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«AZA 3» 
4C.459/1999 
 
 
 
 
 
I C O R T E C I V I L E 
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6 marzo 2000 
 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Corboz e Klett. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
 
__________ 
 
 
Visto il ricorso per riforma del 15 dicembre 1999 presentato da Luigi R a d i c c h i, Caslano, attore, patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 15 novembre 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone ad Alain V ö g t l i, Ponte Capriasca, convenuto, patrocinato dall'avv. Lorenza Rezzonico, studio legale Pedrazzini & Associati, Lugano, in materia di risarcimento dei danni (accertamento dei fatti incompleto); 
 
R i t e n u t o i n f a t t o : 
A.- Tra il 1992 e l'aprile 1996 Luigi Radicchi ha lavorato alle dipendenze della Deltacarb S.A. di Manno quale tecnico nel settore dei metalli duri. 
Il 30 aprile 1996 egli ha convenuto in giudizio Alain Vögtli, azionista di maggioranza della citata società, con un'azione volta al pagamento di fr. 416'000.--, oltre interessi. L'attore sostiene che nel gennaio 1995 il convenuto gli avrebbe promesso di ripartire il proprio pacchetto azionario, aumentando così la sua quota di azionista da 10 a 30 azioni, per indurlo a rinunciare alla sottoscrizione di un contratto di lavoro più vantaggioso con la società italiana SAFI. Nonostante l'avvenuta rinuncia, il convenuto avrebbe però poi omesso di onorare la propria promessa. Con la petizione Luigi Radicchi chiede pertanto il risarcimento del danno patito, pari alla differenza fra il reddito che avrebbe potuto conseguire qualora avesse concluso il contratto con la SAFI e quanto effettivamente guadagnato. Negando l'esistenza di un accordo sulla diversa distribuzione delle azioni, Alain Vögtli si è opposto alla domanda, che il Pretore del Distretto di Lugano ha invece in sostanza accolto, eccezion fatta per alcune rettifiche di conteggio. 
Adita dal soccombente, il 15 novembre 1999 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato il giudizio di primo grado, respingendo integralmente la petizione. 
B.- Contro questa decisione Luigi Radicchi è insorto al Tribunale federale, il 15 dicembre 1999, tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. 
 
 
Prevalendosi della violazione del diritto federale, con il ricorso per riforma egli postula l'annullamento della decisione impugnata e, in applicazione dell'art. 64 OG, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per la completazione degli accertamenti di fatto e nuovo giudizio. Con risposta del 18 febbraio 2000 Alain Vögtli propone la reiezione del gravame. 
 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 
 
 
1.- Qualora una sentenza cantonale venga impugnata sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma l'art. 57 cpv. 5 OG prevede che, di principio, il Tribunale federale soprassiede alla decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in merito al ricorso di diritto pubblico. Per consolidata giurisprudenza è però possibile derogare a questa regola, fra l'altro quando - come nel caso in esame - il ricorso per riforma merita di essere accolto, indipendentemente dall'esito del ricorso di diritto pubblico (DTF 122 I 81 consid. 1 con rinvio). 
2.- La conclusione formulata dall'attore, volta al rinvio dell'incarto alla Corte cantonale, non corrisponde ai dettami dell'art. 55 cpv. 1 lett. b OG, a norma del quale l'atto di ricorso deve contenere un'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione e delle modificazioni proposte. Per prassi invalsa una domanda di rinvio può tuttavia, eccezionalmente, essere ammessa nei casi in cui il Tribunale federale, qualora dovesse ritenere il gravame fondato, non potrebbe comunque statuire sul merito, bensì dovrebbe rinviare l'incarto all'autorità cantonale per completare la fattispecie (DTF 106 II 201 consid. 1 con rinvii). Tale è il caso in concreto, atteso che l'attore si duole per l'appunto - come si vedrà qui di seguito - del fatto che la Corte cantonale, partendo da un'ipotesi giuridica errata, avrebbe rinunciato ad effettuare i necessari accertamenti della fattispecie (art. 64 cpv. 1 OG). 3.- Premessa l'assenza di indicazioni da parte dell'attore sulla natura giuridica e sulla causa della cessione delle azioni, la Corte cantonale ha indagato la natura del contratto. Ritenuto il mancato trapasso delle azioni essa ha innanzitutto negato la donazione, per poi chinarsi sulla questione della validità dell'accordo, riferendosi a due tipologie legali: la promessa di donazione è stata esclusa a causa del mancato rispetto della forma scritta; l'eventualità di un precontratto di compravendita è stata invece scartata per l'assenza di ogni elemento circa il carattere oneroso dell'accordo, o perlomeno circa il valore delle azioni. L'attore contesta recisamente l'ipotesi di una donazione, avendo egli sempre sostenuto che la cessione delle azioni costituiva la controprestazione per la sua rinuncia al contratto SAFI nonché per la sua disponibilità a rimanere presso la Deltacarb S.A. Orbene, il fatto che una delle prestazioni pattuite - conformemente all'art. 1 CO - non sia contemplata dal codice delle obbligazioni non permette di concludere automaticamente per la nullità dell'accordo. L'art. 19 cpv. 1 CO sancisce infatti il principio fondamentale della libera scelta dell'oggetto del contratto; in virtù di questo principio le parti possono quindi concludere contratti che esulano dalle tipologie legali, i cosiddetti contratti innominati. Prima di esprimersi sulla validità del contratto la Corte ticinese avrebbe dunque dovuto stabilire chiaramente il contenuto dell'accordo, donde la necessità di rinviarle l'incarto giusta l'art. 64 cpv. 1 OG. 4.- Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine, 123 III 110 consid. 2 con rinvii) o che si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG
L'art. 64 OG non offre alle parti la possibilità di completare la fattispecie a loro piacimento così da ottenere una valutazione giuridica a loro favorevole. Questa norma trova applicazione solamente quando l'autorità cantonale ha accertato la fattispecie in modo insufficiente, sia perché le è sfuggita la norma del diritto federale applicabile sia perché l'ha, a torto, ritenuta irrilevante. In altre parole occorre che gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata siano così carenti da far apparire la causa non giudicabile (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., pag. 552; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3 e 2.1 ad art. 64 OG). 
5.- Come rettamente asserito dall'attore, la Corte cantonale non poteva limitarsi ad esaminare la validità dell'accordo in oggetto sulla sola scorta delle due tipologie legali, atteso che, entro i limiti posti dall'art. 19 segg. CO, il contenuto di un contratto può effettivamente essere stabilito liberamente. È possibile far dipendere il trasferimento di un oggetto o di un diritto da un pagamento, come considerato nella sentenza impugnata; è però altrettanto possibile pattuire un altro tipo di controprestazione come anche la promessa di non fare qualcosa, e ciò a vantaggio della controparte oppure di un terzo (art. 112 CO). Un contratto innominato del genere asseverato dall' attore non appare d'acchito impensabile o nullo. La sua validità e i suoi effetti dipendono piuttosto dal suo esatto contenuto, in particolare dalla portata che le parti hanno inteso attribuire alla rinuncia da parte dell'attore alla stipulazione del contratto con la SAFI. Questa può in effetti valere quale obbligazione contrattuale - come da lui asserito - oppure quale condizione per l'insorgere dell'obbligo del convenuto, nel qual caso la sua promessa parrebbe dover ossequiare le prescrizioni di forma della donazione. Ai fini del giudizio sulla responsabilità del convenuto per la mancata consegna delle azioni, risulta dunque indispensabile stabilire, in primo luogo, se le parti hanno effettivamente concluso un accordo in tal senso e, se del caso, qual è il suo esatto contenuto. La causa deve pertanto venire rimandata all'autorità cantonale perché completi gli atti e pronunzi un nuovo giudizio. 
6.- In conclusione, il ricorso per riforma è integralmente accolto. Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
 
Per questi motivi 
 
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e 
 
p r o n u n c i a : 
 
 
1. Il ricorso per riforma è accolto, la sentenza impugnata viene annullata e la causa è rinviata alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
 
 
 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 3500.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attore fr. 5000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2000 
MDE 
 
 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
 
 
La Cancelliera,