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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_25/2017  
 
4A_551/2017  
   
   
 
 
Decreto del 6 novembre 2017 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Niquille, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
4F_25/2017 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Sergio Cattaneo, 
controparti, 
 
 
4A_551/2017 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Sergio Cattaneo, 
opponenti, 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 12 luglio 2017 (4A_363/2017) e ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2017 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (12.2017.138). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 27 settembre 2016 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________ e C.________ (controparti e opponenti), ordinato l'espulsione dell'avv. A.________ (istante e ricorrente) dall'appartamento del primo piano di "X.________" in via yyy a Lugano. Con sentenza 24 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________. Il Tribunale federale ha dichiarato con sentenza 12 luglio 2017 inammissibile, siccome tardivo, il ricorso in materia civile presentato da A.________ contro il giudizio cantonale. Esso ha poi respinto, con sentenza del 1° settembre 2017, la domanda di revisione 20 agosto 2017 inoltrata da A.________. 
 
2.   
Il 10 settembre 2017 A.________ ha introdotto una nuova domanda di revisione della sentenza del 12 luglio 2017, con cui lamenta il mancato accertamento della nullità assoluta delle summenzionate decisioni ticinesi. Il medesimo giorno ella ha pure presentato al Tribunale di appello ticinese un'istanza di " rettifica sub. azione di accertamento nullità delle sentenze di secondo e primo grado " attinenti alla predetta procedura di espulsione, che la Corte cantonale ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, con pronunzia del 14 settembre 2017. A.________ ha impugnato quest'ultima sentenza con ricorso in materia civile del 21 ottobre 2017, in cui chiede che tale incarto sia riunito con quello della domanda di revisione " stante che trattasi essenzialmente del medesimo perentorio oggetto, ovvero della medesima vexata quaestio sulla nullità del titolo esecutivo (sentenza pretorile di sfratto) ". 
Con lettera datata 25 ottobre 2017 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di essere stata sfrattata dai summenzionati locali, di trovarsi senza fissa dimora né privata né professionale, e ha chiesto una dilazione per versare l'anticipo spese, rispettivamente la rinuncia al suo prelievo, perché deve versare 3 canoni a garanzia del nuovo ente da locare e sostenere spese connesse con i traslochi. 
 
3.  
 
3.1. Giova innanzi tutto rilevare che nella fattispecie le due procedure incoate al Tribunale federale possono essere - come chiesto dall'istante e ricorrente - congiunte, vista l'identità delle parti e la tematica sollevata nei rimedi di diritto. Poiché uno di questi è una domanda di revisione, il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a 3 giudici (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).  
 
3.2. Per costante giurisprudenza le procedure con cui viene contestata la decisione di espulsione di un conduttore sono da stralciare dai ruoli, perché prive d'oggetto, se nel frattempo lo sfratto è stato eseguito o se l'inquilino ha lasciato l'ente locato, atteso che la parte non dispone più di un interesse giuridico all'esame dei rimedi di diritto inoltrati (DTF 131 I 242 consid. 3.3; decreto 4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1 con rinvii). Per questo motivo, vista la comunicazione 25 ottobre 2017 dell'istante e ricorrente, la domanda di revisione e il ricorso in materia civile vanno stralciati dai ruoli.  
Se una lite diviene senza oggetto, il tribunale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF combinato con l'art. 72 PC). In concreto tale esame può tuttavia essere omesso, poiché l'assegnazione di ripetibili non entra in linea di conto, l'istante e ricorrente non essendo patrocinata e gli opponenti e controparti non essendo stati invitati a determinarsi, e perché eccezionalmente, viste le particolarità del caso, non vengono prelevate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale decreta:  
 
1.   
Le cause 4F_25/2017 e 4A_551/2017 sono congiunte e stralciate dai ruoli in quanto divenute prive d'oggetto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti