Tribunale federale
Tribunal federal
8C_354/2008{T 0/2}
Sentenza del 6 giugno 2008
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
C.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 marzo 2008.
Considerando:
che in data 4 dicembre 2007, l'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) ha dichiarato irricevibile un'istanza di revisione presentata da C.________ avverso la propria decisione del 28 settembre 2007 in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2008,
che statuendo su reclamo il 27 dicembre 2007, l'amministrazione ha confermato la precedente decisione d'irricevibilità,
che C.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale per pronuncia dell'11 marzo 2008 ha respinto il ricorso e tutelato l'operato dell'amministrazione,
che l'interessato ha deferito la pronuncia cantonale con atto di ricorso del 31 marzo 2008 (timbro postale) al Tribunale federale,
che con comunicazione del 3 aprile 2008 questa Corte ha reso attento l'interessato sul fatto che l'atto da lui inoltrato non sembrava soddisfare le condizioni di ricevibilità, in particolare quelle relative alla motivazione, ricordando che lo stesso poteva ancora essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
che per atto completivo del 9 aprile 2008 (timbro postale), C.________ rimette in sostanza in discussione la legittimità della decisione iniziale del 28 settembre 2007,
che conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1 pag. 203),
che secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto,
che nel caso di specie, gli atti inoltrati da C.________ non contengono alcuna motivazione riferita alla pronuncia cantonale impugnata,
che il ricorrente non spende una parola per esporre le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione del primo giudice di tutelare l'operato dell'UAM, il quale, per carenza dei relativi presupposti, non è entrato nel merito dell'istanza di revisione proposta dall'interessato contro il provvedimento del 28 settembre 2007 riguardante la postulata riduzione dei premi per il 2008,
che il ricorrente si limita infatti a contestare la legittimità di quest'ultimo atto amministrativo,
che come già spiegato a C.________ in sede giudiziaria cantonale, egli avrebbe potuto e dovuto impugnare la decisione del 28 settembre 2007, con cui il sussidio è stato concesso solo al figlio, secondo le vie di diritto indicate dall'amministrazione e non tramite successiva istanza di revisione,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che stante quanto precede, non risultando inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria, il ricorso di C.________ dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione,
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 6 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble