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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_311/2024  
 
 
Sentenza del 6 maggio 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, 
Parrino, Bollinger, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (provvedimento professionale; rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 aprile 2024 (32.2023.116). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nell'ottobre 2012 A.________, nato nel 1980, di formazione impiegato di commercio (con attestato federale di capacità) e gerente (con certificato di capacità per esercenti, Tipo I), di professione "Mentor" (venditore/rappresentante) presso B.________SA, ha presentato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (in seguito UAI) una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando "depressione, ansia", con apparizione dei primi sintomi già dal 1997. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l'UAI con decisione del 10 novembre 2014 ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.  
 
A.b. Il 22 novembre 2018 A.________, attivo al 100% quale venditore indipendente d'auto d'occasione presso la "C.________" dal 1° febbraio 2015, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti, segnalando un trauma cranico cervicale e il peggioramento del suo stato lombare a causa di un infortunio professionale occorsogli il 18 dicembre 2017, come pure specificando di essere in cura dal 1° maggio 2018 per disturbi post traumatici. Aggiornati e completati gli atti medico-amministrativi del caso, l'UAI con decisione del 18 febbraio 2020 ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, il grado d'invalidità essendo solo del 17%. A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, con sentenza del 21 dicembre 2020 (incarto n. 32.2020.42) - cresciuta incontestata in giudicato - ha accolto il gravame, annullato la decisione dell'amministrazione e retrocesso l'incarto all'UAI per nuovi accertamenti d'ordine valetudinario. Dando seguito alle istruzioni giudiziarie impartite - in particolare si riferisce alla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (di seguito SAM) del 19 luglio 2022 (con consulti di natura internistico, neurologico, reumatologico e psichiatrico) - l'UAI con decisione del 28 settembre 2023 ha rifiutato le prestazioni AI, segnatamente sia la rendita d'invalidità che le misure reintegrative.  
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità di 3/4 almeno (in subordine che venga riconosciuto un grado d'invalidità del 20% almeno), come pure di "provvedimenti professionali e/o d'integrazione e/o di riqualifica professionale" (memoriale di ricorso del 27 ottobre 2023, pag. 19). 
Con sentenza del 29 aprile 2024 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione amministrativa impugnata. La Corte cantonale ha anche pronunciato la retrocessione degli atti all'UAI per esperire gli accertamenti di natura valetudinaria per il periodo successivo alla decisione impugnata del 28 settembre 2023. 
 
C.  
A.________ inoltra il 31 maggio 2024 (timbro postale) un ricorso al Tribunale federale con cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, in via principale di accogliere il gravame, annullare la sentenza cantonale e rinviare gli atti al Tribunale cantonale per nuovi accertamenti, segnatamente l'esecuzione di una perizia giudiziaria e nuova decisione. In via subordinata egli domanda il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti e decisione. 
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, con risposta del 23 agosto 2024(timbro postale) l'UAI propone di respingere il gravame e confermare la sentenza impugnata, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. Un ulteriore scritto del ricorrente è stato trasmesso al Tribunale federale il 28 agosto 2024. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità - rendita e provvedimenti professionali - nell'ambito della nuova domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata il 22 novembre 2018. Considerate le conclusioni e le motivazioni del ricorrente, è litigiosa la valutazione dell'aspetto valetudinario e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa, come pure quella economica alla base della pretesa rendita d'invalidità di 3/4 almeno.  
 
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (sul tema cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1). La decisione dell'UAI qui contestata è stata emessa il 28 settembre 2023 ma concerneva il diritto alla rendita e ai provvedimenti professionali richiesti con la nuova domanda del 22 novembre 2018. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021.  
 
2.3. Si rileva altresì che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1). Il Tribunale cantonale, evidenziato che la decisione del 28 settembre 2023 costituisce il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si è determinato sul rapporto del 4 marzo 2024 della Klinik D.________, nel senso di trasmetterlo all'UAI affinché lo tratti alla stregua di nuova domanda di prestazioni e renda una nuova decisione (cfr. consid. 2.19.3 della sentenza impugnata, ripreso nel dispositivo 1). A mente del ricorrente questo certificato permetterebbe di confermare che il suo stato di salute sarebbe stato sempre compromesso in maniera superiore a quanto accertato dai medici del SAM, dall'UAI e dal Tribunale cantonale. Tale dichiarazione si esaurisce in un'asserzione apodittica formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti) e dunque inammissibili in questa sede.  
 
2.4. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso degli art. 17 LPGA e art. 88a OAI, applicabili per analogia anche in caso di nuova domanda successiva al rifiuto di una rendita per insufficienza del grado d'invalidità (sul tema cfr. pure sentenza 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2 con riferimenti), la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), la determinazione del grado d'invalidità mediante confronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI), segnatamente i compiti del medico e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1) - con particolare rilievo alle affezioni d'ordine psichico (DTF 143 V 409 e 143 V 418) - come pure la determinazione dei redditi da valido e invalido (sul tema cfr. DTF 134 V 322). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Sull'aspetto valetudinario e la conseguente ripercussione sulla capacità lavorativa, il Tribunale cantonale ha sostanzialmente confermato le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM del 19 luglio 2022 e dei successivi complementi, come pure dei vari apprezzamenti del dott. E.________ - specialista in psichiatria e psicoterapia - del Servizio medico regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR), ai quali ha riconosciuto pieno valore probante. Per l'autorità giudiziaria precedente, tale documentazione ha permesso di constatare che al momento della decisione del 28 settembre 2023 il ricorrente era stato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lucrativa (attuale e adeguata) dal 18 dicembre 2017, abile all'80% (100% di presenza ma riduzione di rendimento del 20% per motivi psichiatrici) dal 6 agosto 2018, abile al 90% (100% di presenza ma riduzione di rendimento del 10% per motivi neurologici) dal 1° aprile 2019, inabile al lavoro al 100% (per un ricovero alla Clinica F.________ per un trattamento reumatologico) dal 14 al 31 maggio 2019 e nuovamente abile al 90% (100% di presenza ma riduzione di rendimento del 10% per motivi neurologici) dal 1° giugno 2019 in avanti.  
 
3.2. Il ricorrente ribadisce preliminarmente la domanda di ricusa nei confronti della perita dott.ssa G.________ (specialista in medicina interna generale), come pure invoca "insanabili e non sanati" vizi di procedura. Successivamente, l'insorgente censura l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, a suo dire manifestamente inesatto e incompleto sia sugli aspetti medici che sulla definizione dell'abilità lavorativa. In particolare l'insorgente contesta le conclusioni e le modalità di allestimento della perizia pluridisciplinare del SAM del 19 luglio 2022, dei successivi complementi e delle prese di posizione dei medici del SMR, a discapito di quanto ritenuto dai propri medici curanti.  
 
4.  
 
4.1. Sulla ricusa della dott.ssa G.________, il ricorrente persiste nell'addurre che la perita non sarebbe imparziale, indipendente e la sua perizia sarebbe errata. A giustificazione della sua richiesta, il ricorrente ripete sostanzialmente i medesimi esempi apportati davanti all'istanza giudiziaria precedente, come pure ripropone la circostanza dell'e-mail del 4 agosto 2023 da lui direttamente indirizzata alla perita (un estratto del testo è riportato dal rappresentante legale del ricorrente nel ricorso al Tribunale cantonale, a pag. 11). Dallo scritto emergerebbe la sfiducia del ricorrente nei confronti dei medici del SAM, con la precisazione altresì che avrebbe risposto "testa o croce, a caso" ai test.  
A parte semmai un non rispetto dell'obbligo di cooperare del ricorrente all'accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA e fra molte, cfr. sentenza 9C_259/2022 del 20 settembre 2022 consid. 5.1.1; DTF 120 V 357 consid. 1a), le sue censure sprovviste di fondamenti medico-oggettivi, al limite dell'appellatorio (cfr. consid. 2.3) - e dunque dell'ammissibilità in questa sede - sono in ogni modo da respingere. Il Tribunale cantonale, dopo avere richiamato l'art. 36 LPGA a cui l'art. 44 cpv. 2 LPGA rinvia e la giurisprudenza in materia (fra molte cfr. DTF 148 V 225 consid. 3.4 e 137 V 210 consid. 2.1.3, in cui viene sottolineato che per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i giudici), ha specificato i motivi per i quali non ne erano dati i presupposti nel caso in esame. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata su un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). La e-mail del 4 agosto 2023 non è sufficiente a legittimare una ricusa. La Corte cantonale ha poi evidenziato la compiutezza delle svariate prese di posizione della dott.ssa G.________ a cui tali accuse erano rivolte (cfr. consid. 2.20.3 della sentenza impugnata). La valutazione internistica della perita non è d'altronde nemmeno mai stata contestata da nessun medico curante (cfr. a tal riguardo l'integrazione del SAM del 25 settembre 2024, pag. 2). Sono pure condivisibili le conclusioni dell'autorità giudiziaria precedente secondo cui le considerazioni personali di carattere medico e/o amministrativo aggiunte dalla perita G.________, anche se discutibili, sono inadatte a giustificare una ricusa i cui presupposti devono altresì essere valutati con rigore (cfr. DTF 123 V 175 consid. 3d). Dagli accertamenti del Tribunale cantonale non emergono circostanze idonee a fondare una parzialità e un'assenza di indipendenza della perita la quale, dal punto di vista internistico, ha svolto un esame del ricorrente accurato il 18 ottobre 2021 e il 16 novembre 2021 e che in ogni modo ha posto diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, circostanza non contestata dall'insorgente. Non vi è nessun elemento oggettivo idoneo a fondare la sfiducia nei confronti della perita. Neppure conforme agli atti è affermare che l'amministrazione non avrebbe dato seguito alla richiesta di ricusa, visto che nella decisione impugnata è stato comunicato che non vi erano i presupposti per una ricusa, come del resto compiutamente accertato dal Tribunale cantonale. 
 
4.2. Relativamente ai pretesi "insanabili e non sanati vizi di procedura", sempre con riferimento alla dott.ssa G.________, il ricorrente menzionando le disposizioni legali relative alla gestione degli atti - segnatamente gli art. 30 e 46 LPGA e l'art. 8 OPGA - censura d'inaccettabile l'omessa integrazione della e-mail del 4 agosto 2023. Il ricorrente postula in tale contesto persino la violazione del diritto di essere sentito di cui all'art. 29 Cost., in quanto l'UAI non avrebbe preso posizione in merito allo stesso e avrebbe dovuto per contro ordinare una superperizia indipendente.  
Il ricorrente non merita tutela, considerato che dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che non vi sono atti valetudinari idonei a dimostrare il preteso grado patologico di esasperazione. Sono inoltre condivisibili le conclusioni della Corte cantonale, secondo cui l'assenza della e-mail nell'elenco atti è irrilevante in quanto ciò che è determinante è che fosse noto ai periti del SAM, specialmente a quello psichiatrico. Non da ultimo si evidenzia che l'amministrazione, come pure il giudice, non sono tenuti a pronunciarsi esplicitamente su tutte le allegazioni sollevate, potendosi limitare alle circostanze significative per la decisione (cfr. DTF 135 III 513 consid. 3.6.5). Si rileva che l'autorità può rinunciare ad atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove, è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento. In tale contesto, la violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 136 I 229 consid. 5.3) e si fonde con il diritto materiale. 
 
5.  
Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti). Lo stesso vale per la valutazione concreta delle prove. Non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto. 
 
6.  
 
6.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che lo stato valetudinario del ricorrente e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa sono stati compiutamente vagliati dai periti amministrativi - dott.ssa G.________ (specialista in medicina interna generale), dott. H.________, (specialista in neurologia), dott. I.________ (specialista in reumatologia) e dott. J.________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) - incaricati dall'UAI in ossequio alla procedura di cui all'art. 44 LPGA. In particolare i periti del SAM hanno considerato tutte le affezioni lamentate dal ricorrente, ponendo le diagnosi e valutando le limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un'analisi approfondita di tutti i referti medici, curanti inclusi. I quattro periti hanno effettuato una visita personale ed esami specialistici, ponendo le diverse diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa (sia in attività adeguate che in quella svolta fino ad ora [venditore d'auto]). Dopo valutazione consensuale i periti sono giunti alla conclusione che l'unica patologia che incideva sulla capacità lavorativa era quella neurologica (perizia del SAM del 19 luglio 2022, pag. 124 e 145). La capacità lavorativa nell'attività di venditore d'auto, come pure in un'attività adeguata, è del 90% (perizia SAM, pag. 145), a partire dall'aprile 2019 e continua, riservata un'incapacità lavorativa al 100% dal 14 al 31 maggio 2019 per la degenza alla Clinica F.________ per un trattamento reumatologico. Le conclusioni dei periti del SAM sono state fatte proprie dal medico del SMR dott. E.________ nel rapporto finale del 27 luglio 2022, a cui si rinvia espressamente anche per il periodo di incapacità lavorativa relativa all'infortunio del 18 dicembre 2017. Il Tribunale cantonale ha altresì accertato e concluso che i successivi complementi di perizia del SAM erano accurati (segnatamente quelli del 26 ottobre 2022, del 14 giugno 2023, del 25 settembre 2023e anche quello del 1° febbraio 2024), dettagliati e convincenti, oltre che tutti condivisi dal dott. E.________ del SMR con le integrazioni del 27 ottobre 2022, del 26 giugno 2023 e del 26 settembre 2023.  
 
6.2. Il ricorrente non merita tutela nelle sue molteplici censure, per i motivi che seguono:  
 
6.2.1. Egli non può essere seguito quando afferma che le valutazioni mediche del SAM sarebbero errate, carenti, parziali e prive di valenza probante, in quanto si tratta per lo più di affermazioni senza alcun corrispettivo oggettivo. Il ricorrente biasima lo storico dell'intera procedura istruttoria, segnatamente pretende l'assenza di un'istruttoria completa a far tempo dal 10 novembre 2014, evidenziando a suo dire che da quella data i medici dell'amministrazione avrebbero effettuato valutazioni confuse, disordinate, parziali e non credibili. A prescindere che si tratta per lo più di critiche di natura appellatoria e dunque inammissibili (cfr. consid. 2.3), il Tribunale cantonale ha per contro evidenziato la correttezza di quanto effettuato dall'UAI. Come difatti da esso accertato, la prima richiesta di prestazioni è stata negata dall'UAI per l'assenza dell'anno di attesa di incapacità lavorativa e la seconda domanda ora oggetto di disamina era stata motivata dall'annuncio di peggioramento dello stato di salute a causa dei postumi di un infortunio del 18 dicembre 2017. Non sorregge il ricorrente contestare ora anche quanto esperito nell'ambito della prima domanda, in quanto, tra l'altro, la relativa decisione del 10 novembre 2014 nemmeno è stata poi contestata dal ricorrente ed è passata incontestata in giudicato. Successivamente, a seguito della nuova domanda, l'amministrazione ha allestito la perizia pluridisciplinare del SAM del 10 settembre 2019 - con consulti in ambito internistico, psichiatrico, reumatologico e neurologico) - che è già stata oggetto di esame giudiziario, ovvero la sentenza del 21 dicembre 2020 che ha rinviato l'incarto all'UAI per nuovi accertamenti valetudinari, che sono appunto stati effettuati con la nuova perizia del SAM del 19 luglio 2022 e le successive integrazioni. Dunque non si capisce il motivo per il quale il ricorrente si diffonda lungamente in censure relative agli accertamenti del 2019, le quali non sono di nessun aiuto in quanto il Tribunale cantonale già si era espresso in merito, predisponendo che l'UAI operasse nuovi accertamenti medici, che sono stati prontamente effettuati con la perizia SAM del 19 luglio 2022. Per completezza si evidenzia pure che grazie ad essi, l'UAI e poi il Tribunale cantonale, hanno accertato la situazione medica e poi quella economica giungendo a un grado d'invalidità del 21% nel 2018 e del 12% nel 2019, entrambi insufficienti per una rendita d'invalidità. Pertanto a giusta ragione l'UAI aveva esaminato la seconda domanda di prestazioni, il grado d'invalidità essendosi modificato in misura rilevante nel senso dell'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI.  
 
6.2.2. Il ricorrente critica altresì la struttura della perizia SAM del 19 luglio 2022, indicando che essa non permetterebbe di esporre delle valutazioni coerenti e chiare, in particolare le diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa sarebbero poste da ogni singolo specialista senza chiaramente distinguere quelle che attengono alla propria specializzazione. Tale censura, oltre che formulata in termini confusi, è in contrasto con quanto effettuato concretamente nei referti peritali. Ogni medico specialista ha posto le diagnosi nel proprio ambito specialistico e poi è seguita la valutazione consensuale tra i vari periti. Questo è quanto è stato effettuato nelle 148 pagine della perizia pluridisciplinare del SAM del 19 luglio 2022. Si rinvia espressamente alle pagine 124 segg. relative alla valutazione consensuale tra i vari periti, i cui singoli rapporti specialistici figurano pure nell'incarto.  
 
6.2.3. Il ricorrente neppure trova consenso quando indica che a suo dire la giurisprudenza relativa ai dolori somatoformi non sarebbe stata considerata dai medici del SAM e dall'autorità giudiziaria precedente. La Corte cantonale ha considerato la giurisprudenza menzionata dal ricorrente (cfr. consid. 2.16 della sentenza impugnata) ma, in particolare in assenza di diagnosi in tal senso con ripercussioni sulla capacità lavorativa, essa non ha trovato però applicazione al caso in esame.  
 
6.2.4. Non sorregge il ricorrente nemmeno affermare che le conclusioni dei medici curanti specialisti sarebbero più convincenti, anche per la circostanza che lo seguirebbero da tempo. Il fatto però che i medici curanti lo assistano da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario. Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
7.  
Per quanto attiene alla valutazione economica, la Corte cantonale ha confermato gli importi ritenuti dall'UAI, ovvero per il reddito da valido - fr. 69'578.- per il 2018 e per il 2019 - e per il reddito da invalido - fr. 54'689.11 per il 2018 e fr. 61'525 per il 2019 - confermando così il grado d'invalidità del 21% nel 2018 e del 12% nel 2019. 
 
7.1. Per il reddito da valido, il Tribunale cantonale ha condiviso la scelta dell'UAI di ritenere i redditi iscritti nel conto individuale nel 2016, considerato che si trattava dell'unico anno intero in cui il ricorrente aveva lavorato per la sua ditta. L'ammontare non è stato attualizzato perché dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente era emerso che a pochi mesi dall'infortunio del 2017 l'esercizio era già gravato da perdite e l'insorgente non era riuscito nemmeno a versare gli oneri sociali. A tale somma era stato inoltre aggiunto anche un importo sempre presente nel conto individuale in quell'anno. La motivazione di tale procedere trova fondamento nella precedente sentenza del 21 dicembre 2020 (incarto n. 32.2020.42; cfr. A.b), passata incontestata in giudicato - in cui tra l'altro era stato accertato che il ricorrente era attivo quale venditore indipendente di auto d'occasione al momento dell'infortunio del 18 dicembre 2017, il quale ha determinato l'inabilità lavorativa di lunga durata - e nel rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente del 15 febbraio 2023, che hanno permesso di constatare l'assenza di elementi di paragone utili e di dati statistici salariali per attività indipendente di commercio di veicoli di seconda mano. L'importo considerato è tutelabile ritenuto che si tratta di quello stabilito nel modo più concreto possibile, così come da giurisprudenza (cfr. sentenza 8C_172/2024 del 14 agosto 2024 consid. 4.4 con riferimento).  
 
7.2. Per il reddito da invalido il Tribunale cantonale ha condiviso e spiegato l'importo ritenuto dall'UAI con i dati statistici, ridotti solo della percentuale relativa alla diminuzione di rendimento e, senza abusare del proprio potere di apprezzamento, ha concluso che non vi era possibilità per alcuna deduzione sociale. In particolare la Corte cantonale non ha accolto le richieste del ricorrente, segnatamente una deduzione sociale (aggiuntiva) del 15% almeno (il ricorrente presenta una capacità lavorativa residua dell'80% dal 2018 e del 90% dal 2019 in attività adeguate, rispettivamente egli gode di un ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua), oltre a un'altra del 10% conformemente al nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, articolo inapplicabile dal punto di vista temporale considerata l'entrata in vigore il 1° gennaio 2024.  
 
7.3. Per entrambi i redditi il ricorrente si limita a esprimere il suo disaccordo e a riproporre in termini soggettivi le medesime censure già operate dinnanzi l'autorità giudiziaria precedente. Per il reddito da valido egli si limita a ripetere che è troppo datato per essere attuabile, oltre il fatto che indica che "appare a priori pertanto errato fare riferimento, come invece hanno fatto l'amministrazione e il TCA, all'attività professionale svolta negli anni precedenti il 2015 presso B.________" (memoriale di ricorso, pag. 30). Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge però che è stato considerato il reddito contenuto nell'estratto conto individuale riferito al 2016 poiché unico anno intero in cui l'insorgente ha lavorato per la sua ditta. Per il reddito da invalido egli contesta, oltre alle riduzioni di rendimento, anche il mancato riconoscimento di una riduzione sociale (sul tema cfr. fra molte DTF 148 V 174 consid. 6.3 e 146 V consid. 4.2) che dovrebbe essere ammessa in una misura superiore, oltre alla deduzione del 10% di cui alla novella dell'OAI. L'insorgente postula infine, sempre in maniera astratta, il riconoscimento del diritto a una rendita di 3/4 almeno. Egli formula così critiche di natura appellatoria (cfr. consid. 2.3), inammissibili in questa sede, omettendo una qualsivoglia motivazione di accertamento manifestamente inesatto dei fatti, rispettivamente di violazione del diritto nella determinazione di entrambi i redditi.  
 
8.  
Infine, il ricorrente contesta il non riconoscimento del diritto a provvedimenti professionali in quanto la conclusione dell'amministrazione contraddirebbe i principi e le norme legali che reggono l'assicurazione invalidità, i quali darebbero priorità all'integrazione. Tale critica pronunciata in tono dogmatico e senza sostegno di alcuna motivazione non evidenzia in che modo il Tribunale cantonale avrebbe violato il diritto e dunque non è tutelabile, oltre al fatto che non considera minimamente gli accertamenti operati dall'amministrazione e poi sostenuti dal Tribunale cantonale, segnatamente il rapporto finale del Servizio Integrazione Professionale dell'UAI (SIP) del 4 aprile 2023 in virtù delle conclusioni del quale non si ritiene di attuare provvedimenti professionali. 
 
9.  
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. 
 
10.  
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, andrebbero pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Quest'ultimo ha tuttavia chiesto di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In considerazione della situazione economica del ricorrente, come pure della circostanza che le sue conclusioni non risultavano a priori prive di probabilità di successo, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta (art. 64 LTF). Il ricorrente viene però reso attento che qualora fosse più tardi in grado di pagare, sarà tenuto a risarcire la cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Al ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria e l'avvocato Patrick Untersee, Lugano, viene incaricato del gratuito patrocino del ricorrente. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e per il momento assunte dalla Cassa del Tribunale federale. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore del ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 6 maggio 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Moser-Szeless 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi