Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_1/2017 {T 0/2}
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Sentenza del 6 febbraio 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° dicembre 2016.
Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 28 dicembre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 1° dicembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stato confermato il rifiuto della concessione della riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti come indipendente, con contestuale domanda di esonero di tasse e spese e, in subordine, di assistenza giudiziaria,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente e con piena cognizione, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208),
che, secondo l'art. 82 lett. a LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico (ricorso in materia di diritto pubblico),
che in virtù dell'art. 83 lett. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi,
che per tributi si considerano, in senso esteso, tutte le imposte, tasse e altri prelievi d'ordine fiscale, come pure i contributi alle assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_664/2016 del 18 ottobre 2016 con riferimenti),
che in concreto l'oggetto del litigio vertendo sulla domanda di concessione della riduzione dei contributi AVS, il gravame non è ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico,
che secondo l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica altresì i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72-89 LTF (ricorso costituzionale sussidiario),
che la ricorrente non ha formulato esplicitamente, nemmeno a titolo sussidiario, un ricorso in materia costituzionale,
che la denominazione inesatta di un gravame non nuoce tuttavia al suo autore, a condizione che i presupposti di ammissibilità del ricorso che sarebbe dovuto essere inoltrato siano dati e che sia possibile convertire il gravame nel suo insieme (cfr. DTF 134 III 379 consid. 1.2. pag. 382),
che è legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque abbia un interesse legittimo - ossia giuridico (cfr. sentenza 9C_530/2015 del 28 settembre 2015) - all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 lett. b LTF),
che l'art. 11 cpv. 1 LAVS conferisce alla persona assicurata obbligatoriamente un diritto esplicito alla riduzione adeguata dei contributi il cui pagamento non potrebbe esserle ragionevolmente richiesto,
che la ricorrente dispone di conseguenza di un interesse giuridico all'annullamento del giudizio impugnato,
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF),
che in tale ambito il Tribunale federale non rivede il diritto d'ufficio ma che esamina unicamente le censure invocate e motivate in maniera sufficiente dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF, applicabile per il rinvio di cui all'art. 117 LTF),
che l'atto ricorsuale deve contenere, tra l'altro, una descrizione succinta dei diritti costituzionali o dei principi giuridici violati e precisare in cosa consista la violazione (cfr. ugualmente art. 42 cpv. 2 LTF),
che il Tribunale federale esamina la violazione dei diritti fondamentali solo se le censure sono state sollevate in maniera espressa e esposte in modo chiaro e dettagliato nel memoriale del ricorso (ATF 134 V 138 consid. 2.1 pag. 143 con riferimenti),
che nel caso concreto la ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata senza alcuna menzione dei diritti costituzionali violati, omettendo parimenti di spiegare il motivo per il quale la stessa sarebbe contraria al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, limitandosi in sostanza unicamente a ribadire la propria opinione, senza confrontarsi con le ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere che le sue condizioni economiche - ossia la disponibilità rimanente a sua disposizione - fossero tali da giustificare il rifiuto della concessione della riduzione dei contributi AVS dovuti come indipendente,
che in merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentito per non avere ricevuto anticipatamente l'informazione circa la necessità di una domanda espressa di un'udienza pubblica, la ricorrente - che in sede cantonale aveva solo chiesto di essere sentita (cfr. sue osservazioni del 17 ottobre 2016) e cui la Corte cantonale ha compiutamente dato seguito (cfr. consid. n. 2.5 del giudizio impugnato) - non spiega il motivo per cui dalla garanzia costituzionale richiesta dovrebbe derivare persino il diritto alla convocazione di un'udienza pubblica,
che il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF , il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, visto quanto precede, non occorre dare seguito alla domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente mancandone i presupposti (art. 64 LTF; cfr. ugualmente a tal proposito sentenza 9C_707/2016 del 1° dicembre 2016 con riferimenti),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 6 febbraio 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi