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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_287/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 ottobre 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Kiss, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Emanuela  Epiney-Colombo, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
ricusa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nell'ambito delle cause che la oppongono a B.________ in merito a un appartamento/ufficio oggetto di un contratto di sublocazione, l'avv. A.________ aveva postulato nell'ottobre 2010 la ricusa del Pretore del distretto di Lugano Claudia Canonica Minesso. Il 28 marzo 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, tale domanda. 
 
 Con decisioni incidentali dell'11 aprile 2013, sempre emanate nel quadro delle controversie fra le predette parti, la Presidente della menzionata Camera ha respinto le domande 10 aprile 2013 presentate da A.________ di " voler staccare un termine per presentare la memoria di replica " e di verificare la rappresentanza processuale della controparte. A sostegno della reiezione della prima richiesta, la Presidente della Corte cantonale ha indicato che le vertenze concernono una materia in cui il procedimento va svolto speditamente, ma ha reso attenta la richiedente sulla possibilità di inoltrare una replica spontanea senza chiedere l'assegnazione di un termine. Questa facoltà è pure stata anticipata informalmente all'istante tramite un e-mail. Per quanto attiene alla seconda domanda ha rilevato che agli atti già figura una regolare procura rilasciata all'avvocato di controparte. 
 
2.   
Il 20 aprile 2013 A.________ ha chiesto la ricusa della Presidente della menzionata Corte d'appello giudice Emanuela Epiney-Colombo. La domanda è stata respinta in quanto ricevibile, con sentenza 14 marzo 2014, dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, presieduta dal suo vicepresidente e completata da un giudice di un'altra Camera. La Corte cantonale ha ritenuto che il rifiuto di dar seguito alla richiesta di un secondo scambio di scritti non permette di dedurre una parvenza di prevenzione da parte del magistrato. Ha poi considerato che l'altro motivo di ricusa, fondato sull'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC, è stato invocato in modo errato e tardivo, perché la ricusante non poteva segnatamente ignorare, dopo aver ricevuto la richiesta di anticipo spese, che la Presidente della Corte adita avrebbe partecipato alle cause. 
 
3.   
Con ricorso dell'8 maggio 2014 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento della sua domanda di ricusa con il ritorno degli atti " per la continuazione, ovvero il giudizio della causa a cura di un collegio diverso da quello qui querelato che ha giudicato questa doglianza", nonché l'accertamento della nullità delle menzionate due decisioni incidentali. 
 
 Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
L'art. 42 cpv. 2 LTF esige, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) e spieghi perché l'atto attaccato viola il diritto. 
 
 Nella fattispecie il ricorso soddisfa solo in minima parte i predetti requisiti. Esso consiste in un pressoché inestricabile coacervo di rimproveri rivolti sia contro l'operato della magistrata ricusata e le sue decisioni, sia nei confronti della sentenza che respinge la domanda di ricusa. Atteso che oggetto della presente procedura è unicamente quest'ultima pronunzia, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui censura le decisioni emanate dalla Presidente ricusata. Qui di seguito verranno esaminate quelle argomentazioni ricorsuali che risultano essere dirette contro la sentenza attinente alla domanda di ricusa.        
 
5.   
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un'impostazione scorretta e non veritiera della sua posizione. Ella afferma che la parvenza di parzialità scaturirebbe dalla combinazione del fatto che la magistrata ricusata ha presieduto la Corte che ha respinto il 28 marzo 2011 la domanda di ricusa della Pretora con i comportamenti successivi attinenti alle domande presentate il 10 aprile 2013 (invio di un informale e-mail e l'emanazione delle decisioni 11 aprile 2013"manifestamente nulle per totale assenza di motivazione"). 
 
 Nella fattispecie non occorre nuovamente illustrare alla ricorrente il contenuto dell'art. 47 CPC, ma può essere rinviato ai pertinenti considerandi della sentenza impugnata, in cui tale disposto di legge è interpretato con dovizia di citazioni dottrinali e giurisprudenziali (art. 109 cpv. 3 LTF). Con riferimento all'argomentazione ricorsuale giova rilevare che la ricorrente pare misconoscere che emanare decisioni sfavorevoli a una parte non denota una parvenza di prevenzione nei suoi confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2). È vero che degli errori particolarmente gravi o ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi di doveri e rivelano l'intenzione di nuocere, possono avere per conseguenza la ricusazione (DTF 125 I 119 consid. 3e pag. 124; 116 Ia 135 consid. 3a pag. 138), ma nella fattispecie una simile costellazione non entra manifestamente in linea di conto. Del tutto inidoneo a suffragare una parvenza di parzialità nei confronti di una parte, si appalesa poi l'invio a quest'ultima di un messaggio di posta elettronica per anticiparle la risposta negativa a una sua richiesta e farle usufruire di un lasso di tempo maggiore per prendere le sue disposizioni. Così stando le cose, e ricordato che il giudice che ha deciso una domanda di ricusa può pure partecipare al giudizio sul merito della causa (cfr. DTF 117 Ia 324 consid. 2), le censure ricorsuali si appalesano manifestamente infondate. 
 
6.   
Infine la ricorrente lamenta che la Corte cantonale non si è chinata sulla questione attinente alla richiesta di far produrre una nuova procura al rappresentante di B.________, ha erroneamente definito quest'ultima proprietaria dell'ente locato e ha trascritto delle frasi commettendo degli errori ortografici. 
 
 Ora, non appare chiaro quale sia la violazione di diritto di cui la ricorrente abbia inteso prevalersi. Nella misura in cui ella accenna a un diniego di giustizia formale con riferimento alla richiesta di far produrre al patrocinatore di B.________ una nuova procura, giova rilevare che non spetta al tribunale adito con una domanda di ricusa decidere se, nella causa di cui è stato investito il magistrato ricusato, un legale debba fornire più volte la prova della sua facoltà di rappresentare. Per il resto non è ravvisabile, né la ricorrente spiega, come le pretese imprecisioni rimproverate all'autorità inferiore possano assurgere a una violazione del diritto. 
 
7.   
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima misura in cui è ammissibile, si rivela manifestamente infondato. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 ottobre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti