Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_95/2017
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Sentenza del 6 febbraio 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
patrocinati dall'avv. Marco Cereghetti,
opponenti.
Oggetto
responsabilità del capo di famiglia,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2016 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che, al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati al loro appartamento dall'incendio scaturito con ogni verosimiglianza da un cuscino riscaldabile utilizzato dalla minorenne D.________, con petizione 26 aprile 2013 A.________, E.________ e F.________ hanno convenuto i coniugi B.________ e C.________ (genitori di D.________) affinché fossero condannati - in virtù dell'art. 333 cpv. 1 CC - al versamento di fr. 66'121.-- oltre interessi;
che con decisione 4 agosto 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione;
che con sentenza 14 dicembre 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________ e E.________ avverso la decisione pretorile;
che la Corte cantonale ha confermato che nel caso concreto il secondo presupposto della responsabilità del capo di famiglia, ossia un atto illecito del capo famiglia in relazione all'operato della persona da sorvegliare, non possa ritenersi adempiuto;
che con " opposizione " 27 gennaio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: la ricorrente si limita infatti a narrare le vicissitudini familiari successive all'incendio, ma non spiega in che modo la sentenza querelata sarebbe contraria al diritto;
che in tali circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 febbraio 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini