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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_91/2018  
 
 
Sentenza del 6 marzo 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SpA, 
patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________Ltd, 
patrocinata dall'avv. Costantino Castelli, 
opponente, 
 
1. C.________Srl, 
2. D.________Srl, 
patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi. 
 
Oggetto 
cauzione processuale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 gennaio 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2017.70). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Con petizione 23 ottobre 2008 la B.________Ltd. ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la C.________Srl, chiedendo che fosse condannata a pagarle fr. 7'056'132.80. Quest'ultima si è opposta alla petizione e ha inoltrato un'azione riconvenzionale.  
Il 17 febbraio 2009 la D.________Srl e la A.________SpA hanno chiesto, con domanda di intervento principale in lite giusta l'art. 50 CPC/TI, la condanna della B.________Ltd. al pagamento di complessivi fr. 84'042'258.25. 
Con decisione 22 marzo 2016, in parziale accoglimento dell'istanza 10 agosto 2015 della B.________Ltd., il Pretore ha posto a carico della C.________Srl e della A.________SpA cauzioni processuali di fr. 50'000.-- rispettivamente di fr. 150'000.--, ritenendo che la garanzia possa unicamente riferirsi a costi sorti dopo il 10 agosto 2015. 
 
1.2. In parziale accoglimento di un reclamo 13 aprile 2016 presentato dalla B.________Ltd., la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha ritornato con sentenza 22 febbraio 2017 la causa al Pretore per stabilire la cauzione da imporre alla A.________SpA, tenendo anche conto delle prestazioni di patrocinio svoltesi fra il 17 febbraio 2009 e il 10 agosto 2015.  
Il Pretore ha nuovamente condannato la A.________SpA al versamento di una cauzione processuale di soli fr. 150'000.-- con decisione 23 giugno 2017. 
 
2.   
Con sentenza 3 gennaio 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello ha, in parziale accoglimento di un ulteriore reclamo della B.________Ltd., nuovamente ritornato gli atti al Pretore affinché aumenti adeguatamente l'importo della cauzione a carico della A.________SpA nel senso dei considerandi della sentenza di rinvio del 22 febbraio 2017. 
 
3.   
La A.________SpA chiede, con rincorso in materia civile del 7 febbraio 2018, al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che il reclamo della B.________Ltd. sia integralmente respinto. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma la B.________Ltd. ha chiesto il 12 febbraio 2018 che la ricorrente sia obbligata a fornire delle garanzie per le spese ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
La decisione impugnata, che rinvia l'incarto al Pretore per nuova fissazione della cauzione processuale, non pone manifestamente fine al procedimento e non può quindi essere considerata finale nel senso dell'art. 90 LTF. Essa costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 140 V 321 consid. 3.1) unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), poiché l'ipotesi prevista dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto, atteso che le decisioni in materia di condanna alla prestazione di una garanzia per ripetibili sono decisioni incidentali (DTF 142 III 798 consid. 2.1). Spetta al ricorrente spiegare perché sarebbe data la predetta eccezione, fatti salvi i casi in cui questa risulta in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2). 
Secondo la ricorrente una decisione del Tribunale federale sarebbe " indispensabile al fine di porre termine ad un potenzialmente infinito rimando " della decisione sull'ammontare della cauzione, " con conseguente incertezza giuridica, dilazione dei tempi procedurali ed ineconomicità ". Sennonché, con tale argomentazione, per altro pure fondata sull'apodittico assunto di nuovi rilanci, essa pare dimenticare che il pregiudizio menzionato dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di natura giuridica e che il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei suoi costi non sono considerati un danno irreparabile nel senso della norma in discussione (DTF 142 III 798 consid. 2.2, con rinvii). 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo stato ordinato uno scambio di scritti, la domanda di garanzia per le ripetibili presentata dall'opponente per la procedura innanzi al Tribunale federale è divenuta caduca. 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla C.________Srl, alla D.________Srl in liquidazione e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 marzo 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti