Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_620/2017
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Sentenza del 6 novembre 2017
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Andres Alessandro Martini,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione alla legge ticinese del 3 ottobre 1995 sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, forza derogatoria del diritto federale,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 12 aprile 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2016.188+201, 17.2016.240).
Fatti:
A.
In seguito a una segnalazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, il 15 gennaio 2015 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di A.________, amministratore unico di B.________SA, società costituita nel..., che ha avuto la sua sede a W.________, poi trasferita nel corso del mese di... a X.________, mentre a W.________ è stata aperta una succursale. Con decreto d'accusa del 6 luglio 2015, il Ministero pubblico ha proposto la condanna di A.________ a una multa di fr. 30'000.-- per titolo di abuso della denominazione giusta l'art. 14 della legge ticinese del 3 ottobre 1995 sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, per avere abusato delle denominazioni protette "università" e "politecnico". Avendo A.________ sollevato opposizione, il 25 maggio 2016 il Ministero pubblico ha confermato il decreto di accusa.
B.
Con sentenza del 19 luglio 2016 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di abuso della denominazione e lo ha condannato alla multa di fr. 30'000.--.
C.
Adita con appello di A.________ e appello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza del 12 aprile 2017 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto il primo e respinto il secondo. In breve, essa ha ritenuto realizzato il reato di abuso della denominazione, ha tuttavia precisato che la sua commissione ha avuto inizio solo il 1° giugno 2014 e non il 1° marzo 2014 come indicato nella decisione di primo grado e di conseguenza ha ridotto l'importo della multa a fr. 27'000.--.
D.
Contro questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale postulando, protestate spese e ripetibili, in via principale il suo proscioglimento dall'imputazione di abuso della denominazione e un'indennità giusta l'art. 429 CPP per le spese sostenute e per il danno economico, subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è fondata sul diritto penale cantonale e costituisce una decisione pronunciata in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 134 IV 36 consid. 1.1). Presentato dall'imputato (art. 81 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
Per una migliore comprensione del caso, prima di esaminare le censure ricorsuali, è opportuno illustrare il quadro giuridico in cui si inserisce il procedimento penale.
2.1. Il 1° marzo 2014 è entrata in vigore una modifica della legge ticinese del 3 ottobre 1995 sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (LUSI/TI; RL/TI 5.3.1.1). Secondo la nuova formulazione dell'art. 14 cpv. 2 primo periodo LUSI/TI, per usare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» ed altri nomi derivati o affini da parte di altri enti residenti nel Cantone è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato. L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte delle competenti autorità (art. 14 cpv. 5 LUSI/TI). Un'autorizzazione provvisoria di una durata massima di due anni può venire concessa per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento purché l'autorità di accreditamento competente sia entrata in materia (art. 14 cpv. 6 LUSI/TI). Il regolamento del 18 febbraio 2014 della LUSI (RLUSI/TI; RL/TI 5.3.1.1.1) fornisce l'elenco delle denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, tra cui figurano in particolare i termini
università,
universitario, nonché
politecnico (sostantivo e aggettivo)e specifica che la tutela si estende ai casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue (art. 4 lett. a e lett. d RLUSI/TI). L'art. 14 cpv. 10 LUSI/TI, nella versione in vigore dal 1° marzo 2014 al 31 marzo 2015 (BU 2014, 107; BU 2015, 90), sanzionava l'impiego di denominazioni protette senza autorizzazione con una multa fino a fr. 40'000.-- in caso di violazione intenzionale e fino a fr. 20'000.-- in caso di negligenza, attribuendo l'azione penale al Ministero pubblico. Quale norma transitoria alla nuova disciplina sulla protezione delle denominazioni, l'art. 26b LUSI/TI prevede che le autorizzazioni alla denominazione universitaria già concesse in base alle precedenti normative a scuole non ancora accreditate dalle autorità competenti decadono dopo tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo art. 14 LUSI/TI (cpv. 1); alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore del medesimo articolo si applica il nuovo diritto (cpv. 2).
2.2. Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore, per le norme qui pertinenti, la nuova legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20). L'art. 62 cpv. 1 LPSU instaura la protezione delle denominazioni e prevede che soltanto gli istituti accreditati conformemente alla LPSU hanno il diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. I responsabili dell'istituto non accreditato che impiega in modo indebito le denominazioni protette sono puniti con una multa fino a fr. 200'000.-- se hanno agito intenzionalmente o con una multa fino a fr. 100'000.-- se hanno agito per negligenza. Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l'istituto (art. 63 LPSU). Inserito tra le disposizioni transitorie della legge, l'art. 76 LPSU precisa che, per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che non hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale secondo la LPSU o che l'hanno ottenuto dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto anteriore, la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali sono rette dal diritto anteriore fino a otto anni dall'entrata in vigore della LPSU.
2.3. Tenuto conto dell'entrata in vigore della nuova disciplina federale, sono state apportate ulteriori modifiche alla LUSI/TI. In particolare secondo il nuovo tenore dell'art. 14 cpv. 10 LUSI/TI, in vigore dal 1° aprile 2015 (BU 2015, 90), in caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale [LPSU]; l'azione penale compete al Ministero pubblico.
2.4. Con sentenza 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in DTF 142 I 16, chiamato a pronunciarsi sulla costituzionalità dell'art. 14 cpv. 2 LUSI/TI e dell'art. 4 RLUSI/TI, il Tribunale federale ha rilevato che la legislazione federale non preclude ai Cantoni la facoltà di emanare prescrizioni particolari in materia di denominazione di scuole universitarie. Ha poi ritenuto la protezione delle denominazioni prevista dal diritto ticinese rispettosa del principio della preminenza del diritto federale, eccezion fatta per i termini
campuse
college contemplati dall'art. 4 lett. g RLUSI/TI, nel frattempo abrogato (BU 2016, 95).
3.
A titolo pregiudiziale, il ricorrente si prevale del principio della preminenza del diritto federale sancito dall'art. 49 Cost. Ritiene che gli art. 26b e 14 cpv. 6 LUSI/TI si pongano inconciliabilmente in contrasto con gli art. 75 e 76 LPSU e siano perciò incostituzionali. L'uso delle denominazioni universitarie sarebbe strettamente correlato con l'accreditamento. Il legislatore federale avrebbe inteso uniformare il periodo transitorio di otto anni per ottenere l'accreditamento con quello durante il quale gli istituti non accreditati possono continuare a far uso delle denominazioni protette. Si tratterebbe di un termine concepito proprio per permettere alle scuole interessate di avviare e concludere la procedura di accreditamento. L'art. 26b LUSI/TI eluderebbe gli obblighi di coordinamento nel settore universitario e contravverrebbe all'assetto di diritto transitorio federale, urtando in maniera insostenibile il senso e lo spirito degli art. 75 e 76 LPSU . La possibilità prevista dall'art. 14 cpv. 6 LUSI/TI di ottenere un'autorizzazione provvisoria si rivelerebbe una formalità inattuabile, in assenza di una chiara base legale in merito ai criteri di accreditamento. Infatti il legislatore cantonale non avrebbe considerato che, al momento dell'entrata in vigore della LUSI/TI, vigevano ancora le vecchie direttive per l'accreditamento del 28 giugno 2007, che non erano ancora state adattate alla futura LPSU. Sennonché l'art. 26b cpv. 2 LUSI/TI sancisce che alle procedure di accreditamento pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge cantonale si applica il nuovo diritto. Tuttavia le nuove direttive per l'accreditamento LPSU del 28 maggio 2015 sono entrate in vigore più di un anno dopo, ovvero il 1° luglio 2015.
3.1. Giusta l'art. 49 cpv. 1 Cost., il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. Questo precetto impedisce l'adozione e l'applicazione di norme cantonali che, per lo scopo perseguito o i mezzi predisposti per raggiungerlo, eludono il diritto federale o ne contraddicono il senso o lo spirito, oppure che trattano materie che il legislatore federale ha regolamentato in modo esaustivo (DTF 142 I 16 consid. 6 con rinvii). Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, una normativa cantonale può sussistere nella medesima materia se persegue scopi diversi da quelli del diritto federale oppure ne rafforza l'efficacia. Il Cantone è privato di ogni competenza per l'adozione di disposizioni completive, quantunque non contraddicano il diritto federale o siano persino in accordo con esso, solo se in un campo specifico la legislazione federale esclude qualsiasi regolamentazione (DTF 140 I 218 consid. 5.1; 138 I 435 consid. 3.1).
3.2. Al momento dell'entrata in vigore della LUSI/TI e della scadenza del periodo di tre mesi di cui all'art. 26b LUSI/TI, la LPSU non era ancora stata promulgata. Sotto il profilo prettamente temporale, la LUSI/TI costituisce quindi il diritto anteriore alla LPSU per quanto concerne la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali e risulta di conseguenza il diritto applicabile secondo l'art. 76 LPSU per gli otto anni seguenti l'entrata in vigore della LPSU. Non si può tuttavia negare che le modifiche apportate alla LUSI/TI si inseriscono nel solco della LPSU. Del resto, già nella sentenza 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016 consid. 4.2 non pubblicato in DTF 142 I 16, il Tribunale federale aveva rilevato una stretta relazione funzionale tra la LUSI/TI e la LPSU e l'esplicita volontà del legislatore ticinese di modificare la LUSI/TI in previsione dell'entrata in vigore della LPSU al fine di rafforzare la protezione delle denominazioni universitarie a livello cantonale e ovviare così al proliferare delle "offerte sedicenti universitarie di varia natura" in Ticino. Il legislatore cantonale ha così fatto propri gli obiettivi perseguiti in materia di denominazioni a livello federale (DTF 142 I 16 consid. 8.3). Va precisato che anche prima della citata modifica della LUSI/TI l'utilizzo dei termini
università, istituto universitarioe simili non era libero nel Cantone Ticino, ma subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Stato che decideva in merito una volta sentito l'Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera (v. vecchio art. 14 cpv. 2 LUSI/TI in vigore dal 1° settembre 2002 al 28 febbraio 2014; BU 2002, 247). Non può dunque essere seguito il ricorrente laddove implicitamente pretende che durante il periodo transitorio previsto dalla LPSU gli istituti non accreditati possano far uso a piacere delle denominazioni protette, l'art. 76 LPSU richiamando esplicitamente il diritto anteriore e non lasciando invece la piena libertà di utilizzarle. Ciò posto, la regolamentazione ticinese non elude quella federale. Infatti durante il periodo transitorio di otto anni stabilito dalla LPSU, non è precluso qualsiasi utilizzo delle denominazioni protette a scuole non accreditate, ma è loro possibile richiedere e ottenere un'autorizzazione provvisoria al loro uso. A tal fine, è sufficiente che abbiano inoltrato una domanda di accreditamento e che la competente autorità sia entrata in materia (v. art. 14 cpv. 6 LUSI/TI). Il diritto ticinese incentiva quindi le scuole che intendono fregiarsi di una delle denominazioni protette ad avviare senza indugio una procedura di accreditamento e a non speculare sull'ampio periodo transitorio della LPSU differendo senza ragione di intraprendere le necessarie pratiche volte all'accreditamento. Sotto questo profilo il diritto cantonale, oltre a perseguire il medesimo scopo, non fa che rafforzare il diritto federale e non ne contraddice il senso né lo spirito. D'altra parte, lo stesso ricorrente sostiene che il periodo di otto anni sarebbe concepito proprio per avviare e ultimare la procedura di accreditamento istituzionale. Non si scorge dunque in che modo subordinare l'autorizzazione (provvisoria) all'uso delle denominazioni protette all'inoltro di una domanda di accreditamento possa eludere il diritto federale in un periodo previsto per l'appunto allo scopo. A torto l'insorgente afferma che l'autorizzazione provvisoria si sarebbe rivelata una "formalità inattuabile in particolare al momento in cui è stato avviato il procedimento penale" nei suoi confronti, le nuove direttive per l'accreditamento LPSU (RS 414.205.3) essendo entrate in vigore solo il 1° luglio 2015. Tale assunto parte dall'errata convinzione che l'art. 26b cpv. 2 LUSI/TI disciplini il diritto applicabile alle procedure di accreditamento pendenti. La norma concerne invece le procedure pendenti tendenti a ottenere l'autorizzazione alla denominazione universitaria. Ciò già si evince dalla semplice lettura della norma nel suo complesso, compreso il cpv. 1. Del resto, non compete al Cantone stabilire né le condizioni di accreditamento né la procedura applicabile (v. al riguardo art. 27 segg. LPSU) e ancor meno emanare disposizioni di diritto transitorio in merito (v. in proposito art. 72 segg. LPSU). La censura di violazione della preminenza del diritto federale risulta quindi infondata.
4.
Il decreto/atto d'accusa imputa al ricorrente un abuso delle denominazioni protette "università" e "politecnico" a partire dal 1° marzo 2014, ossia dall'entrata in vigore delle modifiche della LUSI/TI (v. supra consid. 2.1), senza tuttavia indicare la fine del periodo preso in considerazione. La CARP ha ritenuto che l'infrazione non poteva essere commessa prima della scadenza del periodo transitorio di tre mesi di cui all'art. 26b LUSI/TI, ovvero prima del 1° giugno 2014. Quanto alla fine, ha osservato che al momento dell'emanazione del decreto d'accusa sussisteva ancora l'abuso delle denominazioni protette e ha dunque fissato al 25 maggio 2016, data della conferma da parte del Ministero pubblico del decreto d'accusa emanato il 6 luglio 2015, la fine del periodo del comportamento illecito sottoposto a giudizio.
4.1. Il ricorrente si duole della violazione del principio accusatorio, la CARP avendo ritenuto che il reato fosse stato commesso dal 1° giugno 2014 al 25 maggio 2016, ovvero a una data posteriore di ben 11 mesi dall'emanazione del decreto di accusa, andando addirittura oltre la data del 1° maggio 2015 fissata nel giudizio di primo grado. L'autorità cantonale avrebbe in tal modo stravolto il decreto di accusa, modificandolo sensibilmente a livello fattuale, con conseguenze importanti sulla commisurazione della pena e sull'aspetto soggettivo dell'infrazione. La valutazione di quest'ultimo sarebbe radicalmente diversa a dipendenza che ci si ponga il 6 luglio 2015 oppure il 25 maggio 2016. Infatti, per chiedere il pre-accreditamento e ottenere così l'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 14 cpv. 6 LUSI/TI, l'insorgente avrebbe dovuto attendere l'entrata in vigore il 1° luglio 2015 delle nuove direttive per l'accreditamento LPSU, dichiarate applicabili dall'art. 26b cpv. 2 LUSI/TI.
4.2. Occorre innanzi tutto precisare che l'art. 9 CPP richiamato nel gravame non è direttamente applicabile nella fattispecie. Il CPP disciplina infatti il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni (art. 1 cpv. 1 CPP). In concreto il procedimento penale concerne una contravvenzione di diritto cantonale e non è dunque retto dal CPP. Certo in sede cantonale è stato applicato il CPP, ma non in quanto diritto federale, bensì quale diritto cantonale suppletorio. Riservati i casi qui non di rilievo, la sua eventuale violazione non costituisce tuttavia motivo di ricorso al Tribunale federale (v. art. 95 segg. LTF), se non per far valere che l'interpretazione o l'applicazione del diritto cantonale (suppletorio) disattendono il divieto dell'arbitrio oppure violano in altro modo il diritto federale o internazionale (DTF 142 V 577 consid. 3.1).
Il principio accusatorio viene anche dedotto dall'art. 29 cpv. 2, nonché dall'art. 32 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa (DTF 141 IV 132 consid. 3.4.1 e rinvii).
4.3. Le critiche ricorsuali non adempiono le esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (v. in proposito DTF 141 I 36 consid. 1.3), l'insorgente non illustrando le ragioni per cui il ragionamento della CARP, che considera determinante la data della conferma del decreto d'accusa e non quella della sua emanazione, procederebbe da un'applicazione arbitraria del diritto cantonale suppletorio o sarebbe in urto con le disposizioni costituzionali o convenzionali, del resto nemmeno invocate. Non si giustifica quindi attardarsi oltre.
5.
Censurando un'applicazione arbitraria degli art. 14 cpv. 10 LUSI/TI e 5 RLUSI/TI, il ricorrente critica la CARP per aver omesso di tener conto di circostanze decisive per il suo proscioglimento. A suo giudizio, l'abuso delle denominazioni protette sanzionato dal diritto cantonale presupporrebbe non solo che l'ente abbia una residenza in Ticino, ma pure che la scuola offra sul territorio cantonale corsi di livello terziario volti all'ottenimento di titoli universitari, come risulta chiaramente dall'art. 5 cpv. 1 RLUSI/TI. Non sarebbero tuttavia mai stati compiuti atti istruttori per determinare se l'istituto amministrato dall'insorgente abbia realmente offerto corsi di quel tipo sul territorio ticinese, benché egli li abbia richiesti. Le circostanze evocate nella sentenza impugnata non comproverebbero minimamente l'offerta da parte della sua scuola di corsi di livello terziario in Ticino, ma sarebbero tutt'al più solo indicative di una sede a W.________. In realtà la CARP si sarebbe fondata sulla presunzione secondo cui l'insegnamento di livello terziario era dispensato alla sede principale dell'istituto, che non troverebbe alcun riscontro nella LUSI/TI e sarebbe quindi arbitraria. Mantenendo unicamente la formazione continua presso la sede di W.________ e demandando l'insegnamento di livello terziario fuori Cantone, B.________SA avrebbe potuto continuare a far uso delle denominazioni universitarie in Ticino via il sito internet www.Y.________.net.
5.1. La CARP ha ritenuto che l'abuso delle denominazioni punito dall'art. 14 cpv. 10 LUSI/TI è perfezionato semplicemente dall'utilizzo di uno dei termini protetti senza la necessaria autorizzazione. Ha precisato che l'intento del legislatore cantonale era di intervenire in situazioni in cui l'uso dei suddetti termini avveniva "sul territorio ticinese". Nonostante lo spostamento della sede societaria, era dunque possibile perseguire gli organi di B.________SA una volta stabilito che sul territorio cantonale i termini in questione hanno continuato a essere utilizzati. Con richiamo all'art. 8 CP, la CARP ha considerato che, malgrado l'eccepito trasferimento dell'attività "universitaria" fuori Cantone, il risultato del reato si è comunque realizzato sul territorio ticinese ed è dunque punibile. Infatti, la sede di W.________ è stata mantenuta e sulla documentazione di regolare utilizzo, riferibile a quanto svolto in tale sede che costituisce un importante punto di riferimento per l'accesso alla clientela italiana, compaiono i termini protetti dalla LUSI/TI.
5.2. Nel gravame non viene contestato che vi sia stato uso delle denominazioni protette sul territorio ticinese. Censurata è unicamente un'applicazione arbitraria dell'art. 14 cpv. 10 LUSI/TI in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 RLUSI/TI. Secondo questa norma, intitolata "effetti dell'autorizzazione", è vietato usare le denominazioni tutelate senza autorizzazione da parte delle scuole e degli istituti che sul territorio cantonale offrono in proprio, attraverso terzi o per conto di terzi ed in forma completa o parziale, corsi di livello terziario volti all'ottenimento di titoli universitari (bachelor, master, dottorato). La norma delimita il campo di applicazione dell'art. 4 RLUSI/TI che elenca, sulla base della delega dell'art. 14 cpv. 2 LUSI/TI, le denominazioni tutelate dal diritto cantonale. La regolamentazione a protezione delle denominazioni prevista dall'art. 14 cpv. 2 LUSI/TI in relazione con l'art. 4 RLUSI/TI concerne quelle scuole e istituti che sul territorio del Cantone Ticino propongono una formazione di livello terziario sotto forma di corsi, attraverso la quale è possibile acquisire un diploma accademico come appunto un bachelor, un master o un dottorato (DTF 142 I 16 consid. 3.3). Solo queste scuole e istituti soggiacciono quindi a un'autorizzazione e, in caso di uso della denominazione protetta senza la necessaria autorizzazione, solo loro possono di conseguenza incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 14 cpv. 10 LUSI/TI. Ciò posto, contrariamente a quanto asserito nel gravame, la CARP ha evidenziato una serie di elementi indicativi non solo di una sede ticinese dell'istituto, ma anche di un'attività volta all'ottenimento di titoli universitari. A conferma dell'accertamento del giudice di prime cure, secondo cui l'attività della società è sempre rimasta in Ticino, malgrado il trasferimento della sede, la Corte cantonale ha richiamato una serie di documenti prodotti nel corso del dibattimento di prima istanza. Oltre al riferimento geografico "Z.________", figurante nel simbolo stesso dell'ente, è fatta menzione anche a master e laurea specialistica e magistrale (stampate dai siti internet www.Y.________.net e www.Y.________.ch; formulario di rinuncia agli studi, rispettivamente di domanda di borsa di studio). In simili circostanze, a ragione la CARP ha negato sussistere arbitrio nell'accertamento dei fatti operato dal giudice di prime cure, secondo cui l'attività è sempre rimasta in Ticino (v. art. 398 cpv. 4 CPP quale diritto cantonale suppletorio; sul potere d'esame del Tribunale federale in proposito v. sentenza 6B_152/2017 del 20 aprile 2017 consid. 1.3).
6.
A mente del ricorrente la CARP sarebbe incorsa in un errore manifesto, considerando illecita la menzione del termine
università. Sulla homepage del sito citato nella sentenza impugnata il termine apparirebbe nella ditta della succursale "B.________SA, succursale di W.________". Simile uso sarebbe permesso dall'"istruzione e direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi" emanata dall'Ufficio federale del registro di commercio sulla base degli art. 944 segg. CO. Fondate sul diritto federale, dette direttive prevarrebbero sulla LUSI/TI. L'autorità cantonale avrebbe viepiù violato l'art. 29 LPSU, considerando illecito anche l'uso dell'espressione
polo tecnico. Ritiene che al riguardo varrebbero
mutatis mutandis le considerazioni giurisprudenziali relative ai termini
campuse
college di cui alla DTF 142 I 16 consid. 9.2. Infine il rimprovero di aver utilizzato una denominazione protetta anche nell'indirizzo internet della scuola sarebbe nuovo e violerebbe la garanzia del doppio grado di giudizio prevista dall'art. 80 LTF. Peraltro l'utilizzo del termine
Y.________, non avendo alcuna affinità con le denominazioni protette, sarebbe stato autorizzato nel decreto del 22 maggio 2014 sull'effetto sospensivo del Tribunale federale nella causa 2C_297/2014.
6.1. Inconferente è il richiamo all'istruzione del 1° luglio 2016 dell'Ufficio federale del registro di commercio (consultabile sul sito internet < https://ehra.fenceit.ch/it/direttive >). Innanzi tutto trattasi di un documento posteriore al periodo in cui la CARP ha constatato sussistere un impiego illecito delle denominazioni protette (dal 1° giugno 2014 al 25 maggio 2016 v. supra consid. 4). Rilevasi in seguito che detta istruzione precisa chiaramente che alcune espressioni possono essere utilizzate nella ditta (o nella formulazione dello scopo) solamente per enti giuridici cui l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione per esercitare l'attività corrispondente (n. 4 pag. 3). È vero che essa indica pure che le denominazioni "
università"e derivate possono essere impiegate nella ditta solo da istituti accreditati conformemente alla LPSU, mentre, nel rispetto del divieto di trarre in inganno, del principio della veridicità e della tutela degli interessi pubblici, è libero l'utilizzo di "
scuola universitaria" (n. 7-8 pag. 4 dell'istruzione). Queste istruzioni seguono chiaramente l'impostazione della LPSU. Come però già illustrato nella DTF 142 I 16, l'elenco delle denominazioni contenuto nella legge federale non è esaustivo, lasciando spazio a regolamentazioni cantonali (DTF citata consid. 7 e 8.1). Quella ticinese ha retto all'esame costituzionale, salvo per le denominazioni
campuse
college (DTF 142 I 16), e persegue un interesse pubblico espressamente riservato sia dall'invocata istruzione sia dall'art. 944 cpv. 1 CO. Non occorre comunque soffermarsi oltre sulla questione, atteso che la CARP ha ritenuto punibile l'uso del termine
università a distanza nel sito internet www.Y.________.net, come emerge chiaramente dai relativi stampati agli atti, non facendo invece menzione dell'espressione
scuola universitaria.
6.2. In merito al termine
polotecnico la CARP ha considerato che tale denominazione può essere considerata unicamente un maldestro tentativo di eludere il divieto di utilizzare quella di
politecnico, denominazione il cui uso è subordinato ad autorizzazione giusta l'art. 4 lett. d RLUSI/TI. Il ricorrente non si avvale di un'applicazione arbitraria del diritto cantonale, ma si limita a ritenere che sanzionare l'utilizzo senza autorizzazione del termine
polotecnico contravverrebbe alla LPSU. Nella DTF 142 I 16 il Tribunale federale ha ritenuto che la regolamentazione ticinese violava il principio di preminenza del diritto federale nella misura in cui estendeva la protezione delle denominazioni ai termini
campuse
college perché, designando non tanto le scuole di livello universitario, quanto piuttosto gli edifici e strutture che le ospitano, gli stessi non erano tali da ingenerare confusione o da mettere in pericolo la reputazione degli istituti accreditati (DTF citata consid. 9.2). Alla medesima conclusione non si giunge tuttavia in concreto. Se è vero che il termine
polo preso singolarmente designa, tra l'altro, un "insieme di attività omogenee", rispettivamente "il luogo in cui esse si svolgono" (Dizionario della lingua italiana, Sabatini Coletti, consultabile sul sito <dizionari.corriere.it/dizionario_italiano> ed esplicitamente citato nel ricorso), nella fattispecie esso non è stato utilizzato da solo, ma nel composto
polotecnico, perdendo in tal modo la valenza di mero luogo per acquisire invece, per lo meno agli occhi di un utente medio, il significato di istituto di formazione superiore, tenuto conto viepiù della forte assonanza con il termine
politecnico.
6.3. Anche quanto al termine "
Y.________ " dell'indirizzo internet dell'istituto, la CARP ha intravisto un utilizzo della denominazione protetta, contenendo palesemente l'abbreviazione di
università privata. Già il decreto/atto d'accusa faceva riferimento al sito citato e quindi all'acronimo in questione. Non può quindi essere seguito il ricorrente laddove pretende trattarsi di un rimprovero nuovo, mossogli unicamente in sede di appello. Altrettanto infondata risulta poi l'addotta violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione, il giudice di primo grado avendo confermato l'atto d'accusa che ha ripreso testualmente nel dispositivo di condanna. Le ulteriori argomentazioni sviluppate riguardo a suddetto termine non censurano alcuna violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 segg. LTF, in particolare l'insorgente non pretende e ancor meno spiega le ragioni per cui il suo utilizzo sarebbe in realtà permesso dalla LUSI/TI. Non occorre pertanto dilungarsi oltre.
7.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato.
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 6 novembre 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy