Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_738/2025
Sentenza del 6 ottobre 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.B.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 agosto 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.79).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito della procedura esecutiva promossa dal Cantone di Basilea-Città nei confronti di A.B.________ per l'incasso di fr. 295.30, l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha in data 3 marzo 2025 notificato al debitore l'avviso di pignoramento per il 21 maggio 2025, in data 23 maggio 2025 invitato l'escusso a presentarsi presso l'ufficio entro il 3 giugno 2025 con la comminatoria dell'emissione di un ordine di accompagnamento forzato da parte della polizia (art. 91 cpv. 2 LEF) e della multa giusta l'art. 292 CP, e in data 4 giugno 2025 emesso un tale ordine di accompagnamento forzato.
Mediante sentenza 19 agosto 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato il 10 giugno 2025 dall'escusso contro l'operato dell'UE. Lasciata aperta la questione della tempestività del ricorso, l'autorità di vigilanza ha osservato che l'impugnativa non dimostrava alcun pregiudizio dei diritti di difesa dell'escusso, né errori negli atti compiuti dall'UE, né comportamenti dei funzionari di rilevanza disciplinare, ma si riduceva a una serie di censure che, laddove comprensibili, risultavano pretestuose, generiche o inconferenti. L'autorità di vigilanza ha in particolare ritenuto temeraria (nonché estranea alla propria competenza) la censura di erronea denominazione dell'escusso negli atti esecutivi per il fatto che il suo nome avrebbe dovuto essere scritto con la dicitura e la grafia ufficiali "B.________, A.________" (conformemente, a dire dell'escusso, all'art. 24 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2] e alla legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri [LArRA; RS 431.02]) : secondo l'autorità di vigilanza, il ricorrente non poteva infatti, seriamente e in buona fede, pretendere di non aver capito di essere il destinatario delle varie comunicazioni dell'UE e del resto egli nemmeno sosteneva che sussistesse un rischio di confusione con persone terze o che l'UE avesse utilizzato un nome, un cognome o un recapito errati.
2.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 8 settembre 2025 A.B.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di annullare il pignoramento, di impedire all'UE di adottare altri provvedimenti e di accordargli un risarcimento pari a fr. 3'000.-- per le spese finora sostenute.
Con scritti 8 e 15 settembre 2025, privi di firma, il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di utilizzare, nelle comunicazioni ufficiali, il suo nome nel formato "B.________, A.________".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
4.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta pertanto di primo acchito irricevibile (art. 113 LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).
4.1. La conclusione del ricorrente volta al risarcimento dei danni finora subiti risulta inammissibile già per il fatto che esula dall'oggetto della lite fissato in sede cantonale e costituisce una nuova conclusione (art. 99 cpv. 2 LTF).
Le istanze del ricorrente, peraltro prive di firma, con cui pretende che il Tribunale federale, nelle sue comunicazioni ufficiali, utilizzi il suo nome nel formato "B.________, A.________" sono pure manifestamente inammissibili: le asserite basi giuridiche elencate dal ricorrente non si applicano alla procedura dinanzi al Tribunale federale.
4.2. Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Nel prolisso e confuso gravame all'esame, il ricorrente sottolinea come la sentenza impugnata non riporti il suo nome ufficiale "B.________, A.________ " (per cui non esclude che essa possa in realtà riguardare un'altra persona) e sostiene che l'operato dell'UE e dell'autorità di vigilanza sarebbe stato caratterizzato da varie carenze organizzative e da diversi comportamenti fraudolenti. Nella ridotta misura in cui sia comprensibile e sia rivolta contro la decisione di ultima istanza cantonale (qui unica impugnabile, v. art. art. 75 cpv. 1 LTF), la sua generica e pretestuosa argomentazione non si misura però con i dettagliati e pertinenti ragionamenti contenuti nel querelato giudizio. Il ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa caduca.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 6 ottobre 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini