Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.748/2006 / biz
Sentenza del 6 dicembre 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3.
Oggetto
Procedimento penale,
ricorso (di diritto pubblico) per denegata giustizia.
Visto e considerato:
che con scritto, non datato ma impostato il 15 settembre 2006, l'avvocato A.________ ha inoltrato al Tribunale federale, oltre che ad altre autorità svizzere ed estere, un allegato in lingua italiana, corredato da una traduzione tedesca, indicante quale oggetto la "posizione processuale a carico" di cittadini italiani e stranieri, rilevando d'essere "persona offesa nell'ambito del procedimento penale distinto al NRG.xxx, innanzi alla Procura di Y.________, e denunciante fatti delittuosi verificatisi in più paesi europei";
ch'egli adduce d'aver effettuato un bonifico di due milioni di US$ a favore di un conto personale e nominativo presso una banca londinese, fondi da lui poi trasferiti presso un istituto bancario di Vaduz, intestandoli a una società fiduciaria, essendo previsto che la somma fosse bloccata su detto conto: il rappresentante della fiduciaria avrebbe fatto trasferire la somma presso un'altra banca di Vaduz, poi su un altro conto e infine su una relazione bancaria svizzera presso la X.________ di Buchs, in asserita violazione degli obblighi fiduciari, ciò che avrebbe comportato una sottrazione di fondi nei suoi confronti;
ch'egli aggiunge che sarebbero stati aperti procedimenti penali nel Liechtenstein, in Francia e in Italia, mentre ciò non sarebbe il caso per la Svizzera, ritenuto che al suo dire occorrerebbe verificare l'esistenza di determinati conti presso banche site a Losanna e a Ginevra;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1);
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1);
che l'atto del ricorrente, intestatario di uno studio legale, non adempie affatto queste esigenze;
che infatti, come indicato al ricorrente con scritto del 27 settembre 2006, il Tribunale federale è essenzialmente un'autorità di ricorso e può statuire soltanto nelle forme stabilite dall'OG, mentre non gli spetta di massima il compito di vigilare d'ufficio o su richiesta su singoli casi;
che, d'altra parte, rilevando semplicemente in uno scritto del 9 ottobre 2006 che l'atto è da intendersi come "una comunicazione di inerzia dell'autorità giudiziaria competente a procedere", il ricorrente disattende che un eventuale ricorso per denegata o ritardata giustizia, ossia un ritardo costitutivo di un diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.), dovrebbe essere inoltrato in primo luogo dinanzi alle autorità cantonali ch'egli ritiene competenti (art. 86 OG) o se del caso davanti al Ministero pubblico della Confederazione;
che, per di più, il ricorrente nemmeno sostiene d'aver inoltrato una formale denuncia penale alle competenti autorità cantonali o federali e d'averne in seguito sollecitato l'evasione o che, in tale ambito, sia stata aperta una procedura penale d'ufficio, ricordato d'altra parte che nel quadro del reato per riciclaggio vige il principio dell'universalità del perseguimento penale e che siffatte procedure sono state aperte in altri paesi;
che del resto il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché le informazioni relative al conto presso la X.________ di Buchs non potrebbero essere assunte in via rogatoriale e perché gli asseriti autori del prospettato reato dovrebbero essere perseguiti in Svizzera;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e non può esser esaminato nel merito.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Juge d'instruction du Canton de Genève.
Losanna, 6 dicembre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: