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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_701/2015  
   
   
 
 
Decreto del 6 novembre 2015 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
denegata e ritardata giustizia (protezione della personalità), 
 
ricorso contro l'inattività della I Camera civile 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 2 aprile 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la richiesta cautelare presentata dall'avv. A.________ di ordinare alla Società svizzera di radiotelevisione di sospendere ogni attività televisiva in relazione al procedimento penale che la concerne; 
che con appello 5 maggio 2014 A.________ ha impugnato tale decisione pretorile dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che con ricorso per denegata e ritardata giustizia 9 settembre 2015A.________ ha chiesto al Tribunale federale di fare ordine alla Corte cantonale di decidere sul suo appello; 
che la ricorrente ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale; 
che con sentenza 6 ottobre 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha statuito sull'appello 5 maggio 2014 della qui ricorrente, respingendolo nella misura della sua ammissibilità; 
che con scritto 15 ottobre 2015 le parti sono state invitate a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso per denegata e ritardata giustizia pendente dinanzi al Tribunale federale sia divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili; 
che nelle loro osservazioni le parti non contestano che, con l'emanazione della predetta sentenza, la presente causa sia oramai divenuta priva d'oggetto; 
che per quanto concerne le spese giudiziarie e ripetibili la ricorrente ha chiesto di porle a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre la Corte cantonale si è rimessa al giudizio del Tribunale federale; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza; 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF) e, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC); 
che giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole; 
che l'autorità viola tale norma se non emana la decisione che le incombe di pronunciare in un lasso di tempo che il tipo di causa e tutte le altre circostanze fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid. 5.1); 
che per tale valutazione occorre fondarsi su elementi oggettivi, fra cui segnatamente la complessità della causa, gli interessi in gioco e il comportamento dell'interessato e quello dell'autorità (DTF 135 I 265consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.2); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
che in concreto, secondo l'argomentazione sviluppata dalla ricorrente, la fattispecie oggetto del suo appello appariva "molto chiara" ed una risoluzione rapida del litigio avrebbe permesso di interrompere "il danno della lesione della sua immagine e della sua reputazione sia professionale sia personale"; 
che la ricorrente ha però omesso di suffragare tali asserzioni con elementi concreti; 
che inoltre la ricorrente non ha indicato quale lasso di tempo sarebbe trascorso dal momento in cui la Corte cantonale poteva statuire sul suo appello (segnatamente la conclusione dello scambio degli scritti) e ancor meno ha spiegato per quale motivo tale lasso di tempo costituirebbe un ritardo irragionevole ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost.
 
che la motivazione ricorsuale è pertanto del tutto insufficiente a dimostrare che l'autorità inferiore stesse procrastinando ingiustificatamente il suo giudizio e non soddisfa le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF
che, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso per denegata e ritardata giustizia avrebbe quindi dovuto essere dichiarato inammissibile; 
che le spese giudiziarie vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), alla quale non può essere concessa l'assistenza giudiziaria, poiché il suo rimedio non aveva fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente già in virtù dell'art. 68 cpv. 3 LTF
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 novembre 2015 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini