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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_271/2007{T 0/2} 
 
Sentenza del 6 luglio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
R.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Odilia De Blasi, Via Cerrate Casale 4, 73100 Lecce, Italia 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, 1211 Ginevra, opponente 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 5 aprile 2007. 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
per pronuncia del 5 aprile 2007 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di R.________ volto all'ottenimento di prestazioni AI nella causa che lo oppone all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, 
tramite l'avv. Odilia De Blasi l'interessato ha interposto un ricorso chiedendo il riesame completo della sua pratica in considerazione del fatto che egli non sarebbe più in grado di effettuare alcuna attività lavorativa, 
per atto del 15 maggio 2007 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato alla patrocinatrice dell'interessato le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha resa attenta sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste, 
nel contempo l'ha informata sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso, 
l'avv. De Blasi non ha fatto uso di questa possibilità, 
giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), 
a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
nel caso di specie, il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, 
in tali condizioni, il suo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, 
viste le circostanze della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
per questi motivi, il Presidente della II Corte di diritto sociale, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF, pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 6 luglio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: