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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.363/2006 /biz 
 
Sentenza del 6 settembre 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Carri, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 3 maggio 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.A.________ (1972), cittadino israeliano entrato irregolarmente in Svizzera il 6 marzo 2001, si è sposato il 20 luglio 2001 in Ticino con la madre di sua figlia B.A.________ (17 giugno 2001), la cittadina svizzera C.A.________ (1978), di cui ha assunto il cognome. In seguito al matrimonio gli è stato rilasciato un permesso di dimora, regolarmente rinnovato fino al 20 luglio 2005. 
B. Dopo essersi separati di fatto nell'aprile 2004 i coniugi A.________ hanno entrambi iniziato nuove relazioni sentimentali, lui con D.________, cittadina italiana titolare di un permesso CE/AELS, lei con un certo E.________. 
In seguito a vicissitudine che non occorre qui rammentare, A.A.________ si è visto accordare un diritto di visita su B.A.________ (il sabato o la domenica ogni quindici giorni, dalle ore 09.30 alle 17.30) il quale, dopo essere stato sospeso il 23 febbraio 2005, è stato ripristinato sotto sorveglianza il 22 settembre 2005, su richiesta dell'interessato che voleva avere un titolo per poter proseguire, tramite le autorità competenti, le ricerche di B.A.________, di ignota dimora insieme alla madre dall'aprile 2005. Nel frattempo gli è anche stato fatto obbligo di versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 700.-- mensili. 
C. 
L'8 novembre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine al 31 dicembre 2005 per lasciare il Cantone. La citata autorità ha considerato, in sintesi, che l'interessato si richiamava ad un matrimonio privo di contenuto e scopo da un anno e mezzo e che non poteva esercitare il suo diritto di visita, essendo la figlia di ignota dimora. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 21 febbraio 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 maggio 2006. Dopo avere osservato che a ragione l'interessato non invocava l'art. 7 LDDS, dato che il suo matrimonio era privo di contenuto e scopo da due anni, i giudici ticinesi hanno negato che egli potesse appellarsi all'art. 8 CEDU sia per quanto concerne le relazioni intrattenute con la figlia che con la sua convivente. Infine hanno considerato che non poteva dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno né dall'ALC né dalla guida pratica pubblicata dalle competenti autorità cantonali in materia di polizia degli stranieri. 
D. 
Il 14 giugno 2006 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Adduce, in sostanza, la violazione dell'art. 8 CEDU, dei principi della buona fede e della proporzionalità nonché del divieto dell'arbitrio. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. 
Chiamati ad esprimersi il Tribunale amministrativo, il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale della migrazione propongono la reiezione del ricorso. 
Con decreto presidenziale del 19 giugno 2006 è stato concesso in via supercautelare l'effetto sospensivo all'impugnativa. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1; 129 III 107 consid. 1 e rispettivi richiami). 
1.2 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un tratto internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti). 
2. 
2.1 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficia il ricorrente, sposato con una cittadina svizzera dal 20 luglio 2001, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 a contrario OG). Sapere se questo diritto sussista o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro un problema di merito e non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii). 
2.2 Nel caso specifico è a ragione che il ricorrente non si richiama più al citato disposto. Come accertato in modo vincolante dalla Corte cantonale (cfr. art. 105 cpv. 2 OG), i coniugi A.________ vivono separati di fatto dall'aprile 2004, ciascuno avendo organizzato autonomamente la propria vita ed iniziato una nuova relazione sentimentale. È quindi a giusto titolo che il loro matrimonio è stato definito privo di contenuto e di scopo da due anni e che l'autorizzazione sollecitata non è stata accordata in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS
3. 
3.1 Il ricorrente invoca poi l'art. 8 CEDU, cioè il diritto al rispetto della vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente ad un cittadino straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. Se esiste in particolare una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, tale garanzia limita essenzialmente il potere d'apprezzamento conferito dall'art. 4 LDDS (sulle condizioni di applicazione di tale disposto, cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 3b/aa). Tale diritto non è tuttavia assoluto e un'ingerenza nel suo esercizio è ammissibile alle condizioni di cui all'art. 8 n. 2 CEDU. Deve pertanto essere effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2 con riferimenti). 
3.2 Il ricorrente si richiama in primo luogo alla relazione con la figlia B.A.________. Come già osservato nella sentenza impugnata, oltre al fatto che la bambina molto verosimilmente risiede all'estero e che, quindi, già per tal motivo è discutibile il richiamo a tale norma, appare dubbio che il rapporto esistente tra il padre e la figlia raggiunga l'intensità esatta dalla prassi per poter invocare il disposto convenzionale. Si volesse da ciò prescindere, va comunque osservato che per i motivi esposti nel giudizio impugnato (assenza di un comportamento irreprensibile e soggiorno di media durata nel nostro Paese; esistenza unicamente di un diritto di visita limitato a qualche ora ogni quindici giorni, sotto sorveglianza, che può essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici), ai quali si rinvia e che vanno qui condivisi, l'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera non appare prevalente su quello pubblico. 
3.3 Allo stesso modo, nella misura in cui il ricorrente invoca l'art. 8 CEDU con riferimento alla sua relazione con la sua convivente, cittadina italiana domiciliata in Ticino, va osservato che, come correttamente ricordato dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale querelata, consid. 4.2 pag. 11), detta norma si applica nei confronti di concubini il cui matrimonio, oltre ad essere seriamente voluto, è imminente (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 I pag. 284 e rinvii), ciò che non è il caso in concreto, in quanto, come sostenuto dal ricorrente medesimo senza ulteriori precisazioni, la causa di divorzio da lui attivata sarà lunga in ragione dell'assenza della consorte. 
Visto quanto precede, anche da questo profilo il ricorso si rivela infondato e va respinto. 
4. 
4.1 Il ricorrente fa valere di avere ricevuto nel 2002 dalla Sezione degli stranieri un opuscolo in cui i coniugi stranieri di cittadini svizzeri erano, in caso di separazione, trattati alla pari dei cittadini europei soggiacenti agli Accordi bilaterali. Al riguardo contesta che la citata autorità abbia, come sostenuto dalla Corte cantonale, modificato nel frattempo la propria prassi, cambiamento di cui comunque non sarebbe stato avvisato, nonché lamenta la violazione della propria buona fede, in quanto si sarebbe fidato delle assicurazioni contenute nel citato opuscolo. 
4.2 Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.), tutela innanzitutto la fiducia riposta dal cittadino in un'informazione ricevuta dall'autorità quando quest'ultima sia intervenuta in una situazione concreta, quando tale autorità era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; 127 I 31 consid. 3a; 121 II 473 consid. 2c). Questo principio vincola anche il legislatore, segnatamente quando ha assicurato nella legge che la stessa non sarebbe stata modificata o sarebbe stata mantenuta uguale per un certo periodo, fondando in tal modo un diritto acquisito (DTF 128 II 112 consid. 10b/aa e rinvii). Nel caso concreto, il ricorrente non dimostra che le competenti autorità in materia di diritto degli stranieri gli abbiano rilasciato delle assicurazioni concrete riguardo al proprio statuto nel futuro. In altre parole, egli non dimostra che vi sia stato un intervento dell'autorità in una situazione concreta nei suoi propri confronti: la censurata violazione va quindi disattesa. Egli non dimostra nemmeno che le autorità abbiano espressamente escluso la possibilità di un'eventuale modifica della prassi adottata all'epoca, sicché il riconoscimento di un diritto acquisito a suo favore non entra in considerazione. 
A titolo del tutto abbondanziale si può ancora precisare che, come già rilevato da questa Corte (sentenza inedita 2A.519/2004 del 23 novembre 2004, consid. 3.2), quand'anche le autorità ticinesi avessero mantenuto la loro prassi, il ricorrente non avrebbe comunque potuto dedurne un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, suscettibile di aprire la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Da un lato perché i Cantoni non possono creare simili diritti legiferando, tale competenza spettante alla Confederazione (art. 121 Cost.; cfr. anche Pascal Mahon, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avrile 1999, Zurigo 2003, nota 11 all'art. 121). Dall'altro, perché se si volesse conferire ad una prassi cantonale la portata di una norma, la stessa non potrebbe comunque essere trattata come diritto federale ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. 
Visto quanto precede, anche da questo profilo il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto. Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza cantonale (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'ALC. 
5. 
5.1 Per i motivi esposti, il giudizio contestato si rivela giustificato: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la sentenza cantonale confermata. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione della presente decisione l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
5.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 6 settembre 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: