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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_265/2018  
 
 
Sentenza del 6 giugno 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Enrico Germano e 
dalla MLAw Angela Decristophoris, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 maggio 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2018.129+RP.2018.19). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata dal Brasile, con scritti del 2 marzo e del 3 aprile 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha rifiutato una richiesta formulata dall'indagato A.________ di accesso agli atti della disciolta società B.________ Corp. Ciò poiché l'istante non ha provato d'esserne il beneficiario economico. 
 
B.   
Adito dall'interessato, con giudizio del 18 maggio 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, negatagli la qualità di parte, ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al ricorso l'effetto sospensivo, di annullarla. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).  
 
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell'art. 84 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza della questione di principio, non ancora esaminata dal Tribunale federale, di sapere se l'attestato (formulario A), dal quale risulta chi siano i soci di una società estinta, possa valere come prova per dimostrare chi siano stati i beneficiari di una società al momento della sua liquidazione.  
 
2.2. L'assunto è privo di fondamento. Nella materia in esame l'avente diritto economico di una persona giuridica regolarmente sciolta è eccezionalmente legittimato a ricorrere quando dimostri, con la produzione di documenti ufficiali, la sua qualità di beneficiario economico (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 pag. 138; 123 II 153 consid. 2c e d pag. 157 seg.). Nel criticato giudizio è stato ribadito che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7 e relativi rinvii), con la quale il ricorrente non si confronta, la dimostrazione può essere fornita non solo con l'attestazione sullo scioglimento della società, ma anche mediante altre prove, decisivo essendo il fatto che la prova venga prodotta.  
 
In concreto l'istanza precedente ha ritenuto che la sola produzione del formulario A, firmato dall'avente diritto economico del conto di cui è titolare una società sciolta, non è sufficiente per comprovare ch'egli sarebbe il solo beneficiario dell'intero utile risultante dallo scioglimento e non semplicemente di un relativo conto bancario. Accertato che il ricorrente non ha prodotto tale prova, sebbene nel caso di specie questa dimostrazione non risultasse particolarmente gravosa, la Corte dei reclami penali gli ha negato la qualità di parte e quindi il diritto di accedere agli atti. Ora, il generico accenno ricorsuale a un'errata valutazione delle prove da parte dell'istanza precedente non fa assurgere la causa a un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, a maggior ragione dopo che già il MPC aveva indicato al ricorrente la necessità di fornire la prova litigiosa (sentenza 1C_183/2012 del 12 aprile 2012 consid. 1.5). 
 
3.   
Rilevato che l'istanza precedente non si è scostata dalla giurisprudenza, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
L'emanazione della sentenza di merito rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 6 giugno 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri