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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_360/2007 /biz 
 
Decreto del 7 gennaio 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dagli avv. Mario Postizzi e 
Goran Mazzucchelli, 
 
contro 
 
1. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
2. Stato del Canton Ticino, 
3. Comune di Lugano, via della Posta 8, 6900 Lugano, 
4. Comune di Melide, 6815 Melide, 
rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del 
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
5. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, 
via Bossi 2a, 6901 Lugano, 
opponenti. 
 
Oggetto 
esecuzione di sequestri, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 15 giugno 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Visto: 
il ricorso in materia civile inoltrato in data 2/4 luglio 2007 contro la sentenza 15/20 giugno 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza [incarti n. 15.2006.88; 15.2006.101; 15.2006.104; 15.2006;105]; 
lo scritto 29/30 agosto 2007, con il quale il ricorrente, richiamato l'accordo intervenuto nel frattempo con le autorità fiscali, dichiara non sussistere più interesse alcuno al proseguimento della procedura avanti al Tribunale federale, domandandone lo stralcio; 
 
considerando: 
che il Giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (artt. 71 LTF e 73 cpv. 1 PC combin.); 
che la tassa di giustizia, ridotta in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, va posta a carico del ricorrente (art. 5 cpv. 2 PC, su rinvio dell'art. 71 LTF; artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 7 gennaio 2008 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: 
 
Marazzi Piatti