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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_282/2025  
 
 
Sentenza del 6 giugno 2025  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Haag, Presidente, 
Chaix, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Perseguimento penale, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 maggio 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2024.149-150). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 24 febbraio 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor's Office; in seguito EPPO), sede di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 19 luglio 2024, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________ e altri per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini avrebbero portato alla luce una vasta attività criminale perpetrata tra il 2017 e il 2020 a danno dell'Unione europea (UE), che avrebbe coinvolto diverse società italiane, rumene, ceche, slovacche, ungheresi e bulgare, interposte per compiere cosiddette "frodi carosello", allo scopo di incamerare fraudolentemente l'IVA non pagata. 
 
B.  
Durante le indagini sono stati individuati conti correnti di società riconducibili a A.________, nel frattempo arrestato, tra i quali anche quello oggetto della presente rogatoria. L'autorità rogante ha chiesto la trasmissione della documentazione di questo conto e il blocco dei valori patrimoniali depositativi a concorrenza di EUR 3'647'228.--. Mediante decisione del 13 agosto 2024, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), al quale l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda. 
 
C.  
Con decisione di chiusura del 22 ottobre 2024, l'UDSC ha ordinato la trasmissione all'autorità europea di documentazione relativa al conto intestato a A.________ e B.________, unitamente al suo sequestro. Adito da questi ultimi, con sentenza del 14 maggio 2025 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. 
 
D.  
Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo e di vietare in via supercautelare la trasmissione di documenti all'autorità rogante in applicazione dell'art. 104 LTF, in via principale, di riformare la sentenza impugnata nel senso di vietare all'UDSC di trasmettere la documentazione litigiosa, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (art. 109 cpv. 1 LTF); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha rilevato che l'EPPO, istituita dal regolamento 2017/1939, è un'autorità dell'Unione europea che ha avviato la sua attività il 1° giugno 2021; essa persegue determinati reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371. Ha stabilito che i rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'EPPO e la Confederazione Svizzera sono retti dall'AIMP (RS 351.1) e dall'ordinanza del Consiglio federale del 21 dicembre 2022 sulla cooperazione con la Procura europea, entrata in vigore il 15 febbraio 2023 (RS 351.13). Quest'ordinanza si fonda sull'art. 1 cpv. 3ter AIMP, secondo cui il Consiglio federale può stabilire in un'ordinanza che, a determinate condizioni, l'AIMP si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali.  
 
2.2. La CRP ha osservato, rettamente, che l'applicazione per analogia dell'AIMP ai procedimenti di cooperazione con l'EPPO significa che, quando l'AIMP fa riferimento alla nozione di Stato («interstatale», «Stato richiedente»), all'EPPO competono i diritti e gli obblighi che spettano a uno Stato. In tal modo gli standard consolidati, sviluppati dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sono applicabili anche alla cooperazione con l'EPPO. In altre parole, le autorità svizzere possono concedere assistenza giudiziaria all'EPPO analogamente a quanto succede con gli Stati. La cooperazione comprende esclusivamente i provvedimenti previsti dall'assistenza giudiziaria interstatale, come ad esempio nel caso in esame la trasmissione di documenti e il sequestro di valori patrimoniali. L'ordinanza non crea alcun obbligo supplementare né una nuova forma di cooperazione; permette semplicemente di applicare per analogia a un nuovo soggetto, diverso da uno Stato, le disposizioni vigenti sulla cooperazione interstatale. Le domande di assistenza dell'EPPO sostituiscono quindi quelle finora presentate dagli Stati membri dell'Unione europea (rapporto esplicativo del 21 dicembre 2022 dell'UFG sull'ordinanza sulla cooperazione con la Procura europea, pag. 4). L'istanza precedente ne ha concluso che, sotto questo profilo, non emerge nessun ostacolo di natura procedurale, legale o costituzionale alla richiesta di assistenza.  
 
2.3. La CRP ha ritenuto, a ragione, che in virtù del principio della buona fede (presunta) che regge i rapporti in ambito di assistenza internazionale (al riguardo vedi LAURENT MOREILLON, Petit commentaire, Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, 2024, n. 323 e segg. pag. 69) e dei principi generali vigenti in ambito di assistenza internazionale, che nella fattispecie non vi è nessuna ragione di mettere in dubbio la competenza del Procuratore europeo delegato a presentare la rogatoria, né di esaminare oltre le questioni procedurali sollevate dai ricorrenti. In effetti, essi non tentano di dimostrare che si sarebbe in presenza di un'incompetenza manifesta o che la rogatoria sarebbe abusiva (DTF 133 IV 40 consid. 4.2; 122 II 134 consid. 7b; sulla competenza materiale dell'EPPO vedi l'art. 22 del regolamento UE 2017/1939 del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea).  
 
2.4. In base all'art. 5 del regolamento appena citato, l'EPPO deve infatti assicurare che le sue attività rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'Unione europea, che corrispondono a quelli della CEDU o sono più estesi, e i principi dello Stato di diritto e della proporzionalità. L'art. 41 del regolamento stabilisce le garanzie procedurali che la Procura europea deve rispettare, come il diritto a un giudice imparziale e i diritti alla difesa. Inoltre, l'imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile (rapporto esplicativo, n. 2.2 pag. 3; THOMAS FINGERHUTH/SOPHIE MATJAZ, Die Europäische Staatsanwaltschaft und ihre Bedeutung für die Schweiz, in: forumpoenale 2/2023 pag. 115 e segg., pag. 118). La CRP ha quindi ritenuto a ragione che il rispetto delle garanzie procedurali è garantito e che non vi è motivo per ritenere che i ricorrenti non avranno la possibilità di proporre le loro censure nell'ambito della procedura penale condotta dall'EPPO, che svolge le indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri (art. 4 regolamento EPPO).  
 
3.  
 
3.1. I ricorrenti non dimostrano che sarebbero adempiute le severe condizioni dell'art. 84 cpv. 2 LTF, né l'esistenza di una violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero. In effetti, il rispetto del principio dell'utilità potenziale e della proporzionalità è chiaramente adempiuto in concreto, come il diritto di essere sentito dei ricorrenti, visto che un'eventuale violazione sarebbe stata sanata dinanzi alla CRP. L'assunto secondo cui i criticati provvedimenti coercitivi rispetterebbero solo in parte il principio della doppia punibilità è ininfluente, ritenuto che la concessione dell'assistenza per le cosiddette "truffe carosello" e per i reati di falsità in documenti è data. L'accenno ricorsuale alle pretese carenze riguardanti il sequestro (cfr. art. 38 EPPO), peraltro non contestato dai ricorrenti dinanzi alla CRP, poiché il conto è stato sequestrato anche nei confronti della cointestataria B.________, che non sarebbe indagata, non dimostra che si sarebbe in presenza di una questione di principio. D'altra parte, l'art. 42 del regolamento EPPO dispone che i suoi atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Infine, la circostanza che gli averi sequestrati sul conto litigioso svizzero non raggiungono il limite di 10 milioni di euro è ininfluente, visto che le indagini svolte in più Paesi hanno identificato anche ulteriori conti sospetti, riconducibili al ricorrente e ad altri indagati.  
 
3.2. I ricorrenti, accennando a una pretesa carenza di base legale e costituzionale, si limitano a osservare perentoriamente che l'assistenza internazionale in materia penale si svolge tra gli Stati, motivo per cui tra la Svizzera e l'Unione europea l'assistenza potrebbe essere disciplinata esclusivamente sulla base di Accordi bilaterali. Al riguardo, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), essi non si confrontano tuttavia con gli argomenti posti a fondamento dell'impugnata sentenza, in particolare il fatto che la citata ordinanza sulla cooperazione con la Procura europea è stata adottata proprio per creare una base legale per cooperare con tale autorità, anche allo scopo di tutelare gli interessi della Svizzera. Né essi adducono l'incompetenza del Consiglio federale ad adottare la menzionata ordinanza, e neppure che quest'ultima non rispetterebbe i tre criteri imposti dall'art. 1 cpv. 3ter AIMP, segnatamente che la costituzione della Procura europea si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le sue competenze in materia di diritto penale e di procedura penale (lett. a), che la procedura dinanzi ad essa garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b) e, infine, che tale cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera (lett. c). Come visto, le autorità svizzere possono quindi concedere assistenza giudiziaria all'EPPO analogamente a quanto succede con altri Stati, in particolare riguardo alla trasmissione di documenti o il sequestro di valori patrimoniali. L'ordinanza non crea alcun obbligo supplementare né una nuova forma di cooperazione; permette semplicemente di applicare per analogia a un nuovo soggetto, diverso da uno Stato, che rispetta i principi dello Stato di diritto, le disposizioni vigenti sulla cooperazione interstatale (rapporto esplicativo, n. 1, 2.2, 2.3 e 4; FINGERHUTH/MATJAZ, op. cit., pag. 119 seg.; LAURENT MOREILLON, op. cit., n. 311 seg. pag. 65; LAURENT MOREILLON/MATHILDE VON WURSTEMBERGER, Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne, 2aed. 2023, n. 2087 e segg., e n. 2097; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6aed. 2024, n. 140; sul regolamento EPPO vedi HELMUT SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 8aed. 2018, § n. 21 segg. pag. 199 segg.).  
 
4.  
 
4.1. Non essendo stato dimostrato che si sarebbe in presenza di un caso di principio, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, dato per legge, e di adozione di misure cautelari.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 6 giugno 2025 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Haag 
 
Il Cancelliere: Crameri