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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_488/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 giugno 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, con decisione del 7 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere nell'ambito di un procedimento penale per il titolo di appropriazione indebita avviato a seguito di una denuncia di A.________; 
che, adita dalla denunciante, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile il reclamo con sentenza del 20 febbraio 2017; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale; 
che con decreto presidenziale del 20 aprile 2017 la ricorrente č stata invitata a fornire, entro l'8 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 500.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 12 maggio 2017 alla ricorrente č stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 26 maggio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che la ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; 
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); 
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF); 
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso č inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 giugno 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni