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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.111/2006 /biz 
 
Sentenza del 6 giugno 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
istante, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
revisione della sentenza 1A.245/2005 del 28 novembre 2005. 
 
Visto: 
che con decisione del 16 agosto 2005 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso la riestradizione di A.________ all'Italia; 
che con sentenza del 28 novembre 2005 (causa 1A.245/2005) il Tribunale federale ha respinto un ricorso presentato dall'estradando contro questa decisione; 
che attualmente l'istante sta scontando una pena pronunciata in Svizzera per fatti diversi da quella per i quali è chiesta l'estradizione; 
che il 12 maggio 2006, sulla base degli art. 19 cpv. 2 CEEstr e 58 cpv. 2 AIMP, l'UFG ha concesso la consegna temporanea dell'estradando all'Italia predisponendola per il 16 maggio seguente; 
che avverso questa misura l'interessato è insorto con ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale, gravami dichiarati inammissibili rispettivamente respinti in quanto ammissibili con sentenze del 29 e del 30 maggio 2006 (cause 1A.103,105 e 106/2006); 
che il 24 maggio 2006 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale una domanda di revisione contro la sentenza del 28 novembre 2005 chiedendo, concesso al gravame effetto sospensivo in via superprovvisionale e provvisionale, di annullarla e di riformarla nel senso di rifiutare la domanda di riestradizione e di revocare l'ordine di arresto ai fini estradizionali emesso il 18 maggio 2005, perché i fatti posti a fondamento del citato giudizio, avvenuti nel 1991, sarebbero nel frattempo prescritti secondo il diritto svizzero (art. 10 CEEstr e art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP); 
che l'istanza provvisionale è stata respinta mediante decreto presidenziale del 29 maggio 2006; 
che non sono state chieste osservazioni alla domanda di revisione. 
 
Considerato: 
che questa Corte è competente per rendere il giudizio richiesto (DTF 96 I 279 consid. 2); 
che il motivo di revisione invocato è quello dell'art. 137 lett. b OG (conoscenza di fatti nuovi rilevanti, rinvenimento di prove decisive che l'istante non poteva fornire nella procedura precedente); 
che a sostegno della sua richiesta l'istante adduce l'asserito intervento della prescrizione assoluta per i reati per i quali è stata concessa la sua estradizione, ciò che, al suo dire, costituirebbe un fatto nuovo rilevante non noto quando fu pronunciata la sentenza del 28 novembre 2005, ritenuto ch'egli ne avrebbe avuto conoscenza soltanto a partire dal 23 maggio 2006; 
ch'egli precisa che nel mandato d'arresto internazionale del 20 novembre 2003 d'Interpol Roma è accusato d'aver partecipato a una rapina a Como il 23 maggio 1991; 
 
che per questi fatti, qualificabili come rapina (art. 140 CP), eventualmente come ricettazione (art. 160 CP), l'azione penale si prescriverebbe entro 15 anni (art. 70 cpv. 1 lett. b e art. 71 lett. a CP), anche secondo il diritto previgente; 
 
che pertanto, al suo dire, secondo il diritto svizzero, i reati per i quali è stata concessa l'estradizione sarebbero prescritti (il 23 maggio 2006), per cui l'estradizione non potrebbe più essere concessa né eseguita; 
 
che la tesi non regge; 
che affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una domanda di revisione non occorre che le condizioni poste dagli art. 136 e 137 OG siano adempiute, ma basta che il richiedente lo pretenda e che l'istanza soddisfi, come nella fattispecie, i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1); 
che secondo la giurisprudenza sono da considerare fatti nuovi giusta l'art. 137 lett. b OG solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non sono stati allegati allora, perché, nonostante la sua diligenza, ancora sconosciuti alla parte interessata (DTF 121 IV 317 consid. 2, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1, 95 II 283 consid. 2a, 86 II 386, 77 II 286); 
 
che il fatto addotto in concreto non costituisce pertanto un fatto nuovo venuto a conoscenza dell'istante dopo la sentenza, perché, anche se obiettivamente nuovo, si è verificato dopo la fine del processo o comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, poteva essere allegato; 
che, in effetti, l'istante parrebbe disconoscere che la revisione non persegue lo scopo di adattare una sentenza cresciuta in giudicato (art. 38 OG) a una modifica o a un'evoluzione della fattispecie intervenuta nel frattempo, né di consentire un giudizio reso possibile solo dall'attuale stato di fatto, bensì di far valere la fattispecie come effettivamente e realmente esisteva allora e di rettificare la base di un giudizio che, sotto questo profilo, senza colpa della parte che postula la revisione, si è rivelata incompleta o inesatta; 
 
che, secondo la costante giurisprudenza, l'istituto della revisione permette di correggere uno stato di fatto differente da quello su cui la sentenza avrebbe dovuto fondarsi al momento in cui è stata pronunciata, ma non di tener conto di uno stato di fatto realizzatosi dopo l'emanazione del giudizio (DTF 88 II 60 consid. 2b e rinvii, 86 II 385 consid. 1, 73 II 123 consid. 1 pag. 125, sentenza 1A.183/1991 del 9 ottobre 1991; Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in: Festschrift für Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 101 e seg., con rimandi alla giurisprudenza; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna, 1992, vol. V, n. 2.2.3); 
 
che pertanto, anche nell'ipotesi in cui si trattasse di un fatto obiettivamente nuovo, esso si sarebbe comunque verificato dopo il momento in cui poteva essere allegato (sentenza 1A.203/1991 del 17 ottobre 1991); 
 
che, per di più, già nell'ambito della causa 1A.245/2005 l'istante aveva addotto che la detenzione estradizionale era fondata su un ordine di arresto superato dagli eventi e che il procedimento estero sarebbe stato destinato ad archiviazione, come pure ch'egli avrebbe dovuto verosimilmente scontare la pena pronunciata dalle autorità ticinesi (consid. 4.1 e 4.2), per cui era prevedibile che la sua consegna all'italia potesse avvenire soltanto dopo l'asserito intervento della prescrizione; 
che inoltre, sebbene all'epoca della sentenza del 28 novembre 2005 i fatti rimproverati all'istante non erano prescritti, l'asserito intervento della prescrizione, adottando la dovuta diligenza, non poteva sfuggirgli; 
 
che del resto, come noto all'istante, per i fatti litigiosi egli potrà addurre, avvalendosi compiutamente delle garanzie offerte dal diritto estero e dalla CEDU, l'asserita prescrizione dell'azione penale secondo il diritto dello Stato richiedente nell'ambito del dibattimento del 7 giugno 2006 presso il Tribunale di Milano; 
 
che la domanda formale di consegna formulata dall'Italia il 12 maggio 2006 dimostra che per lo Stato richiedente l'asserita prescrizione del perseguimento penale non è affatto evidente; 
ch'egli misconosce d'altra parte che il motivo di revisione dell'art. 136 lett. d OG, sul quale implicitamente fonda la sua domanda, non consente di ridiscutere l'argomentazione giuridica contenuta nella sentenza di cui è chiesta la revisione e l'istanza non può prendere la forma di un riesame della decisione di cui è chiesta la revisione (DTF 122 II 17 consid. 3 pag. 18/19, 96 I 280 consid. 3, 60 II 363 consid. 3; Forni, loc. cit., pag. 92; Poudret, op. cit., n. 5 e 5.4 all'art. 136); 
 
che alla luce di queste considerazioni la domanda di revisione si rivela infondata e dev'essere disattesa; 
che l'esito dell'impugnativa comporta l'accollamento delle spese (art. 156 OG), ritenuto che il mero accenno al fatto che l'istante sarebbe nullatenente non può essere seguito: già nella sentenza del 28 novembre 2005 era del resto stato stabilito che, patrocinato da un legale, gli spettava dimostrare la sua indigenza (consid. 5.2); 
che, inoltre, la domanda di revisione essendo manifestamente priva di possibilità di esito positivo, l'implicita domanda di assistenza giudiziaria avrebbe dovuto essere respinta (art. 152 cpv. 1 OG); 
richiamato l'art. 143 cpv. 1 OG
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
L'istanza di revisione è respinta. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'istante. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dell'istante e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B0052282). 
Losanna, 6 giugno 2006 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: