente di patrocinare F.________. A tale scritto il magistrato inquirente ha reagito, il giorno successivo, informando l'avv. E.________ che non gli era possibile patrocinare F.________, in quanto vi sarebbe stato un chiaro conflitto di interessi.
A.d. Il 15 giugno 2023, dopo essere venuto a conoscenza - nell'ambito di un'altra procedura sempre legata ad A.________ SA - che il 24 marzo 2023 era stato iscritto al registro di commercio il cambiamento dell'ufficio di revisione della suddetta società, B.________, con il patrocinio dell'avv. G.________, ha denunciato C.C.________ e D.C.________ per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in documenti e amministrazione infedele.
Tale procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere del 26 giugno 2023, il quale - a seguito dell'accoglimento del reclamo di B.________ contro lo stesso - è stato annullato dalla Corte dei reclami penali del Tribunal d'appello del Cantone Ticino in data 3 settembre 2024 (inc. CRP 60.2023.184).
A.e. Il 15 giugno 2023, B.________ ha inoltrato al Ministero pubblico una denuncia anche contro F.________ per titolo di violazione di domicilio, calunnia, diffamazione e falsità in documenti.
Tale procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 26 giugno 2023, impugnato da B.________ l'11 luglio 2023. Questo reclamo è pendente presso la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (inc. CRP 60.2023.183).
A.f. Tra le parti - B.________, da un lato, C.C.________ e D.C.________, dall'altro - sono pendenti inoltre diverse procedure di natura civile davanti alla Pretura di Lugano.
A.g. In data 21 luglio 2023, nell'ambito del reclamo formulato da B.________ avverso il decreto di non luogo a procedere del 26 giugno 2023 (cfr. lett. A.d
supra), l'avv. H.________, collaboratore dello studio legale I.________ SA con sede a X.________, di cui l'avv. E.________ è amministratore unico, si è annunciato quale patrocinatore di C.C.________ e D.C.________.
B.
B.a. Con scritto del 24 agosto 2023 (nell'ambito della procedura CRP 60.2023.184 [cfr. lett. A.d
supra]), i legali di B.________ hanno comunicato che il patrocinio contemporaneo di A.________ SA e dei coniugi C.________ personalmente avrebbe potuto, a loro avviso, costituire un conflitto di interessi in capo allo studio legale I.________ SA.
Il 25 agosto 2023, l'avv. E.________ ha scritto al Procuratore pubblico che, con riferimento all'interrogatorio di C.C.________ del 22 agosto 2023 (cfr. lett. A.b
supra), il suo studio legale aveva ottenuto mandato unicamente dalla A.________ SA e non da C.C.________.
In medesima data, gli avvocati di B.________ hanno "invitato" il magistrato inquirente "ad assegnare ad A.________ SA un termine di 10 giorni per comunicare al Ministero pubblico il nome di un nuovo patrocinatore".
B.b. Mediante decreto del 28 agosto 2023, il magistrato inquirente ha comunicato all'avv. G.________ di non intravvedere "per ora nessun conflitto di interess[i]".
B.c. Con sentenza del 23 maggio 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha accolto il reclamo presentato da B.________ e ha di conseguenza annullato il decreto del 28 agosto 2023, ritenendo che era accertato un conflitto di interessi dello studio legale I.________ SA di X.________, degli avvocati che lo componevano o che con esso collaboravano, i quali non potevano patrocinare, nella vertenza penale MP 2023.1689, la società A.________ SA così come neppure C.C.________ e D.C.________. Gli atti dell'incarto MP 2023.1689 sono stati ritornati al magistrato inquirente affinché impartisca ad A.________ SA e a C.C.________ e D.C.________ un breve termine entro il quale comunicare il nominativo del nuovo patrocinatore.
C.
A.________ SA (in seguito: la ricorrente o la società) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso che il reclamo presentato da B.________ contro il decreto del 28 agosto 2023 sia respinto e che sia quindi statuito che non sussiste alcun conflitto di interessi in seno allo studio I.________ SA. In via subordinata, la ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla giurisdizione inferiore.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, il Ministero pubblico (in seguito: l'opponente 1) postula l'accoglimento del ricorso, mentre B.________ (in seguito: l'opponente 2) e la Corte cantonale postulano il suo respingimento. È stato ordinato un secondo scambio di scritti, nel quale gli opponenti hanno presentato ulteriori osservazioni. Queste ultime sono state comunicate alla ricorrente.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. La sentenza impugnata accerta l'incapacità di postulazione dello studio legale I.________ SA quale patrocinatore della ricorrente e costituisce pertanto une decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile alla qui ricorrente (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) in quanto la priva definitivamente della possibilità di scegliere il proprio avvocato per la difesa dei suoi interessi nel procedimento penale all'origine della presente causa (cfr. sentenze 7B_661/2024 del 4 settembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_145/2024 del 16 luglio 2024 consid. 1.2.1; 7B_215/2024 del 6 maggio 2024 consid. 1.1 e i riferimenti citati).
1.2. La ricorrente, destinataria della sentenza impugnata, è legittimata a ricorrere giusta l' art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF , in quanto si prevale dell'assenza di violazione dell'art. 12 lett. c LLCA (legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati; RS 935.61). Contrariamente a quello che sostiene l'opponente 2, poco importa di sapere se la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili della qui ricorrente (accusatrice privata nel procedimento penale; cf. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), giacché una tale esigenza non entra in considerazione nella fattispecie (per degli esempi in cui la legittimazione a ricorrere di accusatori privati è stata ammessa in casi simili, cfr., tra l'altro, sentenze 1B_191/2020 del 26 agosto 2020 consid. 1; 1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 1 non pubblicato in DTF 145 IV 2018), non trattandosi di un caso in cui la ricorrente si prevarrebbe del suo statuto di accusatrice privata al fine di ricorrere contro, ad esempio, un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (cfr. CHRISTIAN DENYS,
in : Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n° 54 ad art. 81 LTF).
1.3. Rivolto contro una sentenza emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è ammissibile.
1.4. Poiché è aperta la via ordinaria del ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile.
2.
2.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una motivazione insufficiente della sentenza impugnata e una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.). Secondo la ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe riportato "quasi solo la fattispecie del caso, la situazione giuridica generale astratta e la conclusione". Nella sentenza impugnata non vi si troverebbe nessuna sussunzione, cioè nessun confronto tra la fattispecie e le norme applicabili, il che renderebbe impossibile comprendere il motivo preciso per cui la Corte cantonale ha raggiunto la sua conclusione.
2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
2.3. La sentenza impugnata adempie tali esigenze, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui riteneva l'esistenza di un conflitto di interessi in seno allo studio legale I.________ SA di X.________. Ha infatti esposto che tra le parti C.C.________ (amministratrice unica e azionista al 50 % della ricorrente) e D.C.________ (coniuge di quest'ultima e amministratore di fatto della ricorrente) da un lato, e l'opponente 2 (azionista per l'altro 50 % della ricorrente) dall'altro lato, avevano preso avvio numerose procedure sia penali sia civili, in parte ancora pendenti, in parte già concluse. Il suddetto studio legale patrocinava la ricorrente nel procedimento MP 2023.1689, nel cui ambito aveva, il 28 febbraio 2023, inoltrato al Ministero pubblico una denuncia a nome della stessa contro l'opponente 2, indicando esplicitamente di patrocinarla, firmando il documento redatto e producendo la relativa procura sottoscritta dall'amministratrice unica C.C.________, rappresentante della medesima ricorrente. Lo studio legale citato patrocinava anche C.C.________ e D.C.________ personalmente nel procedimento pendente davanti alla Corte cantonale per il reclamo presentato dall'opponente 2 contro il decreto di non luogo a procedere del 26 giugno 2023 a favore degli stessi (CRP 60.2023.184), nel cui ambito l'avv. H.________, collaboratore del predetto studio legale, aveva inoltrato uno scritto datato 21 luglio 2023, nel quale comunicava esplicitamente che lo studio legale era stato "incaricato dalla Signora C.C.________ e dal Signor D.C.________ di tutelare i loro interessi".
L'autorità inferiore ha rilevato che i due predetti procedimenti penali, come anche i numerosi contenziosi civili (specificamente elencati nella sentenza impugnata), trattavano sostanzialmente dei medesimi fatti e della medesima fattispecie litigiosa, ovvero la gestione e la conduzione della società, sia da una parte sia dall'altra. Le parti, da un lato l'opponente 2 e dall'altro i coniugi C.________, in evidente contrasto tra di loro, si rimproveravano, infatti, reciprocamente di aver falsificato documenti, di avere mal amministrato la società, nonché di aver commesso altri reati patrimoniali, arrecando danni a quest'ultima e a loro personalmente. Già solo il fatto che esse avessero avviato reciprocamente, agendo sia personalmente sia tramite la società, numerosi contenziosi legali con accuse reciproche, permetteva di ritenere l'esistenza di interessi divergenti tra l'azionista, e amministratrice unica, e la ricorrente. Ciò porterebbe infatti il patrocinatore in questione a non poter difendere liberamente gli interessi dei suoi clienti, contravvenendo in questo modo al suo obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza e in piena indipendenza. Il conflitto di interessi, così come avvenuto in sede civile, doveva essere pertanto confermato.
I motivi alla base dell'accoglimento del ricorso cantonale sono quindi chiaramente indicati nella sentenza impugnata, in modo tale da permettere alla ricorrente di contestarla in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.
3.
3.1. La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di non aver applicato correttamente l'art. 12 lett. c LLCA, poiché non ci sarebbe, a suo avviso, nessun conflitto di interessi in seno allo studio legale I.________ SA di X.________ nel patrocinare, nella fattispecie, sia lei che i coniugi C.________.
3.2.
3.2.1. La LLCA unifica a livello federale, disciplinandole esaustivamente, le regole professionali concernenti l'esercizio dell'avvocatura (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, FF 1999 IV 4983, pag. 5020). In particolare, giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli di altre persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di patrocinare un cliente in caso di conflitto d'interessi è un principio cardine della professione forense (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; sentenza 1B_339/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1), che deriva dal precetto d'indipendenza (art. 12 lett. b LLCA) e dai doveri di cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA; DTF 141 IV 257 consid. 2.1; sentenza 1B_191/2020 del 26 agosto 2020 consid. 4.1.2). L'avvocato deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in tal caso non sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi (DTF 135 II 145 consid. 9.1; sentenze 1B_339/2020 citata consid. 2.1; 2C_898/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 5.2). Secondo la giurisprudenza, la doppia rappresentanza non autorizzata non deve necessariamente riguardare lo stesso procedimento (DTF 134 II 108 consid. 3.); il fattore decisivo è piuttosto il contesto fattuale (sentenze 1B_232/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4; 1B_59/2018 del 31 maggio 2018 consid. 2.6.3.).
Questi principi tendono in primo luogo a proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato, assicurando loro una difesa esente da conflitti di interessi. Essi mirano parimenti a tutelare la corretta amministrazione della giustizia, garantendo in particolare che nessun avvocato sia limitato nella propria capacità di difendere un cliente, segnatamente in caso di difesa multipla (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; sentenza 1B_191/2020 citata consid. 4.1.2). Questi principi sono ancora più importanti in materia penale quando è in gioco la difesa degli imputati. Infatti, in caso di rappresentanza multipla - anche se l'avvocato intende adottare una strategia comune e invocare l'assoluzione per conto di tutti i suoi clienti - non si può escludere che a un certo punto uno degli imputati tenti di trasferire o sminuire la propria colpa sugli altri (DTF 141 IV 257 consid. 2.1. e i riferimenti citati).
3.2.2. Un rischio meramente astratto o teorico non è sufficiente; occorre che tale rischio sia concreto. Non è tuttavia necessario che il rischio si sia concretizzato e che l'avvocato abbia quindi già eseguito il mandato in maniera discutibile o a discapito del proprio cliente (DTF 145 IV 218 consid. 2.1
in fine; sentenza 1B_232/2022 citata consid. 4). Va quindi in definitiva evitata qualsiasi situazione potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (
ibidem). In particolare, è accertata una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA quando vi è un legame tra due procedimenti e l'avvocato rappresenta clienti i cui interessi non sono identici. In linea di principio, non importa se il primo procedimento è già concluso o è ancora in corso, poiché l'obbligo di fedeltà dell'avvocato non è limitato nel tempo (DTF 134 II 108 consid. 3). Se il conflitto di interessi è già prevedibile al momento del primo contatto con l'avvocato, quest'ultimo può accettare come cliente solo l'una o l'altra persona. Se le divergenze si manifestano solo dopo che l'avvocato ha ricevuto il mandato, l'avvocato deve dimettersi da entrambi (o tutti) i mandati (DTF 134 II 108 consid. 4.2.1; sentenza 1B_59/2018 del 31 maggio 2018 consid. 2.7.1).
Il divieto di rappresentare clienti con interessi contrastanti si applica non solo ai singoli mandati dell'avvocato interessato, ma pure a tutti i casi trattati da avvocati di uno stesso studio legale a prescindere dal loro statuto (associati o collaboratori) (DTF 145 IV 218 consid. 2.2).
3.3. La ricorrente sostiene che l'opponente 2 non avrebbe alcun potere decisionale in seno alla società, dal momento in cui C.C.________ ne è l'amministratrice unica. Quest'ultima, vista la sua funzione, sarebbe per ovvi motivi a conoscenza di tutti i fatti e delle circostanze della società; sarebbe pertanto pacifico che lo studio legale I.________ SA non sarebbe a conoscenza di fatti che non saprebbe se non patrocinasse sia la ricorrente che C.C.________ e D.C.________. In aggiunta a ciò non vi sarebbe (stata) alcuna procedura giuridica in corso tra la ricorrente, da un lato, e C.C.________ e/o D.C.________, dall'altro lato. Ne conseguirebbe che per lo studio legale I.________ SA non vi sarebbe (stato) un conflitto di interessi. Questa situazione sarebbe stata diversa unicamente nel caso in cui l'opponente 2 fosse stato (ri) eletto come presidente o membro del consiglio d'amministrazione della ricorrente, il che non sarebbe però avvenuto.
3.4.
3.4.1. La società ricorrente non contesta i fatti accertati dalla Corte cantonale - vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - secondo i quali i coniugi C.________ e l'opponente 2 hanno "avviato reciprocamente, agendo sia personalmente sia tramite la società, numerosi contenziosi legali con accuse reciproche" che riguardano sostanzialmente la gestione e la conduzione di quest'ultima sia da una parte che dall'altra (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.5). Oltre ai vari contenziosi civili, nei procedimenti penali MP 2023.1689 - quest'ultimo all'origine della presente causa - e CRP 60.2023.184, l'opponente 2 e i coniugi C.________, segnatamente C.C.________ come rappresentante della ricorrente, si rimproverano vicendevolmente di aver falsificato documenti, di aver mal amministrato la società e di aver commesso altri reati patrimoniali, arrecando danni alla medesima società e a loro personalmente. In entrambi questi procedimenti penali, lo studio legale I.________ SA rappresenta gli interessi della ricorrente e di C.C.________. È significativo che (come risulta dal documento prodotto dall'opponente 2 allegato alle sue osservazioni del 21 ottobre 2024) nell'ambito della procedura penale CRP 60.2023.184 citata, il decreto di non luogo a procedere del 26 giugno 2023 sia stato annullato dalla Corte dei reclami penali (cfr. lett. A.d
supra; questo fatto può essere preso in considerazione d'ufficio, anche se è successivo alla sentenza impugnata [GRÉGORY BOVEY,
in : Commentaire de la LTF, 3
a ed. 2022, n° 16 ad art. 99 LTF]); la Corte cantonale ha considerato che risultavano dati a carico dei coniugi C.________ sufficienti indizi delle ipotesi di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, tali da giustificare l'apertura dell'istruzione nei loro confronti e il ritorno degli atti al magistrato inquirente per approfondire e chiarire il ruolo di entrambi nei fatti, nonché per verificare se sussisteva la volontà di nuocere al patrimonio altrui, rispettivamente di un indebito profitto ai sensi dell'art. 251 CP. L'opponente 1 sostiene pertanto erroneamente nelle sue osservazioni del 21 agosto 2024 che non vi sarebbero incarti penali pendenti che vedono C.C.________ come imputata e l'opponente 2 come accusatore privato.
Esiste quindi un collegamento fattuale tra i procedimenti MP 2023.1689 e CRP 60.2023.184, in quanto C.C.________ (amministratrice unica della società) e D.C.________ (amministratore di fatto della società), da un lato, e l'opponente 2, dall'altro lato, si accusano reciprocamente di violazioni di doveri nella gestione e nella conduzione della società.
3.4.2. Una società anonima (SA), come la ricorrente nella fattispecie, è, in qualità di persona giuridica, titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia per ciascun organo societario un patrimonio altrui (DTF 141 IV 104 consid. 3.2; sentenze 1B_528/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 2.4 per un caso simile alla fattispecie; 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 5.3). Questa differenza tra i soggetti giuridici e quindi l'estraneità del patrimonio di un soggetto giuridico rispetto all'altro sono rilevanti nell'ambito del diritto penale (DTF 141 IV 104 consid. 3.2; sentenze citate 1B_528/2021 consid. 2.4; 6B_1053/2017 consid. 5.3).
A motivo del sospetto delle autorità giudiziarie che C.C.________, quale amministratrice della società ricorrente, abbia violato gli interessi patrimoniali di quest'ultima, è ovvio che un rischio concreto di conflitto di interessi potrebbe inevitabilmente sorgere per lo studio legale I.________ SA se egli rappresentasse sia la ricorrente sia C.C.________. Poco importa che questa doppia rappresentanza non sia, dal punto di vista della conoscenza dei fatti e delle circostanze della società, di nessun vantaggio per il suddetto studio legale. È altrettanto irrilevante l'argomentazione della ricorrente secondo cui non vi sarebbe alcuna procedura giuridica in corso tra lei e i coniugi C.________.
3.4.3. A sostegno della sua tesi, la ricorrente si riferisce per lo più alla sentenza 2C_865/2022 del 12 dicembre 2023. Questo caso riguardava il doppio patrocinio di un avvocato che rappresentava parallelamente una società e due azionisti di maggioranza in una causa civile dove il terzo azionista (di minoranza) si lamentava, tra l'altro, che il patto parasociale e il rapporto di lavoro con la società fossero stati risolti senza preavviso. Il Tribunale federale ha ritenuto che non era stato dimostrato che la rappresentanza degli azionisti di maggioranza e della società comportasse il rischio di un conflitto di interessi concreto. L'avvocato, incaricato dagli azionisti di maggioranza della società, aveva proceduto nell'interesse della stessa.
In casu, questa sentenza non è di nessuna utilità poiché, come già detto, l'amministratrice unica della ricorrente è sospettata di aver violato gli interessi patrimoniali della medesima società. Inoltre è accertato che C.C.________ e l'opponente 2 sono due azionisti al 50 % della qui ricorrente. Quest'ultima fa valere che C.C.________ dovrebbe essere "vista come azionista di maggioranza" a motivo del fatto che la stessa abbia, nell'ambito di un'assemblea generale della ricorrente, il voto preponderante di Presidente in caso di parità di voti ai sensi dell'art. 16 cpv. 4 degli statuti della società. L'opponente 2 contesta questa argomentazione, indicando che la qualifica di "azionista di maggioranza" sussiste unicamente quando un azionista possiede effettivamente un numero maggiore di azioni rispetto agli altri azionisti e che, in concreto, il solo fatto che C.C.________, nominatasi unilateralmente ed individualmente amministratrice unica della società, abbia funto da Presidente dell'assemblea generale della stessa non la farebbe essere un azionista di maggioranza. In tutti i casi, anche se dovesse essere ritenuto che "il ruolo" di C.C.________ potrebbe essere paragonato a quello di un azionista di maggioranza, la ricorrente rimane una persona giuridica indipendente con interessi finanziari propri che richiedono,
in casu, una rappresentazione neutrale, vista la sospettata violazione degli interessi patrimoniali della società per la quale la stessa C.C.________ è messa in causa (cfr. sentenza 1B_528/2021 citata consid. 2.4).
3.5. Alla luce di quanto precede, accertando un conflitto di interessi dello studio legale I.________ SA di X.________, degli avvocati che lo compongono o che con esso collaborano, e ritenendo perciò che questi non possono patrocinare, nella vertenza penale MP 2023.1689, la società ricorrente come neppure i coniugi C.________, la Corte cantonale ha rettamente applicato l'art. 12 lett. c LLCA.
4.
Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
La ricorrente è inoltre tenuta a versare spese ripetibili della sede federale all'opponente 2, patrocinato da un legale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). Non si accordano invece ripetibili all'autorità vincente (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Il ricorso in materia penale è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
La ricorrente verserà all'opponente 2 la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
5.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 dicembre 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino