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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_966/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 marzo 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Rüedi, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.A.________, 
già patrocinata dall'avv. Luca Maghetti e 
dall'avv. Andrea Del Fante, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. aa.________Ltd, 
patrocinata dall'avv. Georg Zondler, 
3. G.________, 
4. Cliente 01, 
5. H.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
6. I.________, 
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi, 
7. Cliente 02, 
8. bb.________Inc., 
9. Cliente 03, 
10. cc.________Familienstiftung, 
11. dd.________Inc., 
12.ee.________Inc., 
13. J.________, 
14. Cliente 04, 
15. Cliente 05, 
16. K.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini, 
17. ff.________SA in liquidazione, 
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi, 
18. gg.________Inc., 
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni, 
19. Titolare relazione 06, 
patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi, 
20. hh.________Corp. SA, 
patrocinata dall'avv. Andrea Molino, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Sequestro conservativo, arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 18 agosto 2014 e il 29 settembre 2014 dalla Corte 
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di cattiva gestione, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti. Oltre alla pena, A.A.________ è stato condannato al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di 7 milioni di franchi, nonché al pagamento, in parte in solido con altri coimputati, di vari importi ai numerosi accusatori privati. La Corte delle assise criminali ha confiscato [recte: mantenuto il sequestro conservativo di] beni di pertinenza di A.A.________ e di terze persone, tra cui 349 azioni della società aaa.________SA detenute da B.A.________, moglie del condannato, e quota di comproprietà di ½ del fondo 000 di Z.________ sempre di B.A.________. Ha infine devoluto il risarcimento compensatorio in favore degli accusatori privati i cui crediti sono stati riconosciuti. 
 
B.   
Adita con appelli del condannato e di B.A.________, con sentenza del 18 agosto 2014, rettificata il 29 settembre 2014, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto il primo e respinto il secondo. In sostanza ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di cattiva gestione per dolo eventuale, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa per dolo eventuale, amministrazione infedele qualificata per dolo eventuale, nonché di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendolo da alcune imputazioni di appropriazione indebita aggravata. Ha confermato la sua condanna al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di 7 milioni di franchi, a garanzia del quale la CARP ha ordinato il sequestro conservativo di numerosi beni di pertinenza di A.A.________, tra cui 349 azioni aaa.________SA detenute da B.A.________. La CARP ha anche ordinato il sequestro conservativo della quota di comproprietà di ½ del fondo 000 di Z.________ iscritta a nome di B.A.________, riservando i diritti dei creditori ipotecari. Ha poi devoluto il risarcimento compensatorio, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati, i cui crediti sono stati riconosciuti. 
 
 
C.   
B.A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulando principalmente l'accoglimento del suo appello cantonale e di conseguenza il dissequestro delle 349 azioni aaa.________SA, della quota di comproprietà di ½ del succitato fondo a lei intestato, nonché il riconoscimento della validità della cessione a suo favore da parte di A.A.________ del credito correntista che questi vanta nei confronti della predetta società e infine il risarcimento delle spese legali della procedura di appello pari a fr. 33'862.50. In via subordinata chiede l'annullamento del sequestro conservativo della quota di comproprietà in parola in applicazione del principio della proporzionalità. Domanda infine di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
Senza formulare osservazioni, la CARP si rimette al prudente giudizio del Tribunale federale e il Ministero pubblico chiede la conferma della sentenza impugnata. Nelle loro rispettive risposte, aa.________Ltd (opponente 2), i clienti 02, 03, 04, 05, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, unico beneficiario delle predette strutture societarie, nonché bb.________Inc. (opponenti 7-16), ff.________SA in liquidazione (opponente 17), nonché gg.________Inc. (opponente 18) postulano tutti la reiezione del gravame. G.________ (opponente 3) si richiama alla sentenza impugnata, senza formulare conclusioni. Il Cliente 01, H.________, I.________, il titolare della relazione 06 e hh.________Corp. SA sono rimasti silenti. 
 
La ricorrente, agendo stavolta personalmente, ha replicato e gli opponenti 2, 7-16 e 18 hanno duplicato. 
 
Con decreto presidenziale del 25 novembre 2014 al ricorso è stato conferito un parziale effetto sospensivo. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 142 V 2 consid. 1). 
 
1.1. Il gravame è diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF). Esso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente e, in quanto titolare dei beni posti sotto sequestro conservativo a garanzia del risarcimento compensatorio a cui è stato condannato A.A.________, dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF). Ella è quindi legittimata a interporre ricorso in materia penale.  
 
1.2. Avverso la sentenza impugnata anche A.A.________ ha inoltrato un parallelo ricorso in materia penale che, con sentenza 6B_949/2014 di data odierna, questo Tribunale ha parzialmente accolto in punto segnatamente alla sua condanna al pagamento di un risarcimento compensatorio a garanzia del quale è stato mantenuto il sequestro conservativo, tra l'altro, pure sulla quota di comproprietà di un fondo iscritta a nome della ricorrente. L'impugnativa qui in esame non diventa per questo solo motivo priva di oggetto. Infatti, l'esito del procedimento in seguito al rinvio pronunciato non è scontato, non essendo esclusa la possibilità di una nuova condanna a un tale risarcimento. Per economia processuale, si giustifica pertanto di non attendere la nuova decisione su rinvio per vagliare il rimedio esperito dall'insorgente.  
 
1.3. D'acchito inammissibile appare la conclusione volta a far riconoscere la validità della cessione a suo favore del credito correntista vantato dal marito nei confronti della società aaa.________SA, atteso che la stessa non è stata oggetto della sentenza impugnata ed esula quindi dall'oggetto del litigio, circoscritto alla sola questione della conformità al diritto del sequestro conservativo ordinato su beni formalmente intestati all'insorgente.  
 
1.4. Nella replica, la ricorrente formula nuove censure contro la sentenza impugnata, adducendo una pretesa violazione dell'art. 84 cpv. 2 CO non contenuta nel suo gravame. Secondo la giurisprudenza, un completamento del ricorso nell'ambito della replica è ammissibile solo nella misura in cui ne abbiano dato adito le osservazioni di una controparte (DTF 135 I 19 consid. 2.2). Questa condizione non è manifestamente adempiuta in concreto e l'insorgente neppure lo sostiene. La censura, che poteva senz'altro essere sollevata prima della scadenza del termine di ricorso, è pertanto inammissibile. In simili circostanze questo Tribunale può esimersi dall'esaminare se la ricorrente, che non è stata condannata al risarcimento degli accusatori privati, sia legittimata a dolersi di una violazione della citata norma, ciò che è contestato dall'opponente 2.  
 
1.5. Replicando alle osservazioni degli opponenti 7-16, l'insorgente ne contesta la ricevibilità nella misura in cui emanerebbero da persone anonime indicate unicamente mediante le relazioni di cui erano titolari.  
Gli opponenti 7, 9, 14 e 15 sono sempre stati designati in sede cantonale con riferimento ai loro conti, designazione che questo Tribunale ha ripreso al fine di evitare confusioni. La loro identità è comunque nota, figurando negli atti di causa, la ricorrente non pretende del resto il contrario. L'ammissibilità di un simile modo di procedere può nella fattispecie rimanere indecisa. Gli opponenti 7, 9, 14 e 15 hanno presentato delle osservazioni in comune con gli opponenti 8, 10-13 e 16, tutti rappresentati dallo stesso patrocinatore. Sicché, anche volendo sanzionare con l'inammissibilità la mancata designazione esatta dell'identità dei primi negli scritti rivolti al Tribunale federale, le osservazioni dovrebbero comunque essere prese in considerazione nella misura in cui emanano anche dai secondi. Vi potrebbero essere delle conseguenze a livello di spese e ripetibili. Ma, come si vedrà, gli opponenti risultando soccombenti, spese e ripetibili devono in ogni caso essere poste a loro carico. 
 
1.6. Si rivela per contro inammissibile la breve risposta al ricorso presentata dall'opponente 3 in quanto priva di conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
2.   
Le critiche di violazione di garanzie di rango costituzionale o convenzionale devono adempiere accresciute esigenze di motivazione. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina infatti tali censure solo se motivate in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione (DTF 141 I 36 consid. 1.3). 
 
Nel capitolo "in ordine" la ricorrente annuncia voler censurare tra l'altro la violazione da parte della CARP di norme di diritto internazionale, richiamando esplicitamente l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. Sennonché, oltre a non motivare successivamente tale censura, ella neppure si avvede che tale protocollo, seppur sottoscritto, non è stato ratificato dalla Svizzera (v. al riguardo dello stato delle firme e ratifiche del citato trattato il sito del Consiglio d'Europa < http://www.coe.int/it >) e non è dunque entrato in vigore nel nostro paese. Tale censura appare quindi inammissibile a causa dell'assenza di motivazione e dell'inapplicabilità della norma invocata. 
 
In seguito, nel preambolo del capitolo "in diritto", l'insorgente rimprovera alla CARP la violazione del diritto a un processo equo e una conseguente grave violazione di diritti costituzionali, non essendosi essa chinata sulle numerose considerazioni essenziali illustrate nella sua arringa d'appello. Ancora una volta però la sua critica è sprovvista di un'adeguata motivazione, non specificando minimamente quali elementi avrebbe addotto in sede di appello, determinanti per l'esito del giudizio, e sui quali i giudici precedenti avrebbero omesso di esprimersi. Giova al proposito rammentare che il diritto a una decisione motivata, dedotto dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., non impone all'autorità di esaminare espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, bensì soltanto gli argomenti utili al fine della decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Anche su questo punto il ricorso si appalesa dunque inammissibile per carenza di motivazione. 
 
3.   
Dopo aver ricordato che l'art. 71 cpv. 3 CP permette di sequestrare in vista dell'esecuzione del risarcimento compensatorio solo i beni dell'autore dell'infrazione o di terzi favoriti in qualche modo dal reato, la CARP ha rilevato anche la possibilità di porre sotto sequestro conservativo i beni trasferiti a terze persone in virtù di un atto nullo, dovendo essere considerati ancora di pertinenza della persona condannata al risarcimento equivalente. Chinandosi poi sulla convenzione matrimoniale dell'8 luglio 2004 con cui i coniugi A.________ hanno abbandonato il regime di partecipazione agli acquisti per adottare quello di separazione dei beni, i giudici cantonali hanno ritenuto che, al momento della sua conclusione, il marito si trovava in debito nei confronti di tutti coloro che erano stati malversati per un importo di gran lunga superiore a quello degli acquisti indicato nel rogito, conseguentemente non vi era una sostanza attiva da dividere, ma piuttosto passivi da caricare, di modo che non sussiste una controprestazione adeguata. Oggettivamente la convenzione non ha dunque alcun fondamento e non consente di preservare i beni intestati all'insorgente. La CARP ha poi ritenuto che, sotto il profilo soggettivo, la ricorrente sapeva, almeno nelle grandi linee, che il marito aveva dei problemi connessi all'attività di ff.________SA, di cui era vice presidente, nei confronti della quale l'allora Commissione federale delle banche aveva ordinato delle verifiche e che la questione poteva avere una connotazione penale posto che, quattro giorni dopo la sottoscrizione della citata convenzione, egli si sarebbe presentato al Ministero pubblico per essere interrogato. Essa ha quindi negato la buona fede dell'insorgente: ha acconsentito alla modifica del regime matrimoniale sapendo che il coniuge intendeva tentare di salvaguardare una parte dei loro averi da possibili richieste di risarcimento dei clienti della società. La Corte cantonale ha ancora evidenziato come, senza che vi fossero legittimi motivi plausibili, l'adozione del regime di separazione dei beni è avvenuta dopo 35 anni di matrimonio e come la cessione di una parte importante di beni immobili avrebbe comportato per la ricorrente, casalinga senza reddito, l'assunzione a titolo personale di rilevanti oneri ipotecari. Infine la CARP ha aggiunto che, malgrado tecnicamente l'insorgente sia da considerare come un terzo, di fatto non lo sia completamente. La convivenza pluridecennale con il marito rende la coniuge una persona con caratteristiche, sensibilità e conoscenze ben diverse da un estraneo, la di lei percezione delle difficoltà che il marito sta vivendo essendo indubbiamente maggiore rispetto a quella di qualcuno al di fuori del tetto coniugale. Di conseguenza i giudici cantonali hanno ordinato il sequestro conservativo dei beni intestati alla ricorrente in forza della convenzione matrimoniale. 
 
4.   
L'insorgente contesta la ritenuta nullità della convenzione matrimoniale, considerando arbitraria la conclusione della CARP. Non spetterebbe al giudice penale determinarsi sui diritti di proprietà in base alle norme del CC, la questione dovendo piuttosto essere sottoposta a un tribunale civile. La ricorrente si richiama a una sentenza emanata dal Pretore del Distretto di Lugano, unico che si sarebbe espresso con competenza sotto il profilo del diritto civile, che avrebbe definito "del tutto plausibili" i motivi alla base della sottoscrizione della convenzione matrimoniale, considerandola valida. In simili circostanze, la conclusione della CARP per cui i beni intestati all'insorgente sarebbero di pertinenza del marito e come tali gravabili da sequestro conservativo non poggerebbe su alcun accertamento fattuale e sarebbe arbitraria. La ricorrente lamenta poi la violazione dell'art. 71 CP. Sostiene l'impossibilità di porre sotto sequestro beni appartenenti a un terzo che non costituiscono provento di reato o un suo surrogato, a prescindere dalla buona fede o da una controprestazione. Gli averi dei coniugi non sarebbero composti né alimentati da reato. Evidenzia come la CARP abbia condannato il marito e non l'insorgente al pagamento di un risarcimento compensatorio, di modo che i beni di quest'ultima non potrebbero essere posti sotto sequestro conservativo. Soggiunge in seguito che non sia possibile, senza incorrere nell'arbitrio, privarla della protezione della presunzione della sua buona fede, non essendo stato dimostrato il contrario. Al momento di concludere la convenzione matrimoniale, la ricorrente avrebbe unicamente saputo che il coniuge era nervoso e preoccupato per la situazione non facile in cui si trovava ff.________SA, ma avrebbe ignorato eventuali debiti che egli poteva avere nei confronti di terzi e pure i contatti avuti dal marito con il Ministero pubblico. In punto alla controprestazione adeguata, l'insorgente adduce che la liquidazione del regime di partecipazione agli acquisti sarebbe andata a coprire un'obbligazione nata prima del periodo in disamina nel corso dei 35 anni di matrimonio in un contesto di agiatezza economica, ciò che sarebbe stato crassamente disatteso dalla CARP. A torto poi l'autorità cantonale ritiene che non vi fosse alcuna sostanza attiva da suddividere, in quanto a norma dell'art. 210 CC i debiti che devono essere dedotti devono essere dovuti ed esigibili prima del cambiamento del regime matrimoniale, ciò che non sarebbe il caso per le pretese di risarcimento degli accusatori privati, l'eventuale obbligo di risarcimento sorgendo e diventando esigibile soltanto con la crescita in giudicato di una sentenza che ne accerti l'esistenza. Essa inoltre confonderebbe la questione della consistenza degli aumenti del regime di partecipazione agli acquisti con il concetto di controprestazione adeguata: la convenzione matrimoniale avrebbe permesso di determinare la parte degli averi di spettanza economica della ricorrente. Infine l'insorgente lamenta la violazione del principio della proporzionalità, il sequestro conservativo ordinato estendendosi a tutto il suo patrimonio, alla sola eccezione dell'arredo domestico, con conseguente pregiudizio del suo "status sociale". 
 
5.   
D'acchito infondata risulta la critica sulla pretesa incompetenza della CARP a statuire su questioni afferenti il diritto civile. Non a caso, la ricorrente non si prevale di alcuna norma che sarebbe stata disattesa dall'autorità precedente. D'altronde lo stesso CPP attribuisce espressamente al giudice penale la competenza di statuire su questioni di diritto privato, quali ad esempio l'azione civile fatta valere in via adesiva nel procedimento penale dall'accusatore privato (v. art. 126 CPP) oppure le pretese avanzate da più persone su beni da dissequestrare (v. art. 267 cpv. 4 CPP). Inoltre, secondo la concezione giuridica svizzera, i tribunali e le autorità possono esaminare a titolo pregiudiziale anche questioni giuridiche relative ad altri campi del diritto di loro precipua competenza, purché tale esame non sia vietato da una disposizione legale e nella misura in cui l'autorità competente in materia non abbia reso sulla questione del caso concreto una decisione cresciuta in giudicato (v. DTF 105 II 308 consid. 2 pag. 311). La sentenza del Pretore del Distretto di Lugano a cui la ricorrente si richiama non si pronuncia esplicitamente sulla validità della convenzione matrimoniale, ma si limita a definire "plausibili" le argomentazioni addotte in quella sede dall'insorgente a giustificazione della modificazione del regime dei beni, di modo che la stessa non risulta vincolante per la CARP, ciò che nemmeno è preteso nel gravame. 
 
6.  
 
6.1.   
Secondo l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP (art. 71 cpv. 1 CP). Scopo di tale risarcimento è quello di evitare che la persona che ha disposto di beni soggetti a confisca sia avvantaggiata rispetto a chi li ha conservati. Questa misura si sostituisce alla confisca in natura e, rispetto a quest'ultima, non deve dunque comportare né vantaggi né inconvenienti. In ragione del sua natura sussidiaria, il risarcimento compensatorio può essere pronunciato solo se, nel caso in cui i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 62). 
 
Al fine di garantire l'esecuzione del risarcimento compensatorio, l'art. 71 cpv. 3 CP permette di sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Per interessato s'intende non solo l'autore, ma anche, a determinate condizioni, un terzo favorito in un modo o nell'altro dal reato (v. art. 70 cpv. 2 CP richiamato dall'art. 71 cpv. 1 CP; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 64). Possono essere posti sotto sequestro conservativo solo i beni della persona condannata al pagamento di un risarcimento compensatorio (NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 aed. 2007, n. 174 ad art. 70-72 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 aed. 2013, n. 3 ad art. 71 CP; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3 aed. 2013, n. 69 ad art. 70/71 CP). Nei confronti di terzi non tenuti a un tale risarcimento, il sequestro conservativo non è ammissibile. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, è possibile porre sotto sequestro ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP i beni di un terzo qualora, sulla base del cosiddetto principio della trasparenza, il terzo e l'interessato siano sotto il profilo economico la stessa persona oppure qualora, malgrado le apparenze, l'interessato si riveli nei fatti essere il vero beneficiario dei valori ceduti a un uomo di paglia in virtù di un contratto simulato (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 64).  
 
6.2. Giova innanzitutto precisare che la CARP non ha condannato la ricorrente al pagamento di un risarcimento compensatorio, ma esclusivamente il marito. Non risulta infatti che ella sia stata favorita in un modo o nell'altro dai reati oggetto del procedimento penale. In simili circostanze, appaiono del tutto superflue le considerazioni sulla buona fede dell'insorgente e sulla controprestazione adeguata, sviluppate sia nel gravame sia nelle osservazioni degli opponenti. Trattasi infatti di elementi determinanti per ordinare una confisca, rispettivamente un risarcimento compensatorio direttamente nei confronti della ricorrente, ciò che l'autorità cantonale non ha ritenuto fare. Di conseguenza, il sequestro conservativo dei beni intestati all'insorgente può giustificarsi unicamente se la proprietà le è stata trasmessa in virtù di un atto simulato, atteso che l'ipotesi dell'applicazione del principio della trasparenza non entra manifestamente in considerazione nella fattispecie.  
 
6.3. Per la CARP, la convenzione matrimoniale non ha alcun fondamento oggettivo, in quanto sostanzialmente non vi era sostanza attiva da dividere, ma piuttosto passivi da caricare. Essa tuttavia non ritiene che A.A.________ sia rimasto nei fatti il vero beneficiario dei beni trasmessi alla ricorrente in forza della citata convenzione e ancor meno che questa sia in realtà unicamente simulata e che l'insorgente sia una semplice "donna di paglia". L'opponente 17 ventila la possibilità di qualificare suddetta convenzione come un negozio giuridico fittizio in considerazione delle circostanze temporali della sua conclusione. Sennonché, a prescindere dai veri scopi perseguiti con la convenzione, nulla indica che i coniugi non avessero la reale volontà di adottare il regime della separazione dei beni. Il fatto che non sussistesse un utile da suddividere nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti, come ritenuto nella sentenza impugnata e addotto nelle varie osservazioni degli opponenti, non muta lo stato delle cose. Il sequestro conservativo nel procedimento penale non è destinato infatti a tutelare i creditori di un coniuge, ciò che del resto neppure i giudici cantonali sostengono. Per questo il diritto civile fornisce già garanzie, la protezione dei creditori essendo assicurata dall'art. 193 CC, indipendentemente da qualsiasi scopo dei coniugi di danneggiarli (v. al riguardo DTF 142 III 65 consid. 4.2). Non si ravvedono peraltro motivi di nullità della convenzione matrimoniale. In simili circostanze risulta arbitraria la conclusione dei giudici cantonali secondo cui i beni intestati all'insorgente siano in realtà di pertinenza del marito, in quanto non poggia su alcun accertamento fattuale o considerazione giuridica. Mantenendo il sequestro conservativo sui beni della ricorrente, la CARP ha quindi violato gli art. 70 seg. CP, non essendo adempiuti i presupposti per mantenere una tale misura, che deve dunque essere tolta. Invano l'opponente 2 si prevale della tutela di cui all'art. 193 CC per opporsi al dissequestro dei beni della ricorrente. Questa tutela non ha come effetto di supplire al mancato adempimento delle condizioni poste dal CP per mantenere un sequestro conservativo a garanzia del risarcimento compensatorio a cui è stato condannato il marito dell'insorgente.  
 
Considerato quanto appena esposto risulta superfluo esaminare l'eventuale violazione del principio della proporzionalità invocata nel gravame. 
 
7.   
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso merita accoglimento e va pertanto annullato il sequestro conservativo dei beni dell'insorgente. La causa dev'essere rinviata all'autorità precedente affinché ne ordini il dissequestro e si pronunci nuovamente sugli oneri processuali della sede cantonale. 
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili sono poste a carico degli opponenti che hanno concluso alla reiezione del gravame (aa.________Ltd, i clienti 02, 03, 04, 05, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, nonché bb.________Inc., ff.________SA in liquidazione e gg.________Inc.), secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4-5 nonché art. 68 LTF). Occorre comunque precisare che le ripetibili si limitano a coprire l'inoltro del gravame. Nella fase successiva dello scambio degli scritti, la ricorrente ha difeso da sola i propri interessi. Benché postuli un'indennità d'incomodo, non adduce aver dovuto far fronte a particolari spese (DTF 133 III 439 consid. 4). 
 
Questo esito procedurale rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico degli opponenti 2 e 7-18 in parti eguali e in solido. 
 
3.   
Il Cantone Ticino e gli opponenti 2 e 7-18 verseranno in solido all'avv. Luca Maghetti e all'avv. Andrea Del Fante complessivi fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy