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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_89/2012 
 
Sentenza del 6 giugno 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con decisione 21 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di X.________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per il pagamento di fr. 2'000.-- oltre spese esecutive (importo relativo a contributi di mantenimento arretrati a favore della figlia dell'escusso); 
che con sentenza 27 aprile 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione del Giudice di pace; 
che la Corte cantonale ha giudicato la convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso, ratificata dalla competente commissione tutoria in virtù dell'art. 287 cpv. 1 CC, quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 3 (recte: n. 2) LEF; 
che i Giudici cantonali hanno inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF
che secondo la Corte cantonale l'argomento dall'escusso secondo il quale egli non sarebbe in grado di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua disperata situazione finanziaria costituisce un fatto nuovo inammissibile in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC e sfugge inoltre al potere di cognizione del giudice del rigetto; 
che mediante ricorso 30 maggio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza 27 aprile 2012; 
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF; 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
che in concreto il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti il ricorrente non si confronta minimamente con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo, ma si limita a citare alcune norme costituzionali e a ribadire la sua incapacità di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua difficile situazione finanziaria dovuta anche all'impossibilità di trovare un impiego; 
che a questo stadio l'impossibilità di pagare il debito posto a fondamento della procedura esecutiva è in ogni modo irrilevante, essa potrà essere presa in considerazione dall'Ufficio di esecuzione nell'eventualità in cui il creditore procedente chieda la continuazione dell'esecuzione (v. art. 92 segg. LEF); 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 6 giugno 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini