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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_731/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 febbraio 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.B.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Meier, 
opponente. 
 
Oggetto 
deposito giudiziale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 novembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 3 settembre 1991 è stata costituita la C.________ SA, il cui capitale azionario è stato suddiviso in 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna ed è stato assunto e sottoscritto in ragione di fr. 30'000.-- da B.B.________, in ragione di fr. 18'000.-- da D.B.________ e in ragione di fr. 1'000.-- ciascuna da E.B.________ e da F.________. Nel settembre 1997 il capitale azionario è stato aumentato a fr. 100'000.--. L'avv. A.________, presso di cui sono stati depositati i certificati azionari relativi alle azioni della predetta società, ha ottenuto il 10 ottobre 2016 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord l'autorizzazione a depositare giudizialmente i certificati azionari concernenti 18 azioni e due volte un'azione di nominali fr. 1'000.-- della C.________ SA. 
 
2.   
Con sentenza 30 novembre 2016, in accoglimento dell'appello presentato da B.B.________, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riformato la decisione pretorile nel senso che ha respinto l'istanza di A.________. La Corte cantonale ha, richiamando dottrina e giurisprudenza, indicato che per procedere al deposito giudiziale gli art. 96 e 168 CO richiedono l'esistenza di un'incertezza non colposa sulla persona del creditore, presupposto non realizzato nella fattispecie, vista la dichiarazione rilasciata nello scritto 12 dicembre 2003 da A.________. 
 
3.   
Con ricorso in materia civile del 28 dicembre 2016 A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello e la conferma della decisione pretorile. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo erroneo lo scritto del 12 dicembre 2003 e che qualora avesse consegnato l'intero pacchetto azionario all'opponente (suo suocero), egli si sarebbe trovato in un conflitto d'interessi nei confronti del resto della famiglia. Afferma inoltre che per procedere al deposito ex art. 168 CO sarebbe sufficiente che la titolarità del credito sia contestata. Con istanza del medesimo giorno chiede che al ricorso sia conferito effetto sospensivo. 
Con osservazioni 17 gennaio 2017 B.B.________ si è opposto al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 
 
4.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno l'ammissibilità del gravame (DTF 136 II 497 consid. 3 con rinvii). 
 
4.1. La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Il ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.  
 
4.2. La nozione di "questione di diritto d'importanza fondamentale" dev'essere interpretata in maniera molto restrittiva (DTF 133 III 493 consid. 1.1). Nella misura in cui si tratta di applicare a un caso concreto i principi sviluppati dalla giurisprudenza non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale. I presupposti dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono invece soddisfatti se sussiste un interesse generale e impellente che la massima istanza giudiziaria chiarisca una questione controversa al fine di ottenere un'applicazione e interpretazione uniforme del diritto federale, eliminando così una notevole insicurezza giuridica. Incombe alla parte ricorrente, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, esporre le ragioni per cui le predette condizioni sarebbero realizzate (DTF 140 III 501 consid. 1.3, con rinvii; 134 III 267 consid. 1.2).  
Nella fattispecie il ricorrente sostiene apoditticamente che " nel caso in questione si è di fronte ad una questione d'importanza fondamentale ". Così facendo egli non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Egli non spende infatti una parola, né è ravvisabile, il motivo per cui la vertenza non possa essere risolta con la - recente - giurisprudenza citata nella sentenza impugnata. Una conversione del ricorso in materia civile in un ricorso sussidiario in materia costituzionale appare esclusa, atteso che il ricorrente non si prevale di alcuna violazione di diritti costituzionali (DTF 133 II 396 consid. 3). 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie e le ripetibili - ridotte perché unicamente riferite alle osservazioni a quest'ultima domanda - seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 febbraio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti