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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_444/2021  
 
 
Sentenza del 6 agosto 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Moro, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Settore 
estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
ordine di arresto in vista d'estradizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 luglio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RH.2021.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 30 aprile 2020 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.________ per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, autoriciclaggio e altri reati. Il 5 marzo 2021 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (UFG) una domanda di estradizione dell'interessato. Il 3 giugno 2021, l'UFG ha spiccato un ordine di arresto in vista d'estradizione, sfociato nel fermo dell'estradando. 
 
B.  
L'interessato ha impugnato l'ordine di arresto, chiedendo la sua scarcerazione e subordinatamente l'adozione di misure sostitutive, dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), che con decisione del 19 luglio 2021 ha respinto il reclamo. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente all'ordine di arresto, di ordinare la sua scarcerazione mediante l'adozione di misure sostitutive, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP per esaminare l'adozione di tali misure. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 93 cpv. 2 LTF, nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale le decisioni pregiudiziali e incidentali non sono impugnabili; rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. Una decisione concernente la carcerazione estradizionale costituisce una decisione incidentale impugnabile, visto che la privazione di libertà subita non può più essere annullata: cionondimeno dev'essere adempiuto anche il requisito di ammissibilità del caso particolarmente importante giusta l'art. 84 cpv. 1 LTF (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3). 
 
1.2. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante poiché la CRP non avrebbe esaminato la sua conclusione eventuale di scarcerarlo adottando le misure sostitutive del blocco dei documenti d'identità e di legittimazione e l'obbligo di annunciarsi settimanalmente, violando quindi il suo diritto d'essere sentito nel senso di avere una decisione motivata (DTF 145 IV 99 consid. 3.1). A torto, visto che l'istanza precedente ha ritenuto, al considerando 5 della sua decisione, che in concreto tali misure non sono sufficienti per scongiurare il pericolo di fuga. Essa ha rilevato, rettamente, che contrariamente alla carcerazione preventiva, nella procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita durante tutta la procedura di estradizione costituisce la regola, mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 136 IV 20 consid. 2.2). Essa ha poi compiutamente illustrato, richiamando numerose sentenze analoghe al caso in esame, perché in concreto non si è in presenza di circostanze particolari che giustificherebbero un'eccezione a tale regola. Il ricorrente, che non si confronta minimamente con la richiamata giurisprudenza, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), nemmeno tenta di spiegare in che misura al riguardo la CRP si sarebbe scostata dalla richiamata, costante prassi o avrebbe violato elementari principi procedurali (sentenza 1C_279/2021 del 20 maggio 2021 consid. 1.3 in fine).  
 
2.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 6 agosto 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri