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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_358/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 aprile 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca della licenza di condurre veicoli a motore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 maggio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nato nel 1963, ha conseguito la licenza di condurre nel 1981. Avvocato di professione, è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative: il 9 novembre 2006 di una revoca di 3 mesi e 15 giorni a seguito di un'infrazione grave (circolazione in stato di ebrietà qualificata), il 6 maggio 2010 di una revoca di 1 mese a seguito di un eccesso di velocità medio-grave e, infine, il 3 dicembre 2010 di un ammonimento in seguito a un'infrazione lieve. 
 
B.   
Il 25 agosto 2011 alle ore 11.26, egli ha circolato in territorio di Berna sull'autostrada A1 a una velocità punibile di 96 km/h, laddove vigeva un limite di 60 km/h. Venutane a conoscenza, la Sezione della circolazione del Cantone Ticino gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi su una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, gli ha comunicato che il caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale. 
 
C.   
Con decreto d'accusa del 12 novembre 2012, il Procuratore pubblico del Canton Berna lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di fr. 2'400.--, non sospesa condizionalmente (12 aliquote giornaliere di fr. 200.-- cadauna). In seguito all'opposizione formulata dall'interessato, il 19 luglio 2013 il Presidente del "Regionalgericht Bern-Mittelland" ha confermato il capo d'imputazione, riducendola tuttavia, sospendendola per un periodo di prova di tre anni, la pena pecuniaria a fr. 2'000.--. La sentenza, priva di motivazione, non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato. 
 
D.   
Preso atto delle conclusioni penali, la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento, revocando all'interessato, con decisione del 23 ottobre 2014, la licenza di condurre per la durata di 15 mesi, provvedimento confermato il 17 dicembre 2014 dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 27 maggio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
E.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di considerare l'infrazione litigiosa come di lieve entità, pronunciando una revoca della licenza di condurre di 3 mesi al massimo. 
 
La Sezione della circolazione propone di respingere il gravame, il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre la Corte cantonale si riconferma nell'impugnato giudizio: queste osservazioni sono state trasmesse al ricorrente. 
 
Con decreto presidenziale del 26 agosto 2015 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Inoltre, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (diritto di essere sentito) e l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 229 consid. 4.1), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).  
 
2.  
 
2.1. In relazione alla censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti, la Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale.  
 
 
2.2. L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.; BERNHARD RÜTSCHE/DANIELLE SCHNEIDER, in: Strassenverkehrsgesetz, BSK, n. 26-28 ad art. 23).  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha stabilito che la causa può essere decisa sulla base degli atti senza assumere le prove notificate dal ricorrente, in particolare il richiamo dal Regionalgericht Bern-Mittelland delle note del dispositivo orale della sentenza del 19 luglio 2013, poiché l'interessato avrebbe dovuto pretendere una motivazione scritta della stessa; ciò a maggior ragione visto che la Sezione della circolazione gli aveva comunicato che sotto il profilo amministrativo la causa sarebbe stata esaminata al termine del procedimento penale allora pendente. Ha ritenuto che il ricorrente non può più contestare i fatti indicati nel decreto di accusa del Procuratore pubblico e nel dispositivo della sentenza penale. Al ricorrente non gioverebbe pertanto asserire che il giudice penale avrebbe ritenuto una prognosi favorevole e ridimensionato di conseguenza la gravità della violazione, tanto da decretarne la riduzione e la sospensione, non da ultimo al suo dire sulla scorta di accertamenti esperiti nel frattempo (assenza di un cantiere nella direzione di marcia da lui percorsa, violazione del limite di velocità da parte di 171 veicoli su 1040 controllati).  
Il Tribunale cantonale amministrativo ha ricordato che per evidenti ragioni di unità di giudizio esso è vincolato alla condanna penale pronunciata il 19 luglio 2013. Qualora l'insorgente riteneva ch'essa fosse stata adottata sulla base di presupposti fattuali inesatti, o che il giudice penale avesse errato nell'addebitargli la nota colpa, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni e pretendere l'emanazione di una sentenza motivata, contro la quale aggravarsi dinanzi alle istanze superiori allo scopo di ottenere un'assoluzione da far valere poi nella sede amministrativa. 
 
3.2. Il ricorso è incentrato e si esaurisce in sostanza sull'assunto che le autorità cantonali, non assumendo le note del dispositivo orale della sentenza del 19 luglio 2013, non avrebbero considerato le asserite circostanze eccezionali e particolari, segnatamente le condizioni di circolazione eccellenti (giornata di sole con visibilità perfetta, strada libera) e il limite di velocità di 60 km/h posto temporaneamente a causa di un cantiere, che il giorno dell'infrazione non ci sarebbe tuttavia stato. Questi fatti imporrebbero di scostarsi dalla decisione penale in ossequio del principio di proporzionalità. Il ricorrente adduce che nel dispositivo orale del giudizio penale sotto il profilo soggettivo sarebbe stata ritenuta una prognosi favorevole, mentre sotto quello oggettivo la pretesa assenza di un cantiere avrebbe comportato la riduzione della pena e la sua sospensione.  
 
3.3. La tesi chiaramente non regge. La richiesta di assumere detta prova, riproposta anche in questa sede, è infatti stata rettamente rifiutata sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove per nulla arbitrario (sul tema vedi DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299). In tale contesto i giudici cantonali hanno rettamente osservato che il ricorrente non può pretendere che l'autorità amministrativa legga una sentenza di condanna priva di motivazione come gli fa comodo.  
 
Egli, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non si confronta del resto minimamente con la prassi, decisiva, richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui il conducente condannato con sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere che l'autorità amministrativa in un secondo tempo completi l'istruttoria. L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale "vincolante" deve infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella sede ed esibire una decisione penale motivata, dalla quale risultino i motivi d'ordine oggettivo e soggettivo che hanno comportato un giudizio favorevole all'accusato. 
 
In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la forma di dispositivo, qualora, come nel caso in esame, egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto (sentenza 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2; cfr. anche DTF 128 II 139 consid. 2c pag. 143; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code de la circulation routière commenté, 2015, n. 3.9.1 ad intro. art. 16 segg. LCR). 
 
3.4. In concreto il ricorrente, avvocato, ha scientemente rinunciato a chiedere la motivazione scritta del giudizio penale, forse, come lascia intendere, perché il ricorso contro la decisione penale non avrebbe avuto esito positivo o, al suo dire, per una scelta dettata da motivi finanziari, ritenuto che la rinuncia a chiedere la motivazione scritta della sentenza penale comportava una riduzione di fr. 400.-- delle spese giudiziarie. Spetta quindi al ricorrente assumere le conseguenze della strategia processuale e difensiva scientemente adottata.  
 
4.  
 
4.1. Nelle descritte circostanze, il ricorrente invoca a torto il principio secondo cui l'autorità amministrativa può scostarsi, a determinate condizioni, dall'accertamento dei fatti operato in sede penale. In effetti, come si è visto, nel caso di specie egli è stato informato dell'avvio del procedimento amministrativo e ciononostante, contrariamente al principio della buona fede e al suo dovere di collaborazione, ha rinunciato a fare valere i diritti garantiti alla difesa nel procedimento penale. Nella fattispecie il giudizio penale è stato emanato dopo lo svolgimento del dibattimento, al quale il ricorrente ha partecipato. La rinuncia a richiedere la motivazione della sentenza impedisce di verificare l'eventuale presenza di inesattezze o contraddizioni manifeste, in particolare riguardo alla sua colpa. La Corte cantonale non aveva quindi motivo di scostarsi dal giudizio penale (vedi per il caso contrario sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3.2), né ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.  
 
4.2. L'istanza precedente ha aggiunto, rettamente, che la tesi dell'irregolarità e/o dell'errata collocazione della segnaletica è ininfluente, ricordato che secondo la giurisprudenza e la dottrina, i segnali e le demarcazioni, quand'anche non fossero posati in modo regolare, devono in ogni modo essere osservati, nella misura in cui creano un'apparenza giuridica per gli altri utenti della strada, che merita di essere protetta (art. 27 cpv. 1 LCStr; DTF 128 IV 184 consid. 4.2 e 4.3; sentenza 6B_112/2011 dell'8 giugno 2011 consid. 3.3, in: JdT 2011 I 314; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, op. cit., n. 1.3 ad art. 27). Anche su questo aspetto il ricorrente non si confronta con la pertinente giurisprudenza richiamata dalla Corte cantonale, limitandosi ad addurre, in maniera del tutto generica e lesiva delle esigenze di motivazione (art. 42 LTF), che sul tratto litigioso sarebbe stata posta arbitrariamente una limitazione a 60 km/h, motivo per cui l'aver circolato a 96 km/h non costituirebbe un'infrazione grave. Ora, la specifica qualifica dell'infrazione è stata ritenuta sia dal Procuratore pubblico sia dal Tribunale bernese. A titolo abbondanziale si può ricordare che nello scritto del 20 marzo 2013 dell'Ufficio federale delle strade, che figura nell'incarto cantonale, si sottolinea che sebbene nella direzione di marcia del ricorrente non vi fosse un cantiere, che era ubicato sulla corsia opposta, le due corsie sulle quali il ricorrente circolava presentavano un restringimento a causa dei lavori in corso su quelle opposte, motivo per cui la tesi difensiva difficilmente avrebbe retto.  
 
4.3. Per di più, il ricorrente sostiene, a torto, che la Corte cantonale non avrebbe esaminato la pretesa presenza di circostanze eccezionali. I giudici cantonali hanno infatti stabilito che l'asserita assenza di un cantiere nella tratta da lui percorsa, come pure le condizioni stradali e meteorologiche favorevoli e lo scarso traffico non hanno comunque alcuna rilevanza di fronte all'entità dell'eccesso compiuto. Anche questi elementi avrebbero dovuto coerentemente indurre il ricorrente a perseverare per ottenere il riconoscimento dell'asserita irregolarità della segnaletica esposta e di conseguenza l'impunità negatagli dalla prima istanza di giudizio: nonostante la natura e l'importanza della sanzione, egli è rimasto passivo.  
 
I giudici cantonali hanno poi ritenuto che l'essere incorso in una infrazione grave a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza della nota pregressa misura amministrativa inflittagli, in applicazione del sistema a cascata comporta che il contestato provvedimento di revoca deve in ogni modo essere della durata di almeno 12 mesi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCstr). Hanno aggiunto, a ragione, che la serietà dell'infrazione commessa a distanza di meno di cinque anni dall'esecuzione di quella precedente, il grado di colpa imputabile al ricorrente, la sua reputazione quale conducente macchiata dalle tre citate iscrizioni e il fatto che si è limitato a invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore, senza comprovarla, giustifica senz'altro la criticata revoca di quindici mesi. Hanno ricordato ch'essa potrebbe essere ridotta a dodici mesi qualora il ricorrente dovesse frequentare una formazione complementare riconosciuta dall'autorità (art. 17 cpv. 1 seconda frase LCStr), rilevato che, contrariamente alla previgente prassi invocata a torto anche in questa sede dal ricorrente, la durata minima della revoca non può comunque essere ridotta (art. 16 cpv. 3 seconda frase LCStr). 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente ammette d'altra parte di non aver visto la limitazione della velocità a 60 km/h, ciò che dimostra ch'egli non prestava la dovuta attenzione alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida: con la dovuta diligenza l'avrebbe notata. Contrariamente all'assunto ricorsuale, questa inadempienza non costituisce affatto una semplice leggerezza o una disattenzione senza alcuna gravità e comunque incolpevole. Il fatto di non prestare attenzione alla velocità massima segnalata, ridotta per esempio temporaneamente a causa di motivi di protezione dell'ambiente (quali l'eccessiva presenza di polveri fini impercettibili), costituisce di massima una negligenza grave (cfr. sentenza 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4). Ciò vale a maggior ragione in concreto, osservato che il ricorrente medesimo rileva che già le precedenti infrazioni sanzionate con decisioni del 9 novembre 2006 (circolazione in autostrada a 144 km/h invece dei 100 km/h indicati) e del 6 maggio 2010 (circolazione in una galleria alla velocità di 26 km/h superiore al limite) erano dovute, al suo dire, al fatto ch'era "sovrappensiero" e che non "ha prestato attenzione" alla segnaletica. Ne discende che il ricorrente sostiene a torto d'aver tratto il debito insegnamento dalle precedenti infrazioni, prestando da allora una ancora più rigorosa attenzione alle norme della circolazione.  
 
5.2. Infine, neppure il generico accenno del ricorrente a un'eventuale lesione del principio di celerità può comportare una riduzione del limite minimo legale di revoca della licenza di condurre, non avendo il tempo sin qui trascorso privato la misura del suo scopo educativo (sentenza 1C_591/2012, citata, consid. 4.2 e 4.3; cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3).  
 
6.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 6 aprile 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri