Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1234/2017
6B_1235/2017
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Sentenza del 6 dicembre 2017
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
6B_1234/2017
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti,
e
6B_1235/2017
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. C.________,
patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati,
opponenti.
Oggetto
Decreti di abbandono (amministrazione infedele),
ricorsi contro le sentenze emanate il 15 settembre 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarti n. 60.2017.143 e n. 60.2017.144).
Considerando:
che l'8 luglio 2015 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro diverse persone per vari titoli di reato in relazione a pretese irregolarità che sarebbero state commesse nell'ambito dell'amministrazione di un condominio, costituito in proprietà per piani, di cui egli è comproprietario, con la moglie, di un appartamento;
che il Procuratore pubblico (PP) ha aperto l'istruzione penale in particolare contro gli amministratori B.________ e C.________, per il titolo di amministrazione infedele;
che, rilevata l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi costitutivi del reato, con decisioni del 26 maggio 2017 il PP ha decretato l'abbandono dei procedimenti penali nei confronti di detti amministratori;
che con due distinte sentenze del 15 settembre 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibili i reclami di A.________ contro i decreti di abbandono;
che la Corte cantonale ha ritenuto che il reclamante non era danneggiato direttamente dal reato e che soltanto la comunione dei comproprietari sarebbe stata legittimata a presentare il gravame;
che A.________ impugna, tra altre, queste sentenze con un gravame del 20 ottobre 2017 al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che le due sentenze impugnate riguardano una fattispecie analoga e le contestazioni sollevate dal ricorrente sono simili;
che si giustifica perciò di trattare le cause 6B_1234/2017 e 6B_1235/2017 congiuntamente, in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
che il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
che sulla base dell'art. 33 lett. c del regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 (RTF), la Corte di diritto penale è competente per trattare i ricorsi contro decisioni finali di procedura penale (compresi i decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento);
che tra le numerose doglianze contenute nel gravame del 20 ottobre 2017, questa Corte è quindi tenuta a vagliare unicamente le censure contro i decreti di abbandono e di non luogo a procedere, tra i quali quelli emanati nei confronti di B.________ e di C.________, qui in oggetto, nella misura in cui il gravame adempie i requisiti di ammissibilità;
che solo il ricorrente ha partecipato ai procedimenti dinanzi alla Corte cantonale (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a LTF), sicché la sua richiesta, invero poco chiara, di considerare quale partecipante alla procedura in questa sede anche la moglie appare d'acchito infondata;
che la CRP ha dichiarato irricevibili i reclami, siccome il ricorrente, quale singolo comproprietario del fondo costituito in proprietà per piani, non era danneggiato direttamente dal prospettato reato e difettava pertanto di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP ad aggravarsi contro i decreti di abbandono;
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
ch'egli è abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare i suoi reclami nel merito;
che l'oggetto del litigio è quindi circoscritto alla questione dell'irricevibilità dei reclami in sede cantonale per il diniego della legittimazione ad impugnare a titolo personale i suddetti decreti di abbandono;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che spettava pertanto al ricorrente spiegare con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni i giudici cantonali avrebbero violato in particolare gli art. 115 cpv. 1 CPP e 382 cpv. 1 CPP negando la sua legittimazione ricorsuale per la mancanza di un interesse giuridicamente protetto;
che il ricorrente non sostanzia con chiarezza e precisione una violazione delle citate disposizioni, ma si limita a criticare in modo generico e con argomentazioni di difficile lettura i giudizi impugnati;
ch'egli non fa specificatamente valere l'erroneità della considerazione della Corte cantonale, secondo cui soltanto la comunione dei comproprietari sarebbe direttamente lesa dal reato, asseritamente commesso dagli amministratori del condominio ai danni del patrimonio appartenente alla comunione dei comproprietari (cfr., al riguardo, la sentenza 6B_196/2017 del 5 settembre 2017 consid. 1);
che, sulla base di tale motivo, la CRP ha ritenuto che la legittimazione a presentare i reclami spettava alla comunione dei comproprietari e non personalmente al ricorrente;
che il ricorrente non rende verosimile di essere stato direttamente danneggiato dal reato, ma deduce la sua legittimazione essenzialmente dal regolamento condominiale e da un preteso consenso tacito degli altri comproprietari, richiamando al riguardo disposizioni e circostanze in concreto non pertinenti;
ch'egli cita in particolare la sentenza in materia civile pubblicata in DTF 111 II 458, la quale è tuttavia inconferente sotto il profilo del procedimento penale in oggetto;
ch'essa concerne un caso diverso, addirittura opposto rispetto a quello in esame, in cui dei diritti di garanzia per i difetti dell'immobile, spettanti di per sé al singolo comproprietario, erano stati fatti valere dalla comunione dei comproprietari;
che il ricorso in esame è parimenti inammissibile laddove il ricorrente critica l'importo delle spese processuali poste a suo carico nella sentenza riguardante B.________ (incarto n. 60.2017.143), giacché le quantifica in complessivi fr. 600.--, quando in realtà, secondo il punto n. 2 del dispositivo, ammontano ad un totale di fr. 250.--;
che peraltro egli non fa valere l'applicazione manifestamente insostenibile, e quindi arbitraria, dell'art. 25 della legge sulla tariffa giudiziaria, del 30 novembre 2010 (LTG), che prevede per le decisioni della CRP una tassa di giustizia tra fr. 100.-- e fr. 20'000.--;
che, comunque, la tassa di giustizia fissata in concreto dalla Corte cantonale (fr. 200.--) si situa nel limite inferiore della tariffa e non appare di principio arbitraria;
che il ricorso è pure inammissibile nella misura in cui il ricorrente critica l'importo delle ripetibili (fr. 100.--) a favore di C.________ per la procedura di reclamo, poste a suo carico dalla CRP con la sentenza n. 60.2017.144;
che al riguardo il ricorrente adduce semplicemente che con il decreto di abbandono il PP ha rilevato che C.________ non aveva preteso né una riparazione del torto morale né altre indennità;
ch'egli disattende tuttavia che il contestato importo di fr. 100.-- concerne esclusivamente la procedura del reclamo avviata dal ricorrente, nella quale l'imputato, patrocinato da un avvocato, ha presentato due atti scritti ed è risultato per finire vincente;
che il ricorrente non fa inoltre valere la violazione di specifiche disposizioni del CPP in materia di indennità nella procedura di ricorso (cfr. art. 416, 432 cpv. 1, 436 cpv. 1 CPP);
che, in tali circostanze, il ricorrente non censura quindi una violazione del diritto (art. 95 lett. a LTF) con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
che pertanto i ricorsi possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che non si attribuiscono ripetibili di questa sede agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Le cause 6B_1234/2017 e 6B_1235/2017 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono inammissibili.
3.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 dicembre 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni