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[AZA 0] 
 
1P.300/1999 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
6 giugno 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente, Catenazzi e Scartazzini, supplente. 
Cancelliere: Albertini. 
 
_______ 
 
Visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 21 mag- 
gio 1999 da  A.________, patrocinato dall'avv. Fabrizio  
Keller, Grono, contro la decisione emanata il 19 marzo 1999 
dal  Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni nella  
causa che oppone il ricorrente al  Governo del Cantone dei  
Grigioni, in materia di rescissione del rapporto di servi-  
zio; 
R i t e n u t o i n f a t t o :  
 
A.-  
A.________, nato nel 1940, è stato assunto dal  
Cantone dei Grigioni come guardiano della selvaggina per il 
1° gennaio 1992, in base a una decisione di impiego emessa 
il 3 dicembre 1991 dal Dipartimento cantonale costruzioni, 
trasporti e foreste (in seguito Dipartimento). 
 
       Per fatti riferiti al periodo di caccia alta 1998, 
la Procura pubblica del Cantone dei Grigioni ha aperto nei 
confronti di A.________ un procedimento penale per falsità 
in documenti di caccia e favoreggiamento. Davanti al Giu- 
dice istruttore egli ha ammesso di avere, il 16 settembre 
1998, nell'esercizio delle sue funzioni, favorito suo nipo- 
te, confermando sulla statistica ufficiale la cacciabilità 
di una cerva da quest'ultimo illegalmente abbattuta, mal- 
grado fosse professionalmente tenuto alla confisca dell' 
animale. L'interessato ha poi ammesso di avere, il 17 set- 
tembre 1998, favorito un altro cacciatore, giudicando come 
cacciabile una cerva con marcate caratteristiche di animale 
allattante, omettendo volontariamente di approfondire l' 
esame e di confiscare l'animale. 
 
B.-  
Il 13 ottobre 1998 il Dipartimento ha sospeso,  
in via provvisionale e con effetto immediato, A.________ 
dalla funzione di guardiano della selvaggina; a decorrere 
dal 14 ottobre 1998 è stato altresì sospeso a titolo caute- 
lativo il suo stipendio. Nel contempo, prospettata la misu- 
ra della rescissione immediata del rapporto d'impiego ai 
sensi dell'art. 10 dell'ordinanza sul rapporto di servizio 
dei dipendenti del Cantone dei Grigioni, del 27 settembre 
1989 (ordinanza sul personale; OP), il Dipartimento ha 
invitato l'interessato a esprimersi. 
 
       Con scritto del 2 novembre 1998 A.________ ha fatto 
valere la nullità formale della procedura seguita dal Di- 
partimento, la stessa rientrando, a suo avviso, nell' 
esclusiva competenza del Governo. Dal profilo materiale ha 
contestato il carattere penale del proprio agire, ravvisan- 
do in esso unicamente una violazione dei suoi compiti pro- 
fessionali, sanzionabile, a suo parere, con una misura di- 
sciplinare meno incisiva della rescissione del rapporto di 
servizio, come la multa o il trasferimento ad altro impie- 
go. Egli ha ribadito tali conclusioni nel ricorso inoltrato 
il 3 novembre 1998 al Governo del Cantone dei Grigioni con- 
tro la decisione del 13 ottobre 1998. 
 
       Il 15 dicembre 1998 l'Esecutivo ha respinto il gra- 
vame, adducendo che la sospensione cautelare e la conces- 
sione del diritto di essere sentito prima del previsto li- 
cenziamento erano stati disposti dall'organo competente e 
che la misura provvisionale era materialmente corretta. Ri- 
tenute gravi le trasgressioni commesse dal dipendente e ri- 
sultando insostenibile la continuazione del rapporto di 
servizio, ha considerato corretta l'apertura di un procedi- 
mento inteso ad un licenziamento amministrativo anziché di- 
sciplinare. 
 
       Con decisione di medesima data, il Governo grigione 
ha sciolto con effetto immediato il rapporto di servizio 
che legava il Cantone a A.________. Ha motivato il licen- 
ziamento amministrativo riprendendo, in sostanza, l'argo- 
mentazione posta a fondamento della propria decisione sulla 
sospensione cautelare. 
 
C.-  
Il 25 gennaio 1999 A.________ ha inoltrato due  
ricorsi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigio- 
ni contro le predette decisioni. 
 
       Nel gravame presentato contro la sospensione prov- 
visionale ha fatto valere che l'ordinamento legislativo 
cantonale presentava una lacuna e che il Dipartimento non 
sarebbe stato legittimato ad emanare le misure in questio- 
ne; al riguardo si sarebbero dovute applicare, per analo- 
gia, le disposizioni del diritto disciplinare. 
 
       Nell'impugnativa rivolta contro la rescissione im- 
mediata del rapporto di servizio ha contestato la procedura 
adottata, facendo valere che né l'istruttoria né la facoltà 
di emanare le misure provvisionali potevano essere delegate 
al Dipartimento; ha poi aggiunto che il licenziamento era 
stato di fatto deciso dal Dipartimento prima che il Governo 
lo decretasse formalmente e prima ancora che egli potesse 
esprimersi sulla misura prospettata, avendo l'Amministra- 
zione nel frattempo provveduto alla liquidazione dei suoi 
diritti salariali e previdenziali. Partendo dal presupposto 
della natura disciplinare del licenziamento, egli ha rite- 
nuto eccessiva, e pertanto sproporzionata, la rescissione 
del rapporto di servizio. 
 
       Con unico giudizio del 19 marzo 1999 il Tribunale 
amministrativo ha respinto entrambi i gravami. Ha accerta- 
to, in sostanza, la regolarità della procedura istruttoria 
seguita dal Dipartimento e la sua conformità con il princi- 
pio della legalità; ha poi confermato la legittimità sia 
della misura provvisionale che della rescissione con effet- 
to immediato del rapporto di servizio. Quest'ultima, di na- 
tura amministrativa e non disciplinare, risultava propor- 
zionata. Infine, ha ritenuto irrilevante la censura rela- 
tiva alla prematura liquidazione dei conteggi salariali e 
previdenziali dell'interessato, considerando però opportuno 
invitare l'Amministrazione ad attendere, in futuro, l'esito 
definitivo della procedura ricorsuale, prima di procedere 
alla liquidazione definitiva. 
 
D.-  
A.________ impugna questa sentenza dinanzi al  
Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico. 
Chiede l'annullamento del giudizio e il conferimento dell' 
effetto sospensivo al ricorso. Adduce un'applicazione ar- 
bitraria del diritto cantonale, e la violazione dei prin- 
cipi della legalità, della separazione dei poteri, del di- 
ritto di essere sentito e del diritto a un giudice impar- 
ziale. 
 
       Il Governo cantonale propone di respingere il ri- 
corso e rinvia alla sentenza impugnata; il Tribunale ammi- 
nistrativo, riconfermandosi nella propria sentenza, postula 
la reiezione del gravame, nella misura in cui è ricevibile. 
 
E.-  
Con decreto presidenziale del 17 giugno 1999 è  
stata respinta la domanda d'effetto sospensivo. 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :  
 
1.-  
Dato che nell'ambito del ricorso di diritto  
pubblico è determinante lo stato di fatto e di diritto vi- 
gente al momento in cui è stata emanata la decisione conte- 
stata (19 marzo 1999), alla presente vertenza è ancora ap- 
plicabile la Costituzione federale del 29 maggio 1874 (DTF 
121 I 367 consid. 1b e riferimenti; RDAT 2000 I n. 45 pag. 
472 consid. 1 inedito). 
 
2.-  
a) Il Tribunale federale si pronuncia d'uffi-  
cio e con piena cognizione sull'ammissibilità del rimedio 
sottopostogli (DTF 126 I 81 consid. 1 con richiami). 
 
       b) La sentenza impugnata è una decisione finale 
d'ultima istanza cantonale (art. 13 e 71 della legge sulla 
giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni, del 9 
aprile 1967 [LTA]), contro la quale è esperibile, di prin- 
cipio, un ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa 
violazione dei diritti costituzionali del cittadino (art. 
84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG). 
 
       c) aa) In conformità alla giurisprudenza concer- 
nente l'art. 88 OG, il ricorrente che fa valere un'inter- 
pretazione e applicazione arbitraria del diritto cantonale 
è legittimato a presentare tale censura solo nella misura 
in cui la normativa cantonale gli riconosca un determinato 
diritto, oppure abbia quale scopo di proteggerlo nei suoi 
interessi personali (DTF 123 I 279 consid 3c/aa e rinvii). 
Per inciso va detto che questa prassi, relativa all'art. 4 
vCost., è valida anche in applicazione dell'art. 9 Cost.
che sancisce esplicitamente il diritto d'ognuno d'essere 
trattato senza arbitrio da parte degli organi dello Stato 
(DTF 126 I 81 consid. 3). La decisione contestata conferma 
lo scioglimento del rapporto d'impiego per motivi gravi: la 
legittimazione ricorsuale è pertanto data, poiché il dirit- 
to cantonale, segnatamente l'art. 10 OP, fa dipendere il 
licenziamento da condizioni materiali (DTF 126 I 33 consid. 
1, 107 Ia 182 consid. 2a e rispettivi richiami). 
 
       La legittimazione è pacifica, nella misura in cui 
il ricorrente censura la disattenzione di diritti di parte, 
riconosciuti dall'ordinamento cantonale o derivanti diret- 
tamente da norme costituzionali, la cui violazione costi- 
tuisce un diniego di giustizia formale (DTF 126 I 81 con- 
sid. 3b, 123 I 25 consid. 1, RDAT 1999 I n. 87 pag. 349 
consid. 3a e relativi richiami). 
 
       bb) Per giurisprudenza costante relativa all'art. 
88 OG, il ricorrente deve avere, di principio, un interesse 
pratico e attuale all'annullamento della decisione querela- 
ta, rispettivamente all'esame delle censure - anche quelle 
d'ordine formale - da lui sollevate (DTF 125 I 394 consid. 
4a, 118 Ia 46 consid. 3c, 488 consid. 1a e relativi richia- 
mi). Nella misura in cui la sentenza impugnata conferma la 
sospensione in via provvisionale del ricorrente dalla sua 
funzione e dal suo stipendio, ci si può chiedere se sussi- 
sta ancora un interesse attuale e pratico al ricorso, sic- 
come il rapporto di servizio è già stato rescisso a titolo 
definitivo. Ora, la sospensione in parola era stata predi- 
sposta dalle autorità cantonali ai fini di un licenziamento 
amministrativo e le censure ricorsuali concernono, a questo 
riguardo, precisamente la verifica della procedura adottata 
alla luce del diritto cantonale e costituzionale. Gli 
aspetti trattati nel quadro della sospensione provvisionale 
sono pertanto strettamente connessi con la procedura di li- 
cenziamento amministrativo (in questo senso: sentenze ine- 
dite del 24 gennaio 2000 in re N., consid. 2b, e del 25 
febbraio 1997 nella causa J., consid. 4a/bb), oggetto prin- 
cipale del presente gravame, di guisa che, anche da questo 
profilo, la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 88 
OG non fa difetto. Inoltre, se la procedura di sospensione 
cautelare dovesse risultare illecita, il ricorrente potreb- 
be trarre beneficio dalle norme di protezione in materia di 
diritto del personale, ossia dedurvi determinati diritti, 
quali una riabilitazione formale per il periodo interessato 
dalla misura provvisionale e la reintegrazione del salario. 
 
       d) Tranne in casi qui non ricorrenti, nella proce- 
dura di ricorso di diritto pubblico non si possono fare va- 
lere nuove allegazioni né nuovi argomenti di fatto o di di- 
ritto (DTF 118 Ia 20 consid. 5a, 118 III 37 consid. 2a e 
rinvii;  Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen  
Beschwerde, 2aed., Berna 1994, pag. 369 e segg.). Ove ciò 
avvenga, il gravame è irricevibile. 
 
       e) Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di 
ricorso deve soddisfare rigorosamente determinati requisiti 
di forma: esso deve contenere, segnatamente, un'esposizione 
concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche 
che si pretendono violati, specificando in che consista la 
violazione. Il Tribunale federale statuisce sulle censure 
sollevate alla condizione che siano sufficientemente so- 
stanziate: in altri termini, il gravame deve sempre conte- 
nere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si 
possa dedurre se, ed in quale misura, la decisione impugna- 
ta leda i diritti costituzionali della parte ricorrente; le 
critiche di carattere appellatorio sono inammissibili (DTF 
125 I 71 consid. 1c, 117 Ia 393 consid. 1c e rinvii). Nella 
misura in cui non adempie queste esigenze, l'impugnativa - 
prolissa e ripetitiva - sfugge a un esame di merito. 
 
       f) Per il resto, il ricorso di diritto pubblico, 
inoltrato tempestivamente, soddisfa gli ulteriori presuppo- 
sti formali ed è pertanto, di principio, ammissibile, con- 
formemente agli art. 84 segg. OG. 
 
3.-  
L'ordinamento grigione sul rapporto di servi-  
zio dei dipendenti cantonali prevede la rescissione imme- 
diata del rapporto di lavoro sia a titolo disciplinare sia 
quale provvedimento amministrativo. 
 
       a) L'art. 53 cpv. 1 OP stabilisce che se vi è mo- 
tivo di supporre che un dipendente abbia commesso una man- 
canza disciplinare, il Governo può avviare una procedura 
disciplinare nei suoi confronti di propria iniziativa o su 
proposta del dipendente stesso. Le misure disciplinari sono 
previste al capoverso 2 lett. a - d OP del disposto e pre- 
vedono, quale provvedimento estremo, il licenziamento di un 
dipendente cantonale (art. 53 cpv. 2 lett. d OP). Il genere 
e la sanzione disciplinare si conforma alla gravità della 
mancanza disciplinare e alla colpa (art. 53 cpv. 3 OP). Il 
Governo avvia la procedura disciplinare con un decreto 
d'apertura (art. 54 cpv. 1 OP) e decide chi svolgerà l'in- 
chiesta (art. 54 cpv. 2 prima frase OP). Se circostanze 
particolari lo richiedono, il Governo può sospendere prov- 
visoriamente un dipendente durante la procedura in corso 
(art. 55 cpv. 1 OP) e decide in merito ad un blocco caute- 
lativo dello stipendio (art. 55 cpv. 2 OP). 
 
       b) L'art. 10 OP, combinato con l'art. 6 delle di- 
sposizioni di attuazione dell'ordinanza sul rapporto di 
servizio dei dipendenti del Cantone dei Grigioni, del 21 
maggio 1990 (Disp. OP), contempla invece la rescissione am- 
ministrativa del rapporto di servizio. L'art. 10 cpv. 1 OP 
prevede che il rapporto di servizio può essere rescisso, 
per motivi gravi, da ognuna delle parti, in ogni momento e 
senza osservare i termini; un motivo è considerato grave 
quando la continuazione del rapporto di servizio non può 
più essere pretesa (art. 10 cpv. 2 OP). L'art. 6 cpv. 1 
Disp. OP dispone che se sussistono sufficienti indizi per 
una rescissione ai sensi dell'art. 10 OP, il caposervizio, 
d'intesa con il Dipartimento preposto e dopo aver consulta- 
to l'Ufficio del personale e dell'organizzazione, può in 
via cautelativa sospendere il dipendente dalla carica, con 
o senza riduzione o revoca dello stipendio; la rescissione 
senza preavviso del rapporto di servizio deve essere imme- 
diatamente proposta al Governo (art. 6 cpv. 2 Disp. OP). 
 
4.-  
a) Dal profilo formale il ricorrente sostiene  
in primo luogo che l'autorità cantonale, optando per un 
procedimento amministrativo anziché disciplinare, avrebbe 
inteso eludere le garanzie procedurali stabilite dalla pro- 
cedura disciplinare. In ciò ravvisa un'arbitraria applica- 
zione del diritto cantonale. Prassi, dottrina e intendimen- 
ti del legislatore grigione esigerebbero infatti l'adegua- 
mento del procedimento di licenziamento amministrativo a 
quello disciplinare, allo scopo di garantire in entrambi i 
casi i medesimi diritti procedurali. Tale adeguamento s'im- 
porrebbe a maggior ragione, secondo il ricorrente, in quan- 
to non esisterebbe una base legale sufficiente che sancisca 
la procedura da adottare in caso di licenziamento ammini- 
strativo con effetto immediato: il Governo avrebbe dovuto 
pertanto applicare le norme concernenti i provvedimenti di- 
sciplinari (art. 54 segg. OP). In particolare, l'istrutto- 
ria avrebbe dovuto essere aperta per ordine governativo, 
con facoltà per l'interessato di esprimersi; al fine di ga- 
rantire sufficiente oggettività e imparzialità, l'inchiesta 
avrebbe dovuto essere svolta da un dipartimento diverso da 
quello alle cui dipendenze l'interessato era stato assunto. 
Il ricorrente sostiene poi che l'art. 6 Disp. OP, sulla ba- 
se del quale il Dipartimento ha dedotto la propria compe- 
tenza, non costituirebbe una base legale sufficiente per 
emettere una decisione provvisionale: promulgando questo 
disposto, il Governo cantonale si sarebbe in effetti so- 
spinto oltre la competenza di attuazione assegnatagli dall' 
art. 82 OP. Il ricorrente ne deduce l'inapplicabilità della 
norma alla fattispecie in quanto incostituzionale, negando 
nel contempo che l'art. 10 OP costituisca una sufficiente 
norma di delega. Dall'applicazione arbitraria del diritto 
cantonale di procedura deriverebbe pertanto anche la viola- 
zione dei principi della legalità, della separazione dei 
poteri, del diritto a un giudice imparziale e del diritto 
di essere sentito. A tale riguardo, censura la circostanza 
che alla liquidazione dei suoi diritti salariali e previ- 
denziali sia stato provveduto anticipatamente, prima che la 
rescissione del rapporto di servizio fosse divenuta defini- 
tiva. 
 
       b) Il gravame è fondato essenzialmente su un'asse- 
rita violazione dell'art. 4 vCost., segnatamente del divie- 
to d'arbitrio. Alla luce delle censure sollevate, il Tribu- 
nale federale esamina se la portata data dalla Corte gri- 
gione al diritto cantonale sia arbitraria, ossia del tutto 
insostenibile, non sorretta da ragioni serie e oggettive, 
priva di senso o scopo, tale da violare in modo evidente 
una norma o un principio giuridico incontestato o da con- 
trastare in modo intollerabile con il sentimento di giusti- 
zia e di equità; una decisione non è invece arbitraria per 
il solo fatto che una soluzione diversa da quella adottata 
appaia sostenibile o persino preferibile (sulla nozione di 
arbitrio: DTF 125 I 166 consid. 2a e rinvii); inoltre, l' 
annullamento del giudizio querelato si giustifica unicamen- 
te se esso è arbitrario nel suo risultato e non solo nella 
sua motivazione (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa, 125 II 10 con- 
sid. 3a e relativi richiami). Se, come in concreto, nell' 
ambito di un ricorso basato sull'art. 4 vCost., viene so- 
stenuto che il provvedimento litigioso non poggia su una 
base legale sufficiente, rispettivamente lede il principio 
della separazione dei poteri, le censure non hanno portata 
propria e si confondono con quella d'arbitrio (DTF 117 Ia 
27 consid. 7a, 108 Ia 178 consid. 2 e relativi rinvii;   -  
lin, op. cit., pag. 191). Il Tribunale federale verifica  
invece, di principio, con piena cognizione se sono state 
rispettate le garanzie costituzionali minime di procedura 
quali il diritto di essere sentito e il diritto a un giu- 
dice imparziale (DTF 117 Ia 5 consid. 1a e rinvii). 
 
5.-  
a) Le critiche riferite alla procedura adotta-  
ta dalle autorità cantonali sono infondate. In due casi 
concernenti il Cantone dei Grigioni, il Tribunale federale 
ha già avuto modo di stabilire che l'autorità amministrati- 
va, applicando l'ordinanza sul personale, non è tenuta, nel 
caso di una lesione dei doveri professionali da parte di un 
funzionario, ad avviare un procedimento disciplinare. Anche 
qualora ravvisasse nel comportamento del dipendente pubbli- 
co, dal profilo soggettivo, una colpa, essa può legittima- 
mente aprire una procedura intesa ad un licenziamento ammi- 
nistrativo, purché non fondi la rescissione del rapporto di 
servizio sulla colpa rimproverata all'interessato, bensì 
sulla circostanza secondo cui il suo comportamento ha 
palesato caratteristiche che rendono l'interessato oggetti- 
vamente inidoneo alle proprie funzioni (sentenze inedite 
del 25 agosto 1998 nella causa S. consid. 3c/bb, e nella 
causa T. consid. 3c/bb). In questo senso, il licenziamento 
amministrativo può avvenire indipendentemente dalla colpa 
del dipendente pubblico (v.  Tomas Poledna, Disziplinarische  
und administrative Entlassung von Beamten - von Sinn und 
Unsinn einer Unterscheidung, in ZBl 96/1995 pag. 49 segg., 
52;  Tobias Jaag, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis  
im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, in ZBl 
95/1994 pag. 463). Quanto appena affermato non è invalidato 
dalla circostanza che, dal profilo materiale, una distin- 
zione tra licenziamento amministrativo e disciplinare possa 
anche apparire discutibile, o superflua, come sottolinea 
parte della dottrina, in particolare quando la discussione 
si riduce essenzialmente, in entrambi i casi, sull'esisten- 
za di motivi gravi, che rendono non più esigibile la conti- 
nuazione del rapporto di servizio (  Poledna, op. cit., pag.  
64 seg.;  Jaag, op. cit., pag. 464 seg.;  Pierre Moor, Droit  
administratif, vol. III, Berna 1992, pag. 239 seg., 250 
seg.; nello stesso senso: sentenze inedite del 4 febbraio 
2000 nella causa T. c. Governo del Canton Turgovia, consid. 
2b, e del 5 febbraio 1998 in re S. c. Tribunale amministra- 
tivo del Canton Argovia, consid. 3b/bb). Dal profilo forma- 
le, la distinzione può, però, avere un'importanza pratica, 
segnatamente se le due procedure non offrono, secondo il 
diritto cantonale applicabile, i medesimi diritti di parte: 
se da un lato la Costituzione federale non esige che la 
normativa cantonale debba prevedere due tipi di procedura 
di medesimo tenore e contenuto (cfr.  Hermann Schroff/David  
Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und  
Kantonen, San Gallo 1985, n. 39 pag. 49), né, del resto, 
impone all'autorità la scelta del tipo di procedura, costi- 
tuendo tale opzione una questione di puro apprezzamento 
(cfr.  Schroff/Gerber, op. cit., n. 39 pag. 49, n. 320 pag.  
194;  Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in  
Peter Helbling/Tomas Poledna [editori], Personalrecht des 
öffentlichen Dienstes, Berna 1999, pag. 434 segg.), dall' 
altro l'autorità non può però optare per la procedura am- 
ministrativa allo scopo di eludere le garanzie procedurali, 
sovente più precise, previste dalla procedura disciplinare 
(sentenza inedita citata del 4 febbraio 2000, consid. 2c). 
 
       b) Contrariamente all'opinione del ricorrente, non 
può dirsi che le autorità grigionesi, optando per la proce- 
dura di licenziamento amministrativo, abbiano inteso elude- 
re le garanzie procedurali previste dal diritto disciplina- 
re. A prescindere dal fatto che l'insorgente non adduce 
elementi concreti a sostegno della sua tesi, tali autorità 
potevano ritenere, senza incorrere nell'arbitrio, che gli 
art. 53 - 57 OP non fossero applicabili in concreto. Certo, 
il diritto grigione prevede puntuali norme di procedura so- 
lo in riferimento al diritto disciplinare. Ciò non signifi- 
ca però che qualora l'autorità opti, come in concreto, per 
un licenziamento amministrativo, non esistano le basi per 
una procedura equa e conforme alle esigenze di uno stato di 
diritto dal profilo delle norme di competenza e dei diritti 
di parte. La Corte cantonale ha affermato che il Legislato- 
re grigionese ha volutamente lasciato al Governo l'incom- 
benza di allestire le norme procedurali, richiamando a que- 
sto proposito l'art. 82 OP, che delega all'Esecutivo il 
compito di emanare le necessarie disposizioni d'attuazione. 
Ha poi precisato che il Governo ha adottato l'art. 6 Disp. 
OP a tale scopo, prevedendovi legittimamente la competenza 
del Dipartimento preposto al funzionario per quanto attiene 
l'istruttoria e le misure provvisionali, e la propria per 
la rescissione del rapporto di servizio con effetto imme- 
diato. Ora, tale opinione non può essere seriamente conte- 
stata, né tantomeno ritenuta arbitraria: in effetti non 
sono ravvisabili elementi chiari e univoci - né il ricor- 
rente li fornisce con un'argomentazione conforme alle seve- 
re esigenze di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che 
inducano a ravvisare nella disciplina cantonale una lacuna 
legislativa, anziché un silenzio qualificato, voluto dallo 
stesso Legislatore grigione, come non può dirsi che il con- 
tenuto dell'art. 6 Disp. OP ne prevarica gli intendimenti. 
Ma se anche fosse il caso, non sarebbe arbitrario ritenere 
applicabili i sussidiari disposti generali dell'ordinanza 
sul personale, di cui al Capitolo VIII, intitolato "Compe- 
tenza, tutela giuridica e procedura". A questo proposito, 
l'art. 71 cpv. 1 OP dispone che "se l'ordinanza medesima o 
le relative disposizioni d'attuazione non stabiliscono di- 
versamente, per le decisioni basate sul diritto concernente 
il personale sono considerate autorità competenti i dipar- 
timenti preposti e la Cancelleria di Stato". Inoltre, l' 
art. 77 OP prevede che "per il resto fanno stato, in via 
analogica, per la procedura e la tutela giuridica, le norme 
del Capitolo II (La procedura nelle pratiche amministrati- 
ve) della legge sulla procedura nelle pratiche amministra- 
tive e costituzionali (LPAC) ". Dal canto suo, l'art. 6 cpv. 
1 LPAC precisa che "l'autorità prende d'ufficio o su propo- 
sta le necessarie decisioni provvisionali e determinanti la 
procedura". Va peraltro sottolineato che le competenze sta- 
bilite non contraddicono i contenuti dell'art. 6 Disp. OP. 
Alla luce della disciplina formale suesposta, risulta per- 
lomeno non arbitrario ritenere, con la Corte cantonale, che 
non v'era spazio per un'applicazione analogica delle dispo- 
sizioni procedurali del diritto disciplinare. 
 
       c) Va poi osservato che la procedura attuata dalle 
autorità nel caso specifico non risulta contraria né al di- 
ritto cantonale descritto, né tantomeno alla Costituzione 
federale, segnatamente dal profilo del principio della se- 
parazione dei poteri, del diritto di essere sentito e di 
quello d'essere giudicato da un giudice imparziale. Le re- 
lative critiche, peraltro non conformi ai requisiti di mo- 
tivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sotto ogni punto 
di vista, mirano di per sé solo a contestare le conseguenze 
- a torto insostenibili secondo il ricorrente - derivanti 
dall'applicazione della procedura amministrativa alla re- 
scissione del rapporto di servizio in parola. Ad ogni modo, 
il Dipartimento incaricato dell'istruttoria ha informato 
debitamente il ricorrente che era stato aperto un procedi- 
mento ai sensi dell'art. 10 OP per motivi gravi, indicando 
quali fossero le ragioni che l'avevano indotto ad annuncia- 
re la prospettiva di un licenziamento amministrativo. Si 
può poi aggiungere che all'interessato è stata data facoltà 
di esprimersi al riguardo, cosa di cui ha fatto uso con lo 
scritto del 2 novembre 1998. Certo, tale diritto è stato 
esercitato dinanzi all'autorità che ha emanato la decisione 
provvisionale e non anche davanti al Governo: ciò non ha 
però recato pregiudizio all'interessato, poiché le sue de- 
terminazioni erano precisamente rivolte sia contro la so- 
spensione cautelativa sia contro il prospettato licenzia- 
mento amministrativo. Ad ogni modo il ricorrente non fa va- 
lere che la propria presa di posizione non sia giunta a co- 
noscenza del Governo. Inoltre, indipendentemente dalla com- 
petenza disciplinata dall'ordinamento cantonale, il fatto 
che del caso si sia occupato il Dipartimento preposto all' 
interessato, rispettivamente il suo Caposervizio, non è 
sufficiente per ritenere prevenuta l'autorità, non adducen- 
do il ricorrente, del resto, alcun elemento concreto che 
possa anche far nascere un minimo sospetto in tal senso. 
L'insorgente non può neppure dedurre dall'anticipata - co- 
munque riprensibile - liquidazione dei suoi diritti sala- 
riali e previdenziali da parte dell'Amministrazione, che la 
rescissione sia stata, di fatto, pronunciata prima della 
decisione governativa. A prescindere dal fatto che solo il 
Governo è competente ad emanare il provvedimento definitivo 
- osservazione che di per sé basterebbe per ritenere infon- 
data la censura -, la doglianza, valutata a posteriori, è 
irrilevante, in quanto il licenziamento, alla luce delle 
censure materiali (consid. 6), risulta conforme alla Costi- 
tuzione federale (nello stesso senso: DTF 109 Ia 177 con- 
sid. 4). Al pari, vi sono forti dubbi che il ricorrente di- 
sponga di un interesse attuale e pratico all'esame della 
medesima (art. 88 OG; cfr. DTF 118 Ia 488 consid. 2a). Gio- 
va infine rilevare che il ricorrente ha potuto impugnare 
sia il provvedimento cautelare sia la decisione di licen- 
ziamento davanti a un tribunale indipendente e imparziale, 
quale il Tribunale cantonale amministrativo. Le censure 
d'ordine formale risultano pertanto infondate, nella misura 
in cui sono ricevibili. 
 
6.-  
a) Dal profilo materiale, il ricorrente rim-  
provera al Tribunale amministrativo d'avere tutelato un'ap- 
plicazione arbitraria dell'art. 10 OP. Considera che, trat- 
tandosi nella fattispecie unicamente di una violazione dei 
suoi compiti professionali, la rescissione del rapporto di 
servizio con effetto immediato sarebbe insostenibile e gra- 
vemente lesiva del principio della proporzionalità. 
 
       b) Il principio della proporzionalità, pur essendo 
di rango costituzionale, non configura un diritto fondamen- 
tale con portata propria (DTF 125 I 161 consid. 2b, 124 I 
40 consid. 3e, 107 consid. 4c/aa con rinvii). Nella misura 
in cui esso, come in concreto, non è invocato nell'ambito 
di un diritto costituzionale specifico, la censura si con- 
fonde con quella d'arbitrio (DTF 123 I 1 consid. 10, 117 Ia 
27 consid. 7a e rispettivi rinvii). 
 
       c) Nella fattispecie, il comportamento e le azioni 
del ricorrente, da lui esplicitamente riconosciute in sede 
d'interrogatorio davanti al Giudice istruttore, appaiono 
gravi, come addotto senza arbitrio dalla Corte cantonale. 
Indipendentemente dall'esito del procedimento penale, l'au- 
torità cantonale poteva ritenere che il comportamento dell' 
insorgente era stato tale da rompere il rapporto di fiducia 
tra lo Stato, come datore di lavoro, e i suoi collaborato- 
ri. La posizione del ricorrente quale guardiano della sel- 
vaggina non sarebbe quindi più stata sostenibile, per cui 
egli doveva essere considerato oggettivamente non più ido- 
neo ad essere mantenuto nelle proprie funzioni. Neppure è 
arbitrario considerare che la misura del licenziamento im- 
mediato appaia quale unica soluzione atta a ripristinare la 
fiducia riposta dai cittadini nell'Amministrazione, ove sia 
intaccata dal comportamento biasimevole dei suoi dipenden- 
ti. Anche da questo profilo la decisione impugnata resiste 
alle critiche ricorsuali. 
 
7.-  
Per le ragioni esposte il ricorso dev'essere  
respinto, nella misura in cui è ammissibile. Le spese pro- 
cessuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è 
respinto. 
 
       2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a 
carico del ricorrente. 
 
       3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, 
al Tribunale amministrativo e al Governo del Cantone dei 
Grigioni. 
 
 
Losanna, 6 giugno 2000 
MDE 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,