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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_15/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 aprile 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente, 
 
1. B.________, 
2. C.________. 
 
Oggetto 
gratuito patrocinio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2017 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dagli avvocati B.________ e C.________, condannato A.________ a pagare agli attori fr. 4'327,75, oltre interessi; 
 
che con sentenza 15 febbraio 2017 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata da A.________ contestualmente al reclamo inoltrato contro la predetta pronunzia; 
che la Corte cantonale ha trattato tale domanda come unicamente riferita all'esenzione dagli anticipi e dalle spese processuali e non anche alla designazione di un patrocinatore d'ufficio, avendo l'istante già redatto il reclamo ed essendo stata presentata quando il termine d'impugnazione era già scaduto; 
 
che essa ha poi ritenuto, con una dettagliata motivazione, il reclamo privo di possibilità di successo; 
che il 20 marzo 2017 A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo di annullare la predetta sentenza e di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio dopo averla provvista di una " rappresentanza legale equa ", nulla avendo impedito " ai Giudici di seconda istanza di ritornare il reclamo e dare seguito unicamente all'esplicita richiesta di un avvocato d'ufficio "; 
che essa postula pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura innanzi al Tribunale federale; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la pronunzia impugnata è una decisione incidentale unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, il valore di lite della causa di fondo non raggiungendo il limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, la ricorrente non spiegando per quale motivo sarebbe addirittura incostituzionale escludere la possibilità di far migliorare da un patrocinatore d'ufficio un reclamo dopo la scadenza del termine d'impugnazione espressamente previsto dalla legge (art. 321 CPC) e quindi non prorogabile (art. 144 cpv. 1 CPC); 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente, alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e agli avv.ti. B.________ e C.________. 
 
 
Losanna, 6 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti